D'ora in poi sarà possibile chiedere agli organi di Polizia copia elettronica (in formato pdf) degli atti relativi agli incidenti stradali e agli illeciti amministrativi ma solo attraverso la posta elettronica certificata (PEC). Si tratta, indubbiamente, di un passo avanti verso il raggiungimento dell'obiettivo di snellire le pratiche burocratiche, ottenendo nel contempo una riduzione di costi e tempi, senza compromettere la sicurezza e la garanzia di certificazione della spedizione, della consegna e del contenuto degli atti. Il Ministero dell'Interno, con la medesima circolare 2 settembre 2011, n. 7138 aggiunge che per tale modalità non è prevista l'imposta di bollo. Gli Uffici interessati, chiarisce la circolare, una volta ricevuta la richiesta tramite PEC, verificheranno la legittimazione del richiedente e che l'atto ( nel caso, il rapporto di incidente) possa essere rilasciato se il fatto non abbia assunto rilevanza penale (mortale o con lesioni per le quali è stata sporta querela), caso nel quale la richiesta dovrà essere corredata anche del nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria ed all'esito provvederanno all'invio del documento tramite posta elettronica. Se la richiesta invece proviene da soggetti terzi rispetto all'evento infortunistico (avvocati, investigatori privati, periti automobilistici, assicuratori,ecc.), la stessa dovrà essere corredata da delega rilasciata dall'interessato e dalla copia di un suo documento d'identità. Sussistendo le condizioni di legge per il rilascio della copia degli atti, l'ufficio che custodisce il fascicolo del sinistro provvederà ad elaborare un file in formato PDF contenente gli atti scannerizzati, per il successivo invio al soggetto richiedente tramite PEC.
D'ora in poi sarà possibile chiedere agli organi di Polizia copia elettronica (in formato pdf) degli atti relativi agli incidenti stradali e agli illeciti amministrativi ma solo attraverso la posta elettronica certificata (PEC). Si tratta, indubbiamente, di un passo avanti verso il raggiungimento dell'obiettivo di snellire le pratiche burocratiche, ottenendo nel contempo una riduzione di costi e tempi, senza compromettere la sicurezza e la garanzia di certificazione della spedizione, della consegna e del contenuto degli atti. Il Ministero dell'Interno, con la medesima circolare 2 settembre 2011, n. 7138 aggiunge che per tale modalità non è prevista l'imposta di bollo. Gli Uffici interessati, chiarisce la circolare, una volta ricevuta la richiesta tramite PEC, verificheranno la legittimazione del richiedente e che l'atto ( nel caso, il rapporto di incidente) possa essere rilasciato se il fatto non abbia assunto rilevanza penale (mortale o con lesioni per le quali è stata sporta querela), caso nel quale la richiesta dovrà essere corredata anche del nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria ed all'esito provvederanno all'invio del documento tramite posta elettronica. Se la richiesta invece proviene da soggetti terzi rispetto all'evento infortunistico (avvocati, investigatori privati, periti automobilistici, assicuratori,ecc.), la stessa dovrà essere corredata da delega rilasciata dall'interessato e dalla copia di un suo documento d'identità. Sussistendo le condizioni di legge per il rilascio della copia degli atti, l'ufficio che custodisce il fascicolo del sinistro provvederà ad elaborare un file in formato PDF contenente gli atti scannerizzati, per il successivo invio al soggetto richiedente tramite PEC.
2 Comments:
Si Si Camba Cavallo............
Ma tu parli di S. Maria C. V. ?
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