venerdì 20 novembre 2009

Orari visite fiscali: circolare del Ministro Brunetta del 11 Novembre 2009.


Il ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, con circolare dell’11 novembre ha dettato alle amministrazioni opportune indicazioni in merito ai controlli sulle assenze per malattia degli impiegati pubblici, alla luce delle recenti novità introdotte con il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2009.La circolare richiama l’attenzione in modo particolare sull’art. 69 del citato ultimo decreto, il quale nell’introdurre nel d.lgs. n. 165 del 2001 (testo unico del pubblico impiego) l’art. 55 , detta in tema di controllo per malattia due importanti disposizioni:1) l’obbligo per l'Amministrazione di disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative;2) la titolarità in capo al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di stabilire con decreto le fasce orarie di reperibilità del lavoratore ammalato entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo.Riguardo al primo punto si ribadisce quanto già disposto in precedenti circolari e, cioè, che il dovere di effettuare la visita fiscale da parte dell’amministrazione anche per un solo giorno va osservato nei limiti delle esigenze funzionali ed organizzative e, comunque tenendo conto delle particolari situazioni che possono verificarsi.Invero – si precisa – eventuali situazioni, quali per esempio, gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche, che comportano l’assenza del dipendente dal domicilio, ma anche eccezionali impedimenti del servizio del personale derivanti ad esempio da un imprevedibile carico di lavoro o urgenze della giornata, possono giustificare un certo margine di flessibilità nel disporre il controllo.
Per il secondo aspetto, concernente le fasce di reperibilità, la circolare, ricostruendo l’iter delle modifiche normative intervenute nel recente periodo, sottolinea che allo stato le fasce orarie da osservare per l’effettuazione delle visite fiscali sono dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Il Ministro, tuttavia, anticipa la volontà di intervenire ancora su quest’ultimo punto, intendendo ampliare le fasce orarie di reperibilità ( leggi questo post) e introducendo delle deroghe all’obbligo di reperibilità in considerazione di specifiche situazioni anche in relazione a stati patologici particolari. Nella circolare, infine, si richiamano i dirigenti e i responsabili della gestione del personale di osservare le disposizioni relative alle assenze per malattia, impartite nel d.lgs. 150 del 2009, entrato in vigore il 15 novembre 2009, al fine di prevenire e contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche.Al riguardo, si sottolinea che l’inadempimento colposo di tale dovere di vigilanza, come anche la decadenza dell’azione disciplinare per omissioni del dirigente, sono puniti con sanzioni a carico di quest’ultimo che vanno dalla decurtazione della retribuzione di risultato alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.
Conclusioni? Caos assoluto! Della serie: la strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni!
Se il Ministro è convinto che l'ampliamento dell'orario di reperibilità del dipendente in malattia contrasti il fenomeno dell'assenteismo, perchè questi continui allungamenti ed accorciamenti, preceduti, peraltro, da annunci, conferenze stampa e circolari? Che disponga subito per il massimo ampliamento possibile ed il tempo dirà se la sua misura sarà stata efficace o meno!




Il ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, con circolare dell’11 novembre ha dettato alle amministrazioni opportune indicazioni in merito ai controlli sulle assenze per malattia degli impiegati pubblici, alla luce delle recenti novità introdotte con il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2009.La circolare richiama l’attenzione in modo particolare sull’art. 69 del citato ultimo decreto, il quale nell’introdurre nel d.lgs. n. 165 del 2001 (testo unico del pubblico impiego) l’art. 55 , detta in tema di controllo per malattia due importanti disposizioni:1) l’obbligo per l'Amministrazione di disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative;2) la titolarità in capo al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di stabilire con decreto le fasce orarie di reperibilità del lavoratore ammalato entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo.Riguardo al primo punto si ribadisce quanto già disposto in precedenti circolari e, cioè, che il dovere di effettuare la visita fiscale da parte dell’amministrazione anche per un solo giorno va osservato nei limiti delle esigenze funzionali ed organizzative e, comunque tenendo conto delle particolari situazioni che possono verificarsi.Invero – si precisa – eventuali situazioni, quali per esempio, gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche, che comportano l’assenza del dipendente dal domicilio, ma anche eccezionali impedimenti del servizio del personale derivanti ad esempio da un imprevedibile carico di lavoro o urgenze della giornata, possono giustificare un certo margine di flessibilità nel disporre il controllo.
Per il secondo aspetto, concernente le fasce di reperibilità, la circolare, ricostruendo l’iter delle modifiche normative intervenute nel recente periodo, sottolinea che allo stato le fasce orarie da osservare per l’effettuazione delle visite fiscali sono dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Il Ministro, tuttavia, anticipa la volontà di intervenire ancora su quest’ultimo punto, intendendo ampliare le fasce orarie di reperibilità ( leggi questo post) e introducendo delle deroghe all’obbligo di reperibilità in considerazione di specifiche situazioni anche in relazione a stati patologici particolari. Nella circolare, infine, si richiamano i dirigenti e i responsabili della gestione del personale di osservare le disposizioni relative alle assenze per malattia, impartite nel d.lgs. 150 del 2009, entrato in vigore il 15 novembre 2009, al fine di prevenire e contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche.Al riguardo, si sottolinea che l’inadempimento colposo di tale dovere di vigilanza, come anche la decadenza dell’azione disciplinare per omissioni del dirigente, sono puniti con sanzioni a carico di quest’ultimo che vanno dalla decurtazione della retribuzione di risultato alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.
Conclusioni? Caos assoluto! Della serie: la strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni!
Se il Ministro è convinto che l'ampliamento dell'orario di reperibilità del dipendente in malattia contrasti il fenomeno dell'assenteismo, perchè questi continui allungamenti ed accorciamenti, preceduti, peraltro, da annunci, conferenze stampa e circolari? Che disponga subito per il massimo ampliamento possibile ed il tempo dirà se la sua misura sarà stata efficace o meno!




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1 Comment:

mascia dice...

Ho scelto questo post che parla di orari visite fiscali per proporvi un articolo che ho trovato su internet,molto interessante che parla dello stress da ufficio.
Ve ne riporto una parte:
Lo stress abita in ufficio e fa male alla salute.Per questo, il peggio che si possa fare è trattenere la rabbia e continuare a sopportare in silenzio, con gravi danni soprattutto per il benessere del cuore dei lavoratori di sesso maschile. Molto meglio un sano confronto, anche se questo comporta una discussione accesa, con tanto di tono di voce alto e qualche strillo.
Secondo uno studio svedese, infatti, soffrire in silenzio e inghiottire la rabbia quando si subiscono soprusi o ingiustizie, anche solo presunte, è veleno per la salute, e non solo per quella psichica. In effetti i lavoratori stressati che si limitano a ingoiare la rabbia davanti ad angherie e prepotenze corrono il rischio di essere vittime di un attacco cardiaco, anche letale, in misura doppia rispetto ai colleghi che manifestano apertamente la loro rabbia. Insomma, la salute ringrazia, anche se forse la carriera può essere un po' più a rischio.
Non solo. Secondo l'indagine pubblicata sul "Journal of Epidemiology and Community Health", sembra che i lavoratori abituati a subire in silenzio abbiano una salute in generale peggiore rispetto a quelli che si confrontano con le fonti del loro tormento: soffrono con maggiore frequenza di pressione alta, hanno più spesso problemi cardiovascolari e, in genere il loro sistema immunitario li protegge meno da malattie di ogni genere. l team dell'Università di Stoccolma ha monitorato 2.755 uomini dai primi anni '90 fino al 2003, prendendo in considerazione una serie di parametri tra cui pressione, indice di massa corporea, colesterolo, e indagando sull'approccio con cui ogni lavoratore fronteggiava i conflitti in ufficio.Durante il periodo in cui è stato effettuato lo studio si sono verificati nel gruppo monitorato 47 decessi per attacco cardiaco o cardiopatiaIl fatto di subire in silenzio si è dimostrato negativo per la salute sia degli uomini che delle donne, ma visto che tra le lavoratrici femmine si è verificato un basso numero di decessi, i ricercatori sottolineano che non possono essere tratte delle conclusioni chiare come quelle che riguardano invece gli uomini.
Mentre il Ministro gioca con l'ampliamento dell'orario di reperibilità,chi pensa a tutti quelli che stressati dalle tante angherie subite,devono tacere per non perdere il posto di lavoro?
Alla fine qual'è la scelta migliore:
morire di crepacuore o di fame?

Per non dimenticarli!

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Scorri sotto ( senza cliccare qui!) le valutazioni del sito sammaritano a cura della Presidenza del Consiglio.

Santa Maria Capua Vetere ( Caserta)