Con la pronuncia della V sezione del Consiglio di Stato, sentenza 27.12.13 n. 6247 viene ribadito il principio, già fatto proprio dalla Adunanza Plenaria n. 14/2011,
in forza del quale qualora l'amministrazione pubblica disponga di una
pregressa graduatoria ancora in corso di validità, essa deve fornire una
compiuta motivazione dell'eventuale scelta di indire un nuovo concorso,
anziché attingere fra i soggetti iscritti in graduatoria.
Nel caso di specie, l'amministrazione, sei anni dopo l'indizione di una
prima procedura di concorso, in riferimento alla quale la graduatoria
finale era stata prorogata di volta in volta, aveva posto in essere un
nuovo bando di concorso.
Bando di concorso che, tuttavia, risultava del tutto similare a quello
precedente, sia in riferimento ai requisiti richiesti, sia in
riferimento alle modalità di svolgimento delle prove selettive.
Sulla base di tali circostanza, a fronte dell'impugnazione del nuovo
bando proposta da alcuni soggetti iscritti nella pregressa graduatoria,
il giudice di primo grado aveva annullato il nuovo bando di concorso.
Nel corso del giudizio di appello, il Consiglio di Stato, nel ribadire
la pronuncia del TAR, ha evidenziato come il ragionamento seguito dalla
sentenza impugnata secondo cui, in costanza di proroga di una
graduatoria concorsuale, la decisione di indire un nuovo concorso
relativo all’assunzione degli stessi profili di quella graduatoria va
congruamente motivata, sia del tutto corretto.
E ciò in quanto, sebbene non sussista un diritto soggettivo
all’assunzione in capo agli idonei, l’Amministrazione deve tenere conto
che lo scorrimento delle preesistenti graduatorie deve costituire la
regola generale, mentre l’indizione del concorso rappresenta
un’eccezione.
L'esito di tale ragionamento è dunque che è l’indizione di una nuova procedura a dover essere adeguatamente motivata “sul
perché si debba seguire un procedimento amministrativo di rilevante
complessità ed accompagnato ad oneri di bilancio come un nuovo concorso
pubblico, piuttosto che la chiamata di soggetti già scrutinati e
dichiarati idonei a quelle determinate funzioni”.
Detto ciò, il giudice ha poi valutato che tale ordine di ragionamento,
invero, potrebbe essere messo in discussione qualora la precedente
graduatoria fosse conseguente ad un concorso bandito su presupposti
diversi da quello nuovo. In particolare, qualora i requisiti di
partecipazione, o anche soltanto le prove selettive o le modalità di
svolgimento delle stesse fossero più rigide, vi sarebbero spazi per
ritenere non applicabile il sopra ricordato principio giurisprudenziale.
Tuttavia, nel caso di specie, il giudice ha verificato la stretta
similitudine fra i due bandi di concorso (l'originario e quello
impugnato in primo grado), affermando dunque che non vi erano ragioni
per disattendere il generale favore dell’ordinamento per l’utilizzazione
della graduatoria degli idonei ancora efficace.
Con la pronuncia della V sezione del Consiglio di Stato, sentenza 27.12.13 n. 6247 viene ribadito il principio, già fatto proprio dalla Adunanza Plenaria n. 14/2011,
in forza del quale qualora l'amministrazione pubblica disponga di una
pregressa graduatoria ancora in corso di validità, essa deve fornire una
compiuta motivazione dell'eventuale scelta di indire un nuovo concorso,
anziché attingere fra i soggetti iscritti in graduatoria.
Nel caso di specie, l'amministrazione, sei anni dopo l'indizione di una
prima procedura di concorso, in riferimento alla quale la graduatoria
finale era stata prorogata di volta in volta, aveva posto in essere un
nuovo bando di concorso.
Bando di concorso che, tuttavia, risultava del tutto similare a quello
precedente, sia in riferimento ai requisiti richiesti, sia in
riferimento alle modalità di svolgimento delle prove selettive.
Sulla base di tali circostanza, a fronte dell'impugnazione del nuovo
bando proposta da alcuni soggetti iscritti nella pregressa graduatoria,
il giudice di primo grado aveva annullato il nuovo bando di concorso.
Nel corso del giudizio di appello, il Consiglio di Stato, nel ribadire
la pronuncia del TAR, ha evidenziato come il ragionamento seguito dalla
sentenza impugnata secondo cui, in costanza di proroga di una
graduatoria concorsuale, la decisione di indire un nuovo concorso
relativo all’assunzione degli stessi profili di quella graduatoria va
congruamente motivata, sia del tutto corretto.
E ciò in quanto, sebbene non sussista un diritto soggettivo
all’assunzione in capo agli idonei, l’Amministrazione deve tenere conto
che lo scorrimento delle preesistenti graduatorie deve costituire la
regola generale, mentre l’indizione del concorso rappresenta
un’eccezione.
L'esito di tale ragionamento è dunque che è l’indizione di una nuova procedura a dover essere adeguatamente motivata “sul
perché si debba seguire un procedimento amministrativo di rilevante
complessità ed accompagnato ad oneri di bilancio come un nuovo concorso
pubblico, piuttosto che la chiamata di soggetti già scrutinati e
dichiarati idonei a quelle determinate funzioni”.
Detto ciò, il giudice ha poi valutato che tale ordine di ragionamento,
invero, potrebbe essere messo in discussione qualora la precedente
graduatoria fosse conseguente ad un concorso bandito su presupposti
diversi da quello nuovo. In particolare, qualora i requisiti di
partecipazione, o anche soltanto le prove selettive o le modalità di
svolgimento delle stesse fossero più rigide, vi sarebbero spazi per
ritenere non applicabile il sopra ricordato principio giurisprudenziale.
Tuttavia, nel caso di specie, il giudice ha verificato la stretta
similitudine fra i due bandi di concorso (l'originario e quello
impugnato in primo grado), affermando dunque che non vi erano ragioni
per disattendere il generale favore dell’ordinamento per l’utilizzazione
della graduatoria degli idonei ancora efficace.
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