lunedì 12 maggio 2014

Riusciranno i nostri eroi... a raggiungere il Tribunale di S. Maria C. V. ?

Questa è l'indicazione del percorso per raggiungere il Tribunale Penale di S. Maria C. V. che si ricava dal sito ufficiale dello stesso . A parte l'indicazione errata relativa al Tribunale Civile anzichè a quello Penale, dite che sapranno che a S. Maria C. V. esiste il casello autostradale dell'Autostrada A1? Qualcuno, poi, è riuscito a decifrare ( si decifrare!) le indicazioni in calce alla piantina?

venerdì 14 febbraio 2014

Codice comportamento dipendenti pubblici. D.P.R. 62/13

Articolo 13
 .... omissis....
4.Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresi', che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalita' esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui e' preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di eta' e di condizioni personali.
6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalita' e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui e' preposto con imparzialita' e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

Buoni propositi, solo buoni propositi. Mi sorge però un dubbio: che il riferimento alla professionalità sia stato interpretato nel senso di una spiccata attitudine ad un comportamento tanto in voga nei giorni nostri e che tanto paga?
Voglio dire: non è che è stato suggerito ai dirigenti di premiare i cd. leccac**o , professionisti nell'arte del ruffianamento, della delazione e della denigrazione? No, perchè nel mio ambito lavorativo di professionisti della lecca**laggine  ce ne sono di espertissimi, dotati, per di più, della non rara capacità di galleggiare sempre e comunque, a prescindere  da qualsivoglia situazione anche potenzialmente avversa.
E' questa spiccata connotazione che rende queste persone simili agli avanzi della digestione, dato che notoriamente questi ultimi, volgarmente detti stro*zi, hanno la capacità di galleggiare anche in acque agitate e, nel caso, anche di riemergere.
Se così non fosse, non si spiegherebbe come possano taluni dirigenti, a fronte di enunciazione di principi tanto chiari ed inequivocabili, comportarsi in maniera diametralmente opposta.
A voi le considerazioni.
 

Graduatoria vigente? No a nuovo concorso senza motivazione.

Con la pronuncia della V sezione del Consiglio di Stato, sentenza 27.12.13 n. 6247 viene ribadito il principio, già fatto proprio dalla Adunanza Plenaria n. 14/2011, in forza del quale qualora l'amministrazione pubblica disponga di una pregressa graduatoria ancora in corso di validità, essa deve fornire una compiuta motivazione dell'eventuale scelta di indire un nuovo concorso, anziché attingere fra i soggetti iscritti in graduatoria. Nel caso di specie, l'amministrazione, sei anni dopo l'indizione di una prima procedura di concorso, in riferimento alla quale la graduatoria finale era stata prorogata di volta in volta, aveva posto in essere un nuovo bando di concorso.
Bando di concorso che, tuttavia, risultava del tutto similare a quello precedente, sia in riferimento ai requisiti richiesti, sia in riferimento alle modalità di svolgimento delle prove selettive.
Sulla base di tali circostanza, a fronte dell'impugnazione del nuovo bando proposta da alcuni soggetti iscritti nella pregressa graduatoria, il giudice di primo grado aveva annullato il nuovo bando di concorso.
Nel corso del giudizio di appello, il Consiglio di Stato, nel ribadire la pronuncia del TAR, ha evidenziato come il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata secondo cui, in costanza di proroga di una graduatoria concorsuale, la decisione di indire un nuovo concorso relativo all’assunzione degli stessi profili di quella graduatoria va congruamente motivata, sia del tutto corretto.
E ciò in quanto, sebbene non sussista un diritto soggettivo all’assunzione in capo agli idonei, l’Amministrazione deve tenere conto che lo scorrimento delle preesistenti graduatorie deve costituire la regola generale, mentre l’indizione del concorso rappresenta un’eccezione.
L'esito di tale ragionamento è dunque che è l’indizione di una nuova procedura a dover essere adeguatamente motivata “sul perché si debba seguire un procedimento amministrativo di rilevante complessità ed accompagnato ad oneri di bilancio come un nuovo concorso pubblico, piuttosto che la chiamata di soggetti già scrutinati e dichiarati idonei a quelle determinate funzioni”.
Detto ciò, il giudice ha poi valutato che tale ordine di ragionamento, invero, potrebbe essere messo in discussione qualora la precedente graduatoria fosse conseguente ad un concorso bandito su presupposti diversi da quello nuovo. In particolare, qualora i requisiti di partecipazione, o anche soltanto le prove selettive o le modalità di svolgimento delle stesse fossero più rigide, vi sarebbero spazi per ritenere non applicabile il sopra ricordato principio giurisprudenziale.
Tuttavia, nel caso di specie, il giudice ha verificato la stretta similitudine fra i due bandi di concorso (l'originario e quello impugnato in primo grado), affermando dunque che non vi erano ragioni per disattendere il generale favore dell’ordinamento per l’utilizzazione della graduatoria degli idonei ancora efficace.

lunedì 27 gennaio 2014

Mastrapasqua ed i suoi incarichi: 1,3 milioni di stipendi!!!

Presidente                                          Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS)
Presidente                                          Equitalia Sud s.p.a.
 Presidente                                         IDeA FIM IT SGR s.p.a.
Vice Presidente                                 Equitalia s.p.a.
 Vice Presidente                                Equitalia Nord s.p.a.
Vice Presidente                                 Equitalia Centro s.p.a.
 Amministratore Delegato                Italia Previdenza s.p.a.
 Direttore Generale                           Ospedale Israelitico
Presidente del Collegio Sindacale   Aeroporti di Roma Engineering s.p.a.
Presidente del Collegio Sindacale   Aquadrome s.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale   Cons. Cert. Qualita’ Impianti
Presidente del Collegio Sindacale    EMSA Servizi s.p.a. (in liquidazione)
Presidente del Collegio Sindacale    Eur Congressi Roma s.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale    Eur Power s.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale    Eur Tel s.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale   Fondetir Fondo Pensione Complementare Dirigenti
Presidente del Collegio Sindacale    Groma s.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale    Italia Evolution s.p.a. (in liquidazione)
Presidente del Collegio Sindacale    Mediterranean Nautilus Italy s.p.a.
Presidente del Collegio Sindacale    Quadrifoglio Immobiliare s.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale    Rete Autostrade Mediterranee s.p.a.
Presidente del Collegio Sindacale    Telecontact Center s.p.a.
Presidente del Collegio Sindacale     Telenergia s.r.l.
Sindaco Effettivo                                Autostrade per l’Italia s.p.a.
Sindaco Effettivo                                Autostar Holdeing s.p.a.
Sindaco Effettivo                                CONI Servizi s.p.a.
Sindaco Effettivo                                Fandango s.r.l.
Sindaco Effettivo                               Loquenda s.p.a.
Sindaco Effettivo                               Pa.th.net s.p.a.
Sindaco Effettivo                               Terotec
Sindaco Effettivo                               Spiral Tools s.p.a.
Sindaco Effettivo                                Pastificio Bettini Zannetto s.p.a.
Sindaco Effettivo                                Consorzio Elis per la Formazione Professionale Superiore Sindaco Supplente                               Telecom Italia Media s.p.a.
Revisore                                              Almaviva s.p.a.
Consigliere di Gestione                       Centro Sanità s.p.a.
 Liquidatore                                          Office Automation Products s.r.

Graduatorie pubbliche: nelle forze armate ed in quelle di polizia non valgono 3 anni.

Con sentenza del consiglio di Stato n° 100 del 14.1.14 è stato stabilito che la proroga della validità , per 3 anni,delle  graduatorie dei concorsi pubblici  non sia applicabile anche ai concorsi per l'ingresso nelle forze armate ed in quello delle polizia.
Ciò perchè, come già ribadito nell'adunanza plenaria n° 14/11, la stessa Corte ha ritenuto di dover convenire che la regola della proroga di validità delle graduatorie pubbliche non sia applicabile nei casi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico” (punto 51 della decisione), e, ancora, con ipotesi di fatto “in cui si manifesta l’opportunità, se non la necessità, di procedere all’indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci”, come nei casi di esigenza di stabilizzazione, attraverso le nuove procedure concorsuali, del personale precario, di “intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace”, di “rilevanti differenze di contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure” e, ancora, di effettuazione di “una attenta e complessiva attività di ricognizione delle vacanze in organico e di programmazione pluriennale delle assunzioni".
Ovviamente, tutto ciò vale solo a significare che non ricorre l'obbligo, così come per le altre Amministrazioni pubbliche, di ricorrere a graduatorie di concorsi già espletati da parte delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, ma sicuramente esse, secondo le loro esigenze, possano liberamente seguire tale modalità di selezione ed assunzione del personale, come, ad esempio, stanno già facendo i Carabinieri.

giovedì 13 ottobre 2011

Visite fiscali, regime della reperibilità ed assenze per accertamenti diagnostici/specialistici.

Questa la nuova disciplina:
Visite fiscali
Il testo previgente all'approvazione dell'art.16 , comma 9, del d.l. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011 che ha modificato l'art. 55 septies del d. lgs. 165/2001,prevedeva un obbligo generalizzato di disporre visite fiscali, anche per un solo giorno di assenza per malattia, salvo l’impedimento dovuto a “esigenze funzionali e organizzative”. Il testo è stato, ora, superato dalla novella di cui sopra che, sostituendo il comma 5 dell’art.55 septies del d.lgs. 165/2001, ha circoscritto l’obbligo di disporre la visita fiscale fin dal primo giorno qualora l’assenza stessa si verifichi nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative; in tutti gli altri casi è prevista una valutazione discrezionale circa l’opportunità di disporre la visita fiscale in relazione alla sua finalità ed ai suoi presupposti. La finalità cui è preordinata la visita fiscale è stata esplicitata dalla norma nella prevenzione e nel contrasto all’assenteismo. Parimenti, i presupposti che rendono opportuna la decisione di avvalersi del controllo fiscale, sono la condotta complessiva del dipendente – individuata in base ad elementi oggettivi – e gli oneri connessi all’effettuazione della visita. In sostanza, la valutazione discrezionale circa la necessità di disporre la visita fiscale è il frutto di una comparazione di interessi tra l’onere finanziario che essa comporta e la finalità del contrasto all’assenteismo cui essa è predisposta e per la quale sussiste, tra l’altro, una esplicita responsabilità dirigenziale (art. 55 sexies d. lgs. 165/2001).

Regime della reperibilità.
In merito al regime della reperibilità alla visita fiscale, il nuovo comma 5 bis dell’art. 55 septies del d. lgs. 165/2001 conferma che le fasce di reperibilità entro le quali possono essere effettuate le visite fiscali e durante le quali il dipendente è tenuto a farsi trovare presso il proprio domicilio sono stabilite con decreto del Ministro per la P.A. e l’Innovazione; attualmente sono in vigore quelle determinate con D.M. n.206 del 18.12.2009, fissate dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 .Sono rimaste immutate le cause di esenzione dal suddetto regime di reperibilità.Lo stesso comma 5 bis richiama all’obbligo per il dipendente di comunicare preventivamente all’amministrazione la necessità di doversi assentare dal domicilio durante le predette fasce di reperibilità, a causa di:
1. visite mediche;
2. prestazioni specialistiche;
3. accertamenti diagnostici;
4. altri “giustificati motivi”.
In tutti questi casi il dirigente responsabile può richiedere la documentazione giustificativa dell’assenza dal domicilio e il dipendente deve essere sempre in grado di poterla fornire. La documentazione dovrà consistere, nei primi tre casi, nell’attestazione del medico o della struttura, anche privati, che ha effettuato la prestazione. Nei casi di assenza per “giustificati motivi”- documentabili anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà purchè quest’ultima attenga a fatti, stati o qualità personali verificabili dall’Amministrazione sulla base degli stessi elementi che il dipendente è tenuto a produrre - , il dirigente dovrà anche valutare se i motivi stessi siano “giustificabili” in relazione alle circostanze concrete del caso.
E’ confermata, in caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, l’applicazione dell’articolo 5, comma 14, del d.l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/83, che commina una specifica sanzione riguardante il trattamento economico, ferma restando la possibilità di applicazione di eventuale sanzione disciplinare in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.

Assenze per visite specialistiche.
Il nuovo comma 5 ter dell’art. 55 septies del d. lgs. 165/2001 introduce la fattispecie dell’assenza per malattia dovuta a visite/terapie/prestazioni specialistiche/esami diagnostici, prevedendo un regime speciale rispetto a quello ordinario della malattia previsto nel comma 1 del citato art. 55 septies. Pertanto, alla luce del nuovo quadro normativo, si riassumono i presupposti caratterizzanti la nuova fattispecie:
- non è più richiesta alcuna attestazione preventiva circa la necessità della prestazione;
- non è più obbligatoria, solo in tale fattispecie, la presentazione di certificazione/attestazione di struttura pubblica o medico convenzionato, potendo essere validamente prodotta anche documentazione di struttura o medico privati;
- non è richiesta alcuna certificazione telematica trattandosi non di certificato di malattia,ma di attestazione relativa all’effettuazione di una prestazione sanitaria; si aggiunge inoltre, che, ad oggi, le prestazioni libero-professionali sono esentate dal suddetto obbligo;
- permane la necessità di attestare nella documentazione l’orario di effettuazione della prestazione che deve risultare incompatibile con l’orario di lavoro;
- le prestazioni rientranti nella fattispecie di legge possono essere visite, terapie, prestazioni specialistiche somministrate da strutture o personale sanitario specialistico, esami diagnostici; non vi rientrano le cure termali le quali godono di un regime specifico riconducibile a patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio;
- resta fermo il regime ordinario della malattia relativamente alle modalità di imputazione dell’assenza ed agli effetti sul trattamento economico ; l’assenza per visite/prestazioni specialistiche non viene, invece, conteggiata tra gli eventi di malattia che danno luogo a presentazione obbligatoria di certificazione della struttura pubblica (o con essa convenzionata).

lunedì 3 ottobre 2011

Chi controlla il controllore?




lunedì 5 luglio 2010

Albo pretorio on line. Cosa dice la legge 69/09.

“A far data dal 1° gennaio 2010 (termine prorogato al 1° gennaio 2011 ex legge 25 del 26.02.10) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.” Il legislatore aggiunge, comma 2, che “Dalla stessa data del 1º gennaio 2010 (termine prorogato al 1° gennaio 2011 n.d.r.), al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza”.
Ma cosa va pubblicato? L’Albo Pretorio on line va a sostituire in maniera definitiva il vecchio Albo Pretorio cartaceo esposto all’interno degli enti pubblici. In esso va pertanto a confluire pertanto tutta la documentazione prodotta dall’ente come delibere, provvedimenti conclusivi i procedimenti amministrativi, atti amministrativi di carattere generale, determinazioni dirigenziali, pubblicazioni matrimoniali, avvisi elettorali, varianti al piano regolatore, elenco degli abusi edilizi, ordinanze e avvisi provenienti dagli uffici comunali, pubblicazioni di atti insoluti o non notificati, istanze di cambio nome, elenco oggetti smarriti, bollettino lotterie nazionali, avvisi vendite all’asta, licenze commerciali, bandi di concorso, gare d’appalto, avvisi disponibilità di alloggi in affitto, atti vari su richiesta di altri enti.La normativa indica, inoltre, come sia necessario garantire la genuinità del testo, ovvero garantire la certezza dell’autore dello stesso e la non modificabilità da parte degli utenti.
Ma come si è attrezzato il Comune di S. Maria C. V. ?
Basta andare sul sito istituzionale del Comune alla pagina dedicata all'albo pretorio on line per rendersi conto che, se è pur vero che si è iniziato, la strada da percorrere è ancora lunga e soprattutto irta da pericoli tali da inficiare il lavoro svolto.
A parte l'estrema frammentarietà e lacunosità dei dati pubblicati, quel che mi preme sottolineare è che la sola indicazione degli estremi degli atti pubblicati è di per sè inidonea ad ottenere lo scopo prefissato ed obbliga l'utente a recarsi presso il Comune per ottenere quelle stesse notizie che il  legislatore ha inteso mettergli a disposizione attraverso questa nuova procedura informatica.
La democrazia muore dietro le porte chiuse, ricordiamocelo! Più trasparenza vuol dire più partecipazione che è l'anima stessa della democrazia.

lunedì 12 aprile 2010

Dirigenti comunali. Diritti e doveri.

A fronte di una lauta nonché cospicua ( così avrebbe detto il compianto principe De Curtis) retribuzione, i Dirigenti delle P. A. hanno dei precisi obblighi ai quali non possono sottrarsi.
L'art. 21 della legge 69/09,  ad esempio, obbliga le Pubbliche Amministrazioni a pubblicare, tra gli altri dati, anche quelli relativi ai curricula vitae dei Dirigenti. 
Ora, poiché la disposizione non è ignota ai Dirigenti del Comune di S. Maria C. V. e di ciò vi è prova nello stessa pagina del sito istituzionale ove, non solo è riportato il dettato legislativo, ma vi sono anche i curricula di alcuni Dirigenti, verrebbe da chiedersi se è lecito che alcuni Dirigenti abbiano omesso di ottemperare  a tale obbligo di legge, sempre che ciò  non sia imputabile al  webmaster.
Escluderei  a priori l'ipotesi  che qualche Dirigente sia stato costretto a violare la norma voluta dal Ministro Brunetta perché si vergognava del proprio curriculum.

sabato 31 ottobre 2009

Nuovi orari visita fiscale


9-13 e 15-18: queste le nuove fasce orarie di reperibilità.In una conferenza stampa a Palazzo Vidoni il ministro della Pa Renato Brunetta ha annunciato che tornano ad allargarsi le fasce di reperibilita' dei dipendenti pubblici in caso di malattia. Con un effetto a fisarmonica nel giro di un anno sono passate da quattro a undici ore, poi sono scese di nuovo a quattro (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19) e ora saliranno a sette (9-13, 15-18). La nuova misura rientra nel decreto legislativo di attuazione della legge 15 del 2009, che verrà pubblicata sabato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore a metà novembre. Il provvedimento, infatti, dà al titolare della Pubblica amministrazione il potere di decidere sulle fasce orarie di reperibilità. La motivazione di questo futuro cambiamento è dovuto, secondo il Ministro,ad un nuovo incremento delle assenze, registrato nei mesi di agosto (+16,7 per cento) e settembre (+24,2), rispetto allo stesso periodo del 2008 e dopo oltre un anno di forti riduzioni. Ma lo stesso Ministro si è chiesto il perchè di questa inversione di tendenza? Le forti riduzioni iniziali non erano state determinate dall'effetto annuncio, con quel che ne è seguito, fin al di sotto della soglia fisiologica per poi assestarsi, così come sta avvenendo, su livelli " normali"? E' solo così che il Ministro intende aumentare l'efficienza della P.A.? Quando metterà mano al controllo dei sigg. Dirigenti superpagati e svincolati da qualunque obbligo di orario di lavoro? L'opinione pubblica sa che i Dirigenti non hanno alcun tipo di controllo sulle presenze? Il Ministro ha introdotto un ferreo sistema di valutazione dei dipendenti con esclusione da remunerazione accessorie il personale meno produttivo ed efficiente, perchè non si procede analogamente con i Dirigenti? Ed i parlamentari ed i loro portaborse a chi devono dar conto della loro attività e delle loro presenze? Il posto di parlamentare assomiglia al premio del nuovo gioco Win for life con la differenza che è molto più remunerativo e divertente.

Un ultima considerazione la riservo per i costi di queste operazioni di " allargamento" degli orari di reperibilità del personale ammalato :il nostro ministro Brunetta lo sa che tutte le strutture pubbliche hanno speso un bastimento di soldi per mandare le visite fiscali in tutti (compresi quelli nei quali già c'era una diagnosi di convalescenza in seguito a interventi chirurgici eseguiti in strutture pubbliche) i casi fino a giugno e che per reperire questi medici fiscali sono stati scoperti servizi ambulatoriali e di guardia medica? Già, perchè allargare le fasce orarie, a prescindere dalle visite, vuol dire pagare più ore al personale medico e distrarlo da altri compiti.

Per non dimenticarli!

Punteggio sito web istituzionale Comune di Santa Maria Capua Vetere

Scorri sotto ( senza cliccare qui!) le valutazioni del sito sammaritano a cura della Presidenza del Consiglio.

Santa Maria Capua Vetere ( Caserta)