venerdì 14 febbraio 2014

Graduatoria vigente? No a nuovo concorso senza motivazione.

Con la pronuncia della V sezione del Consiglio di Stato, sentenza 27.12.13 n. 6247 viene ribadito il principio, già fatto proprio dalla Adunanza Plenaria n. 14/2011, in forza del quale qualora l'amministrazione pubblica disponga di una pregressa graduatoria ancora in corso di validità, essa deve fornire una compiuta motivazione dell'eventuale scelta di indire un nuovo concorso, anziché attingere fra i soggetti iscritti in graduatoria. Nel caso di specie, l'amministrazione, sei anni dopo l'indizione di una prima procedura di concorso, in riferimento alla quale la graduatoria finale era stata prorogata di volta in volta, aveva posto in essere un nuovo bando di concorso.
Bando di concorso che, tuttavia, risultava del tutto similare a quello precedente, sia in riferimento ai requisiti richiesti, sia in riferimento alle modalità di svolgimento delle prove selettive.
Sulla base di tali circostanza, a fronte dell'impugnazione del nuovo bando proposta da alcuni soggetti iscritti nella pregressa graduatoria, il giudice di primo grado aveva annullato il nuovo bando di concorso.
Nel corso del giudizio di appello, il Consiglio di Stato, nel ribadire la pronuncia del TAR, ha evidenziato come il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata secondo cui, in costanza di proroga di una graduatoria concorsuale, la decisione di indire un nuovo concorso relativo all’assunzione degli stessi profili di quella graduatoria va congruamente motivata, sia del tutto corretto.
E ciò in quanto, sebbene non sussista un diritto soggettivo all’assunzione in capo agli idonei, l’Amministrazione deve tenere conto che lo scorrimento delle preesistenti graduatorie deve costituire la regola generale, mentre l’indizione del concorso rappresenta un’eccezione.
L'esito di tale ragionamento è dunque che è l’indizione di una nuova procedura a dover essere adeguatamente motivata “sul perché si debba seguire un procedimento amministrativo di rilevante complessità ed accompagnato ad oneri di bilancio come un nuovo concorso pubblico, piuttosto che la chiamata di soggetti già scrutinati e dichiarati idonei a quelle determinate funzioni”.
Detto ciò, il giudice ha poi valutato che tale ordine di ragionamento, invero, potrebbe essere messo in discussione qualora la precedente graduatoria fosse conseguente ad un concorso bandito su presupposti diversi da quello nuovo. In particolare, qualora i requisiti di partecipazione, o anche soltanto le prove selettive o le modalità di svolgimento delle stesse fossero più rigide, vi sarebbero spazi per ritenere non applicabile il sopra ricordato principio giurisprudenziale.
Tuttavia, nel caso di specie, il giudice ha verificato la stretta similitudine fra i due bandi di concorso (l'originario e quello impugnato in primo grado), affermando dunque che non vi erano ragioni per disattendere il generale favore dell’ordinamento per l’utilizzazione della graduatoria degli idonei ancora efficace.

Con la pronuncia della V sezione del Consiglio di Stato, sentenza 27.12.13 n. 6247 viene ribadito il principio, già fatto proprio dalla Adunanza Plenaria n. 14/2011, in forza del quale qualora l'amministrazione pubblica disponga di una pregressa graduatoria ancora in corso di validità, essa deve fornire una compiuta motivazione dell'eventuale scelta di indire un nuovo concorso, anziché attingere fra i soggetti iscritti in graduatoria. Nel caso di specie, l'amministrazione, sei anni dopo l'indizione di una prima procedura di concorso, in riferimento alla quale la graduatoria finale era stata prorogata di volta in volta, aveva posto in essere un nuovo bando di concorso.
Bando di concorso che, tuttavia, risultava del tutto similare a quello precedente, sia in riferimento ai requisiti richiesti, sia in riferimento alle modalità di svolgimento delle prove selettive.
Sulla base di tali circostanza, a fronte dell'impugnazione del nuovo bando proposta da alcuni soggetti iscritti nella pregressa graduatoria, il giudice di primo grado aveva annullato il nuovo bando di concorso.
Nel corso del giudizio di appello, il Consiglio di Stato, nel ribadire la pronuncia del TAR, ha evidenziato come il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata secondo cui, in costanza di proroga di una graduatoria concorsuale, la decisione di indire un nuovo concorso relativo all’assunzione degli stessi profili di quella graduatoria va congruamente motivata, sia del tutto corretto.
E ciò in quanto, sebbene non sussista un diritto soggettivo all’assunzione in capo agli idonei, l’Amministrazione deve tenere conto che lo scorrimento delle preesistenti graduatorie deve costituire la regola generale, mentre l’indizione del concorso rappresenta un’eccezione.
L'esito di tale ragionamento è dunque che è l’indizione di una nuova procedura a dover essere adeguatamente motivata “sul perché si debba seguire un procedimento amministrativo di rilevante complessità ed accompagnato ad oneri di bilancio come un nuovo concorso pubblico, piuttosto che la chiamata di soggetti già scrutinati e dichiarati idonei a quelle determinate funzioni”.
Detto ciò, il giudice ha poi valutato che tale ordine di ragionamento, invero, potrebbe essere messo in discussione qualora la precedente graduatoria fosse conseguente ad un concorso bandito su presupposti diversi da quello nuovo. In particolare, qualora i requisiti di partecipazione, o anche soltanto le prove selettive o le modalità di svolgimento delle stesse fossero più rigide, vi sarebbero spazi per ritenere non applicabile il sopra ricordato principio giurisprudenziale.
Tuttavia, nel caso di specie, il giudice ha verificato la stretta similitudine fra i due bandi di concorso (l'originario e quello impugnato in primo grado), affermando dunque che non vi erano ragioni per disattendere il generale favore dell’ordinamento per l’utilizzazione della graduatoria degli idonei ancora efficace.

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