giovedì 24 giugno 2021

Ztl: le ultime trovate dei soliti furbetti.

 


Auto in comodato d'uso a residenti in zone ricadenti nella Zona a Traffico Limitato  per ottenere il relativo pass per il transito e la sosta.

È l'ultima trovata di cittadini, residenti in altre zone e perfino in altri comuni, che, con la complicità di residenti del centro storico, si prendono la briga di aggiornare la carta di circolazione della propria vettura, pur di poter entrare e a proprio piacimento nella zona a traffico limitato. Il risultato? «La proliferazione del numero dei pass che gli uffici sono tenuti a rilasciare, perché ne hanno diritto».
Questa pratica, oltre a danneggiare gli effettivi residenti e coloro che ne hanno, a vario titolo diritto, sminuisce la portata e l'efficacia delle zone a traffico limitato , le quali, come dice il loro nome, dovrebbe essere meno trafficato delle aree contigue.

lunedì 21 giugno 2021

Incidente stradale: il conducente coinvolto non può testimoniare. (Cassazione 14468/2021)


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 26 maggio 2021 n. 14468
, è tornata sul tema dell’incapacità a testimoniare (art. 246 c.p.c.). La giurisprudenza stabilisce che un soggetto sia incapace a deporre quando sia titolare di un interesse attuale e concreto all’esito della lite. In particolare, in materia di sinistri stradali, la vittima, quand'anche già risarcita, è incapace a testimoniare nel giudizio pendente tra l’altra vittima e il responsabile. 
L’ art. 246 c.p.c. prevede che siano incapaci a testimoniare le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. In buona sostanza, si tratta di un’incompatibilità tra la posizione di parte del giudizio e di teste. L’incapacità di cui trattasi scaturisce dalla presenza di un interesse giuridico, attuale e concreto (art. 100 c.p.c.), che comporta la legittimazione a proporre l’azione. Per contro invece, la sussistenza di un interesse di mero fatto non preclude la testimonianza, ma incide sulla sua attendibilità, che dovrà essere valutata dal giudice di merito. Chi è privo della capacità di testimoniare, non la riacquista mercé l’intervento di una fattispecie estintiva del diritto (come, ad esempio, la prescrizione o il pagamento del risarcimento); infatti, l’incapacità testimoniale si valuta a prescindere dalle vicende successive. La Corte, infine, evidenzia che la vittima di un sinistro stradale ha sempre un interesse giuridico all'esito della lite introdotta da un altro danneggiato contro il soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto, egli potrebbe intervenire nel giudizio per far valere il diritto al risarcimento di danni a “decorso occulto” o “lungolatenti” o sopravvenuti all’adempimento.

Per non dimenticarli!

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Santa Maria Capua Vetere ( Caserta)