mercoledì 17 febbraio 2010

Tesserino di riconoscimento obbligatorio per i dipendenti pubblici.

Il ministro Renato Brunetta ha firmato una circolare per ricordare che dallo scorso 15 febbraio, in base a quanto disposto dall’articolo 69 del decreto legislativo n. 150/2009 (Riforma della Pubblica Amministrazione), “i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. Da questo obbligo è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.
La norma è immediatamente operativa (non solo per le Amministrazioni centrali ma anche per le Regioni e gli Enti locali), persegue l’obiettivo di attuare la trasparenza nell’organizzazione e nell’attività delle pubbliche amministrazioni e riguarda tutti i dipendenti pubblici “contrattualizzati”: non si applica quindi ai magistrati e agli avvocati dello Stato, ai professori universitari, al personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia.
In base alla norma, l’identificazione del dipendente avviene mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. “La scelta tra l’una e l’altra modalità - precisa Brunetta - è rimessa all’amministrazione e sarà effettuata a seconda della tipologia di attività, fermo restando che possono essere adottate contemporaneamente entrambe le modalità e che non è tanto rilevante lo strumento di per sé quanto piuttosto il soddisfacimento dell’esigenza sottesa che è quello dell’identificazione dell’addetto. La disposizione individua gli elementi per l’identificazione nel nominativo (nome e cognome) del dipendente. Si tratta di un contenuto minimo e l’amministrazione può valutare se e quando attuare l’identificazione anche attraverso ulteriori elementi soprattutto in riferimento al ruolo del soggetto nell’ambito dell’organizzazione: posizione professionale, profilo, qualifica se dirigente, ufficio di appartenenza. Nel dare attuazione alla norma le amministrazioni debbono tener conto della finalità della prescrizione, evitando la diffusione di dati personali non pertinenti o eccedenti la finalità. Non sembra così rispondere a un principio di corretto utilizzo dei dati personali l’indicazione nel cartellino delle generalità del dipendente, complete dell’indicazione della data di nascita. Occorre, infatti, l’individuazione di modalità sufficienti e adeguate che, salvaguardando il pubblico interesse, evitino di compromettere la sfera personale del soggetto”.
“La disposizione - conclude Brunetta - si riferisce direttamente ai pubblici dipendenti. Pur essendo questi i soggetti direttamente tenuti all’osservanza dell’obbligo, è chiaro che le amministrazioni di appartenenza debbono da un lato diramare istruzioni operative, dall’altro fornire gli strumenti per l’identificazione ai dipendenti interessati, in modo che la norma venga attuata in maniera uniforme nell’ambito della stessa amministrazione. L’inosservanza della prescrizione verrà valutata secondo i criteri ordinari della responsabilità disciplinare con l’irrogazione delle sanzioni in relazione alle violazioni accertate”.
Queste,mi piace dirlo, sono le norme che effettivamente vanno nella direzione di consentire un rapporto più proficuo e corretto tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino; speriamo che, more solito, non vengano disattese.
Il testo della circolare

Il ministro Renato Brunetta ha firmato una circolare per ricordare che dallo scorso 15 febbraio, in base a quanto disposto dall’articolo 69 del decreto legislativo n. 150/2009 (Riforma della Pubblica Amministrazione), “i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. Da questo obbligo è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.
La norma è immediatamente operativa (non solo per le Amministrazioni centrali ma anche per le Regioni e gli Enti locali), persegue l’obiettivo di attuare la trasparenza nell’organizzazione e nell’attività delle pubbliche amministrazioni e riguarda tutti i dipendenti pubblici “contrattualizzati”: non si applica quindi ai magistrati e agli avvocati dello Stato, ai professori universitari, al personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia.
In base alla norma, l’identificazione del dipendente avviene mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. “La scelta tra l’una e l’altra modalità - precisa Brunetta - è rimessa all’amministrazione e sarà effettuata a seconda della tipologia di attività, fermo restando che possono essere adottate contemporaneamente entrambe le modalità e che non è tanto rilevante lo strumento di per sé quanto piuttosto il soddisfacimento dell’esigenza sottesa che è quello dell’identificazione dell’addetto. La disposizione individua gli elementi per l’identificazione nel nominativo (nome e cognome) del dipendente. Si tratta di un contenuto minimo e l’amministrazione può valutare se e quando attuare l’identificazione anche attraverso ulteriori elementi soprattutto in riferimento al ruolo del soggetto nell’ambito dell’organizzazione: posizione professionale, profilo, qualifica se dirigente, ufficio di appartenenza. Nel dare attuazione alla norma le amministrazioni debbono tener conto della finalità della prescrizione, evitando la diffusione di dati personali non pertinenti o eccedenti la finalità. Non sembra così rispondere a un principio di corretto utilizzo dei dati personali l’indicazione nel cartellino delle generalità del dipendente, complete dell’indicazione della data di nascita. Occorre, infatti, l’individuazione di modalità sufficienti e adeguate che, salvaguardando il pubblico interesse, evitino di compromettere la sfera personale del soggetto”.
“La disposizione - conclude Brunetta - si riferisce direttamente ai pubblici dipendenti. Pur essendo questi i soggetti direttamente tenuti all’osservanza dell’obbligo, è chiaro che le amministrazioni di appartenenza debbono da un lato diramare istruzioni operative, dall’altro fornire gli strumenti per l’identificazione ai dipendenti interessati, in modo che la norma venga attuata in maniera uniforme nell’ambito della stessa amministrazione. L’inosservanza della prescrizione verrà valutata secondo i criteri ordinari della responsabilità disciplinare con l’irrogazione delle sanzioni in relazione alle violazioni accertate”.
Queste,mi piace dirlo, sono le norme che effettivamente vanno nella direzione di consentire un rapporto più proficuo e corretto tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino; speriamo che, more solito, non vengano disattese.
Il testo della circolare

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