venerdì 22 gennaio 2010

Body scanner: quale utilizzo?


L’art. 13 della Costituzione sancisce il fondamentale diritto all’inviolabilità della libertà personale.Non è ammessa nessuna forma di perquisizione personale se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.L’unica disposizione di legge che consente di procedere a perquisizione personale senza provvedimento preventivo dell’autorità giudiziaria al fine di accertare l’eventuale possesso di armi è l’art. 4, L. 152/1975 e solo in presenza di determinate condizioni: ovverosia in casi eccezionali di necessità ed urgenza e solo nei confronti di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, non appaiono giustificabili.Possono procedere a tale tipo di perquisizione ufficiale e agenti di polizia giudiziaria, la forza pubblica nel corso di operazioni di polizia e, da ultimo, ex art. 7 bis, D.L. 92/2008, il personale delle Forze armate.Questo il dato normativo. Questi i limiti (molto restrittivi) e le condizioni (molto dettagliate) poste a tutela di una delle più pregnanti libertà garantite nel nostro ordinamento.In linea con tale disposto, oggi la perquisizione in sede di controllo aeroportuale viene effettuata solo su pochi passeggeri e in particolari condizioni (in genere quando il metal detector ha più volte segnalato il rilevamento di oggetti metallici di cui non si trova l’origine).Introdurre i body scanner per sottoporre a controllo a tappeto tutti i passeggeri aeroportuali significa accettare di stravolgere l’attuale assetto legislativo e minare alla radice la salvaguardia della libertà personale dei cittadini.Se, come visto, body scan è sinonimo di perquisizione personale, l’adozione della procedura di controllo in modo indiscriminato su tutti i passeggeri esulerebbe, infatti, dai parametri stabiliti dall’art. 4, L. 152/1975.
Più nessun caso di necessità ed urgenza, o meglio, ipotesi di necessità ed urgenza di fatto prestabilite per legge (l'imbarco aereo sarebbe sempre considerata una situazione di pericolo presunto).Nessun atteggiamento sospetto da parte del soggetto da perquisire, ma mera presenza fisica in aeroporto.Il ribaltamento del principio è totale: se oggi la perquisizione è eccezionale e deve trovare giustificazione in un quadro concreto di sospetto, domani il principio sarà l’opposto, ovvero tutti perquisibili in quanto tutti aprioristicamente sospetti.Si badi, scardinare il sistema in nome e per motivi della sicurezza è evidentemente possibile e potrebbe anche essere giustificato se davvero la sicurezza pubblica fosse oltremodo minacciata, ma un’ampia ed approfondita riflessione sul punto pare imprescindibile.Quel che sconcerta e inquieta è la superficialità con cui vengono affrontati in sede politica e informativa temi così delicati.Chi ancor oggi afferma laconicamente: “Tanto non ho niente da nascondere” commette un grave errore di ingenuità e concede impunemente allo Stato poteri che non gli spettano.In vero, se non nascondo nulla perché qualcuno dovrebbe violare la mia libertà? È una sorta di inversione dell’onere della prova: il cittadino che non ha nulla da nascondere non deve dimostrarlo!Come spesso accade quando entrano in scena nuove tecnologie, il problema non è rappresentato dallo strumento ma dall’utilizzo che se ne vuole fare.Di per sé i body scanner non sono bestie nere da combattere ad ogni costo, anzi, in effetti, la c.d. perquisizione virtuale è indubbiamente meno invasiva rispetto alla perquisizione tradizionale.Sono le condizioni di utilizzo che debbono essere attentamente valutate.Se i body scanner fossero semplicemente un’alternativa alla perquisizione tradizionale, lasciando immutati gli attuali limiti di applicazione legislativa, nulla quaestio. Diverso è capovolgere diritti costituzionalmente protetti al fine di procedere perquisizioni personali generalizzate, il tutto mediante il subdolo utilizzo del termine body scanner per celare il concetto di perquisizione personale, ovvero sbandierando una minore invasività fisica per lasciare ad intendere che si tratti di cosa diversa da una vera e propria perquisizione personale.Se nei sondaggi e nelle interviste ai cittadini la domanda non fosse: “Body scanner: siete d’accordo?”, bensì: “Siete disposti a sottoporvi ad accurata perquisizione personale integrale ad ogni imbarco?”, forse i risultati sarebbero diversi…A fianco della potenziale grave lesione al diritto alla libertà personale, va poi valutato anche il rapporto di proporzionalità tra le misure di controllo che si vogliono introdurre e le ragioni di sicurezza che si intendono salvaguardare sotto il profilo della tutela della riservatezza.Non a caso, a livello europeo il Parlamento è intervenuto con decisione e compattezza a fine 2008 nei confronti di una proposta di regolamento della Commissione volta ad includere tra i metodi di controllo dei passeggeri della UE i body scanner, di fatto rimandandola al mittente.Il Parlamento europeo, infatti, rilevando che il sistema contrasta con il diritto alla riservatezza, alla protezione dei dati personali e con il rispetto della dignità personale, ha chiesto alla Commissione di effettuare una preventiva valutazione di impatto sui diritti fondamentali nonché una valutazione scientifica e medica dei possibili danni sulla salute di tale tecnologia.Ha poi chiesto al Garante europeo per la protezione dei dati, al gruppo di lavoro sui diritti fondamentali e all'Agenzia dei diritti fondamentali un parere in proposito.Sotto tale profilo, l’esame va condotto in relazione ai principi generali di cui agli artt. 3 e 11 del T.U. privacy.I punti salienti sono la garanzia di anonimato e/o possibilità di individuazione dell’interessato solo in caso di necessità, la non eccedenza della misura rispetto alla finalità del trattamento (controllo dei passeggeri)e la conservazione per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti (nel caso di specie, di fatto, la non conservazione in assoluto).Il tema della conservazione dei dati, a parere di chi scrive, è certamente il più delicato.Evitare, come accade attualmente negli Stati Uniti, qualsivoglia forma non solo di conservazione, ma anche di memorizzazione o di stampa delle immagini corporee scannerizzate è di fondamentale importanza.Il livello di guardia sul punto va tenuto altissimo considerati i pessimi precedenti vigenti nel nostro ordinamento.Ciò che dovrebbe pertanto essere assolutamente scongiurato è che con la solita legislazione emotiva di urgenza vengano introdotte ulteriori limitazioni alla sfera privata del cittadino (intesa sia come libertà che come dignità e riservatezza), col rischio che rimangano in vigore anche oltre la contingente situazione di eccezionale pericolo per la sicurezza pubblica o che, peggio, col rischio, ben più grave, che fungano da apripista per successive sempre più insidiose misure di controllo pubblico sulla vita dei cittadini. A cura di Monica Alessia Senor.


L’art. 13 della Costituzione sancisce il fondamentale diritto all’inviolabilità della libertà personale.Non è ammessa nessuna forma di perquisizione personale se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.L’unica disposizione di legge che consente di procedere a perquisizione personale senza provvedimento preventivo dell’autorità giudiziaria al fine di accertare l’eventuale possesso di armi è l’art. 4, L. 152/1975 e solo in presenza di determinate condizioni: ovverosia in casi eccezionali di necessità ed urgenza e solo nei confronti di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, non appaiono giustificabili.Possono procedere a tale tipo di perquisizione ufficiale e agenti di polizia giudiziaria, la forza pubblica nel corso di operazioni di polizia e, da ultimo, ex art. 7 bis, D.L. 92/2008, il personale delle Forze armate.Questo il dato normativo. Questi i limiti (molto restrittivi) e le condizioni (molto dettagliate) poste a tutela di una delle più pregnanti libertà garantite nel nostro ordinamento.In linea con tale disposto, oggi la perquisizione in sede di controllo aeroportuale viene effettuata solo su pochi passeggeri e in particolari condizioni (in genere quando il metal detector ha più volte segnalato il rilevamento di oggetti metallici di cui non si trova l’origine).Introdurre i body scanner per sottoporre a controllo a tappeto tutti i passeggeri aeroportuali significa accettare di stravolgere l’attuale assetto legislativo e minare alla radice la salvaguardia della libertà personale dei cittadini.Se, come visto, body scan è sinonimo di perquisizione personale, l’adozione della procedura di controllo in modo indiscriminato su tutti i passeggeri esulerebbe, infatti, dai parametri stabiliti dall’art. 4, L. 152/1975.
Più nessun caso di necessità ed urgenza, o meglio, ipotesi di necessità ed urgenza di fatto prestabilite per legge (l'imbarco aereo sarebbe sempre considerata una situazione di pericolo presunto).Nessun atteggiamento sospetto da parte del soggetto da perquisire, ma mera presenza fisica in aeroporto.Il ribaltamento del principio è totale: se oggi la perquisizione è eccezionale e deve trovare giustificazione in un quadro concreto di sospetto, domani il principio sarà l’opposto, ovvero tutti perquisibili in quanto tutti aprioristicamente sospetti.Si badi, scardinare il sistema in nome e per motivi della sicurezza è evidentemente possibile e potrebbe anche essere giustificato se davvero la sicurezza pubblica fosse oltremodo minacciata, ma un’ampia ed approfondita riflessione sul punto pare imprescindibile.Quel che sconcerta e inquieta è la superficialità con cui vengono affrontati in sede politica e informativa temi così delicati.Chi ancor oggi afferma laconicamente: “Tanto non ho niente da nascondere” commette un grave errore di ingenuità e concede impunemente allo Stato poteri che non gli spettano.In vero, se non nascondo nulla perché qualcuno dovrebbe violare la mia libertà? È una sorta di inversione dell’onere della prova: il cittadino che non ha nulla da nascondere non deve dimostrarlo!Come spesso accade quando entrano in scena nuove tecnologie, il problema non è rappresentato dallo strumento ma dall’utilizzo che se ne vuole fare.Di per sé i body scanner non sono bestie nere da combattere ad ogni costo, anzi, in effetti, la c.d. perquisizione virtuale è indubbiamente meno invasiva rispetto alla perquisizione tradizionale.Sono le condizioni di utilizzo che debbono essere attentamente valutate.Se i body scanner fossero semplicemente un’alternativa alla perquisizione tradizionale, lasciando immutati gli attuali limiti di applicazione legislativa, nulla quaestio. Diverso è capovolgere diritti costituzionalmente protetti al fine di procedere perquisizioni personali generalizzate, il tutto mediante il subdolo utilizzo del termine body scanner per celare il concetto di perquisizione personale, ovvero sbandierando una minore invasività fisica per lasciare ad intendere che si tratti di cosa diversa da una vera e propria perquisizione personale.Se nei sondaggi e nelle interviste ai cittadini la domanda non fosse: “Body scanner: siete d’accordo?”, bensì: “Siete disposti a sottoporvi ad accurata perquisizione personale integrale ad ogni imbarco?”, forse i risultati sarebbero diversi…A fianco della potenziale grave lesione al diritto alla libertà personale, va poi valutato anche il rapporto di proporzionalità tra le misure di controllo che si vogliono introdurre e le ragioni di sicurezza che si intendono salvaguardare sotto il profilo della tutela della riservatezza.Non a caso, a livello europeo il Parlamento è intervenuto con decisione e compattezza a fine 2008 nei confronti di una proposta di regolamento della Commissione volta ad includere tra i metodi di controllo dei passeggeri della UE i body scanner, di fatto rimandandola al mittente.Il Parlamento europeo, infatti, rilevando che il sistema contrasta con il diritto alla riservatezza, alla protezione dei dati personali e con il rispetto della dignità personale, ha chiesto alla Commissione di effettuare una preventiva valutazione di impatto sui diritti fondamentali nonché una valutazione scientifica e medica dei possibili danni sulla salute di tale tecnologia.Ha poi chiesto al Garante europeo per la protezione dei dati, al gruppo di lavoro sui diritti fondamentali e all'Agenzia dei diritti fondamentali un parere in proposito.Sotto tale profilo, l’esame va condotto in relazione ai principi generali di cui agli artt. 3 e 11 del T.U. privacy.I punti salienti sono la garanzia di anonimato e/o possibilità di individuazione dell’interessato solo in caso di necessità, la non eccedenza della misura rispetto alla finalità del trattamento (controllo dei passeggeri)e la conservazione per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti (nel caso di specie, di fatto, la non conservazione in assoluto).Il tema della conservazione dei dati, a parere di chi scrive, è certamente il più delicato.Evitare, come accade attualmente negli Stati Uniti, qualsivoglia forma non solo di conservazione, ma anche di memorizzazione o di stampa delle immagini corporee scannerizzate è di fondamentale importanza.Il livello di guardia sul punto va tenuto altissimo considerati i pessimi precedenti vigenti nel nostro ordinamento.Ciò che dovrebbe pertanto essere assolutamente scongiurato è che con la solita legislazione emotiva di urgenza vengano introdotte ulteriori limitazioni alla sfera privata del cittadino (intesa sia come libertà che come dignità e riservatezza), col rischio che rimangano in vigore anche oltre la contingente situazione di eccezionale pericolo per la sicurezza pubblica o che, peggio, col rischio, ben più grave, che fungano da apripista per successive sempre più insidiose misure di controllo pubblico sulla vita dei cittadini. A cura di Monica Alessia Senor.

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4 Comments:

mascia dice...

Voglio ringraziare pubblicamente il sig. Farina per l'aiuto prestato per la gestione e buon funzionamento del mio blog.
Per ritornare al post vorrei porre delle domande:
"L'art.13 della Costituzione può essere infranto per salvaguardare la libertà nonchè la sicurezza personale della collettività?".
"L'art.4,L.152/1975,che consente di procedere a perquisizione personale senza provvedimento preventivo dell’autorità giudiziaria al fine di accertare l’eventuale possesso di armi,solo in presenza di determinate condizioni,é sufficiente a far riconoscere la persona che effettivamente può essere ritenuta sospetta?"
Ho sempre ritenuto e pensato che:
"la libertà personale finisce laddove inizia quella di un altro"in questo caso penso che sia ancora più importante adottare delle misure preventive di sicurezza,in modo da evitare di intaccare e mettere in pericolo la vita di molte persone e non solo ma potrebbe essere una forma per salvaguardare la propria libertà.
Pazzi suicidi,al mondo ce ne sono tanti!e se sottoporsi ad un body scanner significa scegliere autonomamente di non "incappare"in uno di questi e di decidere per la salvaguardia della propria vita,non vedo dove sia il problema!

Michele Farina dice...

La parola " sicurezza" non deve essere considerato un totem, o peggio, al quale sacrificare ogni libertà, compresa quella personale.
E' di tutta evidenza che esistono altri sistema e, comunque, altre metodologie che consentono di rispettare la privacy senza sacrificare la sicurezza. Vorrei ricordare a qualcuno dalla memoria corta che , in nome della sicurezza, gli stati occidentali si stanno sobbarcando gli oneri di due guerre , in Irak ed in Afghanistan, che si sarebbero potute evitare con un minimo di buon senso.
Da ultimo vorrei segnalare che certamente si fa il gioco dei terroristi se si rende la vita impossibile ad incolpevoli viaggiatori aerei, tanto più se si considera che non è mica detto che questi terroristi debbano compiere necessariamente i loro attentati si voli aerei.

mario dice...

caro michel
buona sera
premesso che rispetto tantissimo le tue idee, e mai mi permetterei di dire che stai dicvendo baggianate.
ma ora mi viene un dubbio.
appartiene anche tu a quelli che criticano e non fanno niente?
mi spiego
il body e vattelappesca, o come megli si chiama, non ti va giu' perche' la approvato anche il governo di berlusconi, e perche' lo vogliono gli americani.
bene.
ma fammi un esempio di sistema di sicurezza adeguato, e che vada bene a tutti quelli di sinistra e che odiano berlusconi.
p.s. TI FACCIO PRESENTE, CHE PER LAVORO E CONTATTI TI POTREI FARE CENTINAIA DI ESEMPI DI COME LA PRIVACY NOSTRA E' VIOLATA ALLA LUCE DEL SOLE E DELLE LEGGI ATTUALI.
xon rispetto
mario

mascia dice...

Ovviamente,no!
Il totem non deve essere eretto o esistere per la sicurezza ma per garantire il rispetto della libertà individuale,e,solo prevenendo eventuali pericoli si offre a ciascuno di noi di poter decidere personalmente garantendosi così la libera scelta.
In un mondo dove la violenza sta facendo da padrona,mettendo sul piatto della bilancia cosa è più importante la privacy o la propria vita?
Ps:
se fosse possibile vorrei sapere da chi è partita l'idea di utilizzare questi body scanner!
e per quale motivo !
Grazie.

Per non dimenticarli!

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Scorri sotto ( senza cliccare qui!) le valutazioni del sito sammaritano a cura della Presidenza del Consiglio.

Santa Maria Capua Vetere ( Caserta)