24 novembre 2008
Cassazione e Internet: i diritti di cronaca e di critica discendono dall’art. 21 della Costituzione e spettano ad ogni individuo, anche non giornalista e anche su Internet (Cass. 31392/2008)
Diritto e Internet (Copyright immagine clix) CASSAZIONE SEZIONE V PENALE Sentenza 1 - 25 luglio 2008, n. 31392:
<<...La diffamazione tramite internet costituisce certamente un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi del comma III dell'art. 595 cp, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità. In realtà peraltro, poiché è certamente possibile, attraverso i normali strumenti di dotazione di un qualsiasi personal computer, procedere alla stampa della "pagina web", il giornale telematico sembrerebbe quasi costituire un tertium genus tra la stampa e, appunto, gli altri mezzi di pubblicità. Cosa certa è, comunque, che, essendo ormai internet un (potente) mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee (almeno quanto la stampa, la radio e la televisione), anche -evidentemente- attraverso di esso si estrinseca quel diritto di esprimere le proprie opinioni, diritto che costituisce uno dei cardini di una democrazia matura e che, per tale ragione, figura in posizione centrale nella vigente Carta costituzionale. I diritti di cronaca e di critica, in altre parole, discendono direttamente -e senza bisogno di mediazione alcuna- dall'art 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno riferimento all'individuo uti civis. Chiunque, per tanto, e con qualsiasi mezzo (scil. anche tramite internet), può riferire fatti e manifestare opinioni e chiunque -nei limiti dell'esercizio di tale diritto (limiti, da anni, messi a punto dalla giurisprudenza)- può "produrre" critica e cronaca...>>
Cassazione e Internet: i diritti di cronaca e di critica discendono dall’art. 21 della Costituzione e spettano ad ogni individuo, anche non giornalista e anche su Internet (Cass. 31392/2008)
Diritto e Internet (Copyright immagine clix) CASSAZIONE SEZIONE V PENALE Sentenza 1 - 25 luglio 2008, n. 31392:
<<...La diffamazione tramite internet costituisce certamente un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi del comma III dell'art. 595 cp, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità. In realtà peraltro, poiché è certamente possibile, attraverso i normali strumenti di dotazione di un qualsiasi personal computer, procedere alla stampa della "pagina web", il giornale telematico sembrerebbe quasi costituire un tertium genus tra la stampa e, appunto, gli altri mezzi di pubblicità. Cosa certa è, comunque, che, essendo ormai internet un (potente) mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee (almeno quanto la stampa, la radio e la televisione), anche -evidentemente- attraverso di esso si estrinseca quel diritto di esprimere le proprie opinioni, diritto che costituisce uno dei cardini di una democrazia matura e che, per tale ragione, figura in posizione centrale nella vigente Carta costituzionale. I diritti di cronaca e di critica, in altre parole, discendono direttamente -e senza bisogno di mediazione alcuna- dall'art 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno riferimento all'individuo uti civis. Chiunque, per tanto, e con qualsiasi mezzo (scil. anche tramite internet), può riferire fatti e manifestare opinioni e chiunque -nei limiti dell'esercizio di tale diritto (limiti, da anni, messi a punto dalla giurisprudenza)- può "produrre" critica e cronaca...>>
24 novembre 2008
Cassazione e Internet: i diritti di cronaca e di critica discendono dall’art. 21 della Costituzione e spettano ad ogni individuo, anche non giornalista e anche su Internet (Cass. 31392/2008)
Diritto e Internet (Copyright immagine clix) CASSAZIONE SEZIONE V PENALE Sentenza 1 - 25 luglio 2008, n. 31392:
<<...La diffamazione tramite internet costituisce certamente un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi del comma III dell'art. 595 cp, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità. In realtà peraltro, poiché è certamente possibile, attraverso i normali strumenti di dotazione di un qualsiasi personal computer, procedere alla stampa della "pagina web", il giornale telematico sembrerebbe quasi costituire un tertium genus tra la stampa e, appunto, gli altri mezzi di pubblicità. Cosa certa è, comunque, che, essendo ormai internet un (potente) mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee (almeno quanto la stampa, la radio e la televisione), anche -evidentemente- attraverso di esso si estrinseca quel diritto di esprimere le proprie opinioni, diritto che costituisce uno dei cardini di una democrazia matura e che, per tale ragione, figura in posizione centrale nella vigente Carta costituzionale. I diritti di cronaca e di critica, in altre parole, discendono direttamente -e senza bisogno di mediazione alcuna- dall'art 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno riferimento all'individuo uti civis. Chiunque, per tanto, e con qualsiasi mezzo (scil. anche tramite internet), può riferire fatti e manifestare opinioni e chiunque -nei limiti dell'esercizio di tale diritto (limiti, da anni, messi a punto dalla giurisprudenza)- può "produrre" critica e cronaca...>>
Cassazione e Internet: i diritti di cronaca e di critica discendono dall’art. 21 della Costituzione e spettano ad ogni individuo, anche non giornalista e anche su Internet (Cass. 31392/2008)
Diritto e Internet (Copyright immagine clix) CASSAZIONE SEZIONE V PENALE Sentenza 1 - 25 luglio 2008, n. 31392:
<<...La diffamazione tramite internet costituisce certamente un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi del comma III dell'art. 595 cp, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità. In realtà peraltro, poiché è certamente possibile, attraverso i normali strumenti di dotazione di un qualsiasi personal computer, procedere alla stampa della "pagina web", il giornale telematico sembrerebbe quasi costituire un tertium genus tra la stampa e, appunto, gli altri mezzi di pubblicità. Cosa certa è, comunque, che, essendo ormai internet un (potente) mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee (almeno quanto la stampa, la radio e la televisione), anche -evidentemente- attraverso di esso si estrinseca quel diritto di esprimere le proprie opinioni, diritto che costituisce uno dei cardini di una democrazia matura e che, per tale ragione, figura in posizione centrale nella vigente Carta costituzionale. I diritti di cronaca e di critica, in altre parole, discendono direttamente -e senza bisogno di mediazione alcuna- dall'art 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno riferimento all'individuo uti civis. Chiunque, per tanto, e con qualsiasi mezzo (scil. anche tramite internet), può riferire fatti e manifestare opinioni e chiunque -nei limiti dell'esercizio di tale diritto (limiti, da anni, messi a punto dalla giurisprudenza)- può "produrre" critica e cronaca...>>
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