venerdì 14 febbraio 2014

Codice comportamento dipendenti pubblici. D.P.R. 62/13

Articolo 13
 .... omissis....
4.Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresi', che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalita' esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui e' preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di eta' e di condizioni personali.
6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalita' e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui e' preposto con imparzialita' e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

Buoni propositi, solo buoni propositi. Mi sorge però un dubbio: che il riferimento alla professionalità sia stato interpretato nel senso di una spiccata attitudine ad un comportamento tanto in voga nei giorni nostri e che tanto paga?
Voglio dire: non è che è stato suggerito ai dirigenti di premiare i cd. leccac**o , professionisti nell'arte del ruffianamento, della delazione e della denigrazione? No, perchè nel mio ambito lavorativo di professionisti della lecca**laggine  ce ne sono di espertissimi, dotati, per di più, della non rara capacità di galleggiare sempre e comunque, a prescindere  da qualsivoglia situazione anche potenzialmente avversa.
E' questa spiccata connotazione che rende queste persone simili agli avanzi della digestione, dato che notoriamente questi ultimi, volgarmente detti stro*zi, hanno la capacità di galleggiare anche in acque agitate e, nel caso, anche di riemergere.
Se così non fosse, non si spiegherebbe come possano taluni dirigenti, a fronte di enunciazione di principi tanto chiari ed inequivocabili, comportarsi in maniera diametralmente opposta.
A voi le considerazioni.
 

Graduatoria vigente? No a nuovo concorso senza motivazione.

Con la pronuncia della V sezione del Consiglio di Stato, sentenza 27.12.13 n. 6247 viene ribadito il principio, già fatto proprio dalla Adunanza Plenaria n. 14/2011, in forza del quale qualora l'amministrazione pubblica disponga di una pregressa graduatoria ancora in corso di validità, essa deve fornire una compiuta motivazione dell'eventuale scelta di indire un nuovo concorso, anziché attingere fra i soggetti iscritti in graduatoria. Nel caso di specie, l'amministrazione, sei anni dopo l'indizione di una prima procedura di concorso, in riferimento alla quale la graduatoria finale era stata prorogata di volta in volta, aveva posto in essere un nuovo bando di concorso.
Bando di concorso che, tuttavia, risultava del tutto similare a quello precedente, sia in riferimento ai requisiti richiesti, sia in riferimento alle modalità di svolgimento delle prove selettive.
Sulla base di tali circostanza, a fronte dell'impugnazione del nuovo bando proposta da alcuni soggetti iscritti nella pregressa graduatoria, il giudice di primo grado aveva annullato il nuovo bando di concorso.
Nel corso del giudizio di appello, il Consiglio di Stato, nel ribadire la pronuncia del TAR, ha evidenziato come il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata secondo cui, in costanza di proroga di una graduatoria concorsuale, la decisione di indire un nuovo concorso relativo all’assunzione degli stessi profili di quella graduatoria va congruamente motivata, sia del tutto corretto.
E ciò in quanto, sebbene non sussista un diritto soggettivo all’assunzione in capo agli idonei, l’Amministrazione deve tenere conto che lo scorrimento delle preesistenti graduatorie deve costituire la regola generale, mentre l’indizione del concorso rappresenta un’eccezione.
L'esito di tale ragionamento è dunque che è l’indizione di una nuova procedura a dover essere adeguatamente motivata “sul perché si debba seguire un procedimento amministrativo di rilevante complessità ed accompagnato ad oneri di bilancio come un nuovo concorso pubblico, piuttosto che la chiamata di soggetti già scrutinati e dichiarati idonei a quelle determinate funzioni”.
Detto ciò, il giudice ha poi valutato che tale ordine di ragionamento, invero, potrebbe essere messo in discussione qualora la precedente graduatoria fosse conseguente ad un concorso bandito su presupposti diversi da quello nuovo. In particolare, qualora i requisiti di partecipazione, o anche soltanto le prove selettive o le modalità di svolgimento delle stesse fossero più rigide, vi sarebbero spazi per ritenere non applicabile il sopra ricordato principio giurisprudenziale.
Tuttavia, nel caso di specie, il giudice ha verificato la stretta similitudine fra i due bandi di concorso (l'originario e quello impugnato in primo grado), affermando dunque che non vi erano ragioni per disattendere il generale favore dell’ordinamento per l’utilizzazione della graduatoria degli idonei ancora efficace.

giovedì 13 febbraio 2014

Buon compleanno




Tantissimi auguri di buon compleanno ...........con affetto Mascia




Per non dimenticarli!

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Scorri sotto ( senza cliccare qui!) le valutazioni del sito sammaritano a cura della Presidenza del Consiglio.

Santa Maria Capua Vetere ( Caserta)