venerdì 1 marzo 2013

Assicurazione auto: confermata la copertura di 15 giorni a fine contratto.

L'articolo 22 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, ha apportato modifiche al  decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2009 "codice delle assicurazioni private ",  introducendo l'articolo 170-bis riguardante l'esclusione del tacito rinnovo delle  polizze assicurative. 
La predetta norma stabilisce che le compagnie assicurative debbano stipulare  contratti di assicurazione obbligatoria R.C.A . dì durata annuale che si risolvono  automaticamente alla scadenza naturale e che non possono essere più tacitamente  rinnovati.
In proposito , viene precisato che l'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare  il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e nel  contempo a mantenere comunque operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fìno all"effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo  giorno successivo alla scadenza del contratto stesso. 
Poiché la norma prevede espressamente l'estensione della copertura assicurativa  alla scadenza annuale per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza,l'assicurato,in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale  periodo può continuare ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti. 
Pertanto, mentre la precedente condizione imponeva di verificare la continuità  tra la validità di una polizza e la successiva consentendo all'operatore di polizia, nei  casi di mancata copertura assicurativa, di orientare l'accertamento dell'illecito anche  sull'applicazione dell'articolo 193 del C.d. S., solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della polizza, la nuova previsione  normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel predetto periodo  di quindici giorni, rendendo di fatto ininfluente tale ulteriore controllo. 
Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli  180 e 181 del Cd.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente  contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza  dello stesso.

a cura del DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

lunedì 17 settembre 2012

Notifica mai effettuta per variazione residenza: multa non valida ( Cass. SS.UU. 11182/12)

Con sentenza 11182/2012 del 28 giugno 2012, la Corte di cassazione  ha ribadito il principio che, qualora il destinatario di una multa sia sconosciuto all’indirizzo risultante dalla banca dati della motorizzazione a causa del mancato aggiornamento dei registri automobilistici e della mancata comunicazione al Comune, da parte dell’intestatario del veicolo, della proprietà dei suoi mezzi, i 90 giorni di rito entro cui effettuare la notifica del verbale decorrono per la P.A. dal momento in cui la stessa abbia avuto cognizione del mutamento di indirizzo.
Tale principio ricalca l'orientamento già espresso dalla medesima Corte che, con sentenza Cass. SS: UU. 24851/10, aveva avuto modo di affermare che "nel caso in cui il destinatario di una contestazione di violazione al codice della strada abbia mutato residenza provvedendo a fare annotare la relativa variazione all’anagrafe comunale (indicando anche i dati dei veicoli di appartenenza ex art. 201, D. Lgs. 285/92), per verificare la tempestività della notifica del verbale di contestazione deve farsi riferimento alla data di tale annotazione, senza che rilevi la circostanza che il mutamento di residenza sia stato annotato anche nel pubblico registro automobilistico o nell’archivio nazionale veicoli”
Quindi, in estrema sintesi, il privato NON è tenuto a comunicare la variazione di residenza anche al PRA, laddove abbia provveduto a fornire al Comune un’informativa completa circa le coordinate del suo nuovo recapito e dei dati identificativi dei veicoli che gli appartengono.
Pertanto, se da un lato, ai fini della notifica del verbale di accertamento, è onere dell’amministrazione pubblica effettuare un “incrocio dei dati” complessivamente a sua disposizione, dall’altro il privato deve metterla in condizione di poter procedere in questo senso, effettuando sì, una sola ed unica comunicazione di variazione indirizzo, ma completa.
La sentenza in esame presenta un ulteriore profilo di interesse in relazione al contenuto del dispositivo che prevede l’annullamento dell’ingiunzione impugnata “unitamente agli atti ad essa prodromici o consequenziali”.
Atti prodromici all’ingiunzione annullata sono i verbali di accertamento dell’infrazione.
Detti verbali sono stati oggetto di specifica impugnazione nel ricorso sulla base un vizio attinente la notificazione eccepibile malgrado l’intervenuta decorrenza del termine di opposizione.
In particolare si è  provato che gli atti di accertamento non sono mai giunti nella sfera di conoscibilità del destinatario risultando, pertanto, nulli e/o inefficaci perché non notificati nel termine previsto ex lege.

giovedì 28 giugno 2012

G. P. ovvero il guerriero pauroso.

Chi o cosa sono i guerrieri paurosi e perché si chiamano così?
Anzitutto va osservato che le due parole, guerriero e pauroso, rappresentano una contraddizione in termini o, se preferite, un'antinomia, nella misura in cui la presenza contemporanea dei due vocaboli, riferiti alla medesima persona, parrebbe impossibile.
Ed allora, domanderete voi, se una persona è paurosa e fifona, come può essere definita o, meglio, definirsi un guerriero?
Definirsi.... ecco, appunto!!
Questo genere di persone magnificano sempre azioni mai fatte o fatte in misura molto minore, si vantano, si pavoneggiano, si compiacciono, si gloriano sempre e dovunque, specie alla presenza di chi non li conosce,ma, alla prova dei fatti, sono quelli che scappano alla prima avvisaglia di guerra.
Questi individui sono quelli che, se mandati al fronte, non troverete mai nel bollettino dei caduti, perché, con una scusa o l'altra, si saranno imboscati nelle retrovie, sono quelli che amano fare i forti con i deboli ma sono deboli con i forti. Questi individui, della peggior specie, sono quelli  che si ritrovano sul carro del vincitore, che avranno scelto solo dopo che la guerra è finita.
Presuntuosi e boriosi, scendono in campo soltanto dietro agli altri, per poi saltare in prima fila quando si tratta di dividere il bottino, salvo infine mordere anche la mano chi un minuto prima lo nutriva, se ciò torna loro vantaggioso.
A questi vanagloriosi, capaci solo di rifugiarsi in attività lavorative prive di pericoli ('O vallo 'ncoppa 'a munnezza), diciamo le stesse parole usate da Esopo nei confronti di uno spaccone " Hic Rhodus, hic salta" e cioè : facci vedere qui ed adesso di cosa sei capace, altrimenti sarai considerato per quello che sei ....Guerriero Pauroso!!


lunedì 25 giugno 2012

Approfittatori dei propri guai.

Fino ad ieri credevo, ingenuamente, che chiunque fosse stato colpito da un dramma personale o, peggio ancora, familiare, fosse, in qualche modo, predisposto a sopportare questo genere di sventure: in altre parole, ritenevo queste persone dalle " spalle più larghe" degli spiriti eletti perché, scelti appunto, per la loro capacità di resistere alle avversità del destino.
Proprio per questo e per il loro spirito di sacrificio, essi sarebbero stati ripagati oltre la vita terrena ed, in ogni caso, ad essi era dovuta riconoscenza, rispetto e stima.
Purtroppo, però, debbo amaramente constatare che non tutti accettano, con lo spirito giusto, questo genere di prove, comunque terribili: qualcuno, ignominiosamente, se ne fa scudo, ne approfitta, ne fa merce di scambio, la usa per fare carriera e, comunque, per usi strettamente personali.
Come definire e giudicare questo genere di  persone? Il giudizio lo lascerei al sommo Ente perché non ritengo di avere il diritto di esercitarlo; per quel che attiene  la definizione di questi individui, credo che il divino Vate, se ne fosse venuto a conoscenza, avrebbe dovuto prevedere un apposito girone per questo spregevole genere di individui.

lunedì 4 giugno 2012

Vigili fuori servizio: illegittimo multare.Tribunale Camerino 13.4.12

L’accertamento di una violazione al Codice della Strada compiuto da un agente di polizia municipale al di fuori del tempo del servizio è illegittimo.
 E' questa, in estrema sintesi, la conclusione alla quale è arrivato il Tribunale di Camerino con sentenza datata 13.04.12.
La vicenda posta all’attenzione del tribunale marchigiano concerneva la questione della legittimità di un provvedimento sanzionatorio per violazione al Codice della Strada elevato da un agente di Polizia Municipale in abiti civili e fuori servizio.
Sulla scorta di quanto già affermato dalla Suprema Corte nella sentenza m. 5771/08, il giudice conclude che “a differenza di altri corpi (quali la Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ecc. i quali operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio), gli agenti della Polizia Municipale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria solo nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio”.
Il Tribunale si pronuncia nel senso della illegittimità del provvedimento sanzionatorio, facendo propria la trama motivazionale elaborata dalla sopracitata decisione della Corte di Cassazione . In quell’occasione i giudici di Piazza Cavour avevano ribadito che “l’art. 57 c.p.p. comma 2 lett. b) dispone che le guardie delle province e dei comuni sono da considerarsi agenti di polizia giudiziaria limitatamente al tempo in cui sono in servizio nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, l’accertamento di una violazione effettuato da un agente di Polizia Municipale al di fuori del servizio è da ritenersi illegittimo".
In altre parole, l’assunto della Suprema Corte, condiviso dalla decisione in commento, è il seguente: l’art. 13 della legge 689/81attribuisce agli organi di polizia giudiziaria il potere di accertare tutte le violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tra le quali rientrano le violazioni in materia di circolazione stradale. Orbene, gli agenti ed ufficiali di Polizia Municipale, rivestono, sì, la qualifica di organi di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) Legge 65/1986., ma con le limitazioni previste dall’art. 57 c.p.p.: essi cioè, sono agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio comunale di competenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio.
La sentenza, pienamente condivisibile dal punto di vista giuridico, impone però delle riflessioni in ordine alla " classificazione" del personale della Polizia Municipale e delle relative conseguenze. Anzitutto, a quale criterio si ispira la decisione di limitare territorialmente e, soprattutto, temporalmente le funzioni  dei vigili urbani e di quelli provinciali?  Conseguenzialmente, lo stesso giudice manderebbe assolto un vigile in divisa, ma fuori servizio e/o fuori territorio, che non intervenga in caso di necessità? E lo stesso, sempre fuori servizio, è onerato dell'obbligo di riferire la notizia criminis, obbligo proprio degli appartenenti alla polizia giudiziaria?  Ed ancora, perché non sarebbe consentito al personale della polizia municipale di esercitare l'ufficio di giudice popolare, atteso che probabilmente dovrà svolgerlo fuori territorio, sicuramente fuori servizio?
Cosa ne pensate? Quali altre riflessioni vi suggerisce la sentenza in discussione?

giovedì 26 aprile 2012

Patente B : al via dal 2 Maggio le nuove norme per il conseguimento.

L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B dovrà effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato, di cui 2 in condizioni di visione notturna secondo quanto introdotto dalla  Legge 29 luglio 2010 n. 120.
Lo ha stabilito il Decreto 20 aprile 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 aprile 2012, n. 95.
Ciascuna lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.L'art. 122, comma 5-bis, del CdS, come introdotto dall'art. 20, comma 2, lettera b), della Legge 29 luglio 2010 n. 120,prescrive esercitazioni obbligatorie in autostrada o su strade extraurbane (2 ore) e in condizioni di visione notturna  (2 ore)
Al fine di favorire le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole adottano un libretto delle lezioni di guida in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, vidimato dal competente ufficio motorizzazione civile prima del suo utilizzo e conservato dall'autoscuola per almeno 5 anni..Il libretto delle lezioni di guida può, però,  essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

martedì 17 aprile 2012

Progetto,straordinario,turnazione,reperibilità,disagio? Ghe pensi mi!!


 Ecco l'elenco dei lavoratori indefessi e degli sfaccendati; troverete questi ultimi contrassegnati da una stella colore arancione. Fortunatamente quelli che si adoperano in modo particolare per la collettività sono stati ampiamente gratificati : potete riconoscerli dalle cifre a molti zero. A breve pubblicheremo altri elenchi che confermano che chi non lavora guadagna poco o niente, mentre chi lavora tanto, rimanendo a disposizione dei cittadini anche oltre l'orario di servizio, è lautamente ricompensato. Meno male: nell'Italia che non va, c'è un piccolo mondo che gira alla perfezione!
O no?

lunedì 9 aprile 2012

Misteri Sammaritani.


A chi è rivolto l'accorato invito? Chi l'ha scritto? E' un caso oppure no che si trovi proprio lì? Chi sa, parli!
E' proprio vero che, a volte, il destino causa brutti scherzi!
Speriamo solo che, leggendolo, chi si trova a passare da quelle parti si ravveda e capisca che tanto rubare quanto danneggiare gli altri è un peccato mortale; sempre che si tratti di persone che siano di religione cristiana, si intende!

martedì 6 marzo 2012

Attribuzione funzioni coordinamento personale di P. M. cat. C


Può un ente attribuire la qualifica di addetto al coordinamento ad un agente di Polizia Municipale inquadrato nella cat. C?
Ciò implicherebbe il riconoscimento di mansioni superiori?
Al riguardo, si rileva preliminarmente che la legge quadro sull'ordinamento della Polizia locale n. 65/1986 prevede le figure professionali di: 1) agente; 2) addetto al coordinamento e al controllo; 3) comandanti.
Per quanto concerne l'inquadramento di queste figure è necessario far riferimento ai contratti collettivi, ed in particolare, all'allegato A del Ccnl 31 marzo 1999, relativo alle declaratorie per l'esemplificazione dei profili, da cui risulta che l'operatore di Polizia municipale è inquadrato nella categoria economica C, mentre le figure di cui ai punti 2 e 3 sono collocati nella categoria D.
Tra le mansioni ascrivibili alla categoria C è ricompresa anche quella relativa al coordinamento di altri addetti.
Emerge, quindi, che in base alla normativa contrattuale l'amministrazione ha facoltà di attribuire le funzioni di coordinamento al personale collocato nella predetta categoria C, senza che questo muti il suo inquadramento giuridico, come anche sostenuto dalla stessa Aran che riconosce in tale ipotesi la possibilità di corrispondere, al personale interessato, il compenso previsto dall'art. 17, comma 2, lett. f), del Ccnl del 1° aprile 1999, per l'attribuzione di specifiche responsabilità, previa contrattazione in sede integrativa decentrata.
Parere Ministero dell'interno 1/11/2011 prot.11482 -

martedì 14 febbraio 2012

Amori e...amori!


San Valentino : festa degli innamorati; già, ma quanti tipi di amori esistono?
C'è quello tra fidanzati, il più focoso, quello tra coniugi, il più maturo, c'è poi l'amore fraterno, quello materno ed ancora quello paterno, c'è poi l'amore per gli animali, per l'ambiente, quello sacro per Dio e tanti altri ancora, ma il più "disinteressato" di tutti è l'amore per il lavoro.
Già, proprio l'amore per il lavoro. Vi è mai capitato di vederne uno affetto? A me si!
Queste persone rose dal sacro fuoco si dimenticano tutti i giorni di tornare a casa pur di stare al lavoro, si dimenticano della moglie, dei figli, di andare a messa la domenica, di santificare le feste, di seguire i figli, di preoccuparsi dei problemi della casa, dei genitori e dei parenti, di pranzare con moglie e figli, pur di stare con l'adorato lavoro.
Essi sono capaci anche di inventarselo il lavoro, magari fanno anche fotocopie inutili, peraltro compito di altri, pur di rimanere in ufficio; essi ci dormirebbero in ufficio, se la legge lo consentisse!
E poco importa se sono obbligati a sorbirsi tutto lo straordinario e le indennità varie: non è di certo per danaro che lo fanno! Ma per il lavoro accettano qualunque sacrificio: anche quello di prendersi parecchi Euro in più!!

lunedì 19 dicembre 2011

Buon Natale 2011


Questo anno gli auguri di buon Natale voglio farli in anticipo e, seguendo l'esempio evangelico, voglio farli soprattutto a quelli che, proprio, gli auguri di buon Natale forse non li meriterebbero.
Ed allora auguri di buon Natale a chi pensa tutti i giorni e tutto il giorno a come fare il male agli altri, accontentandosi talvolta, si fa per dire, di non far guadagnare i soldi agli altri, auguri a chi per fare soldi non esiterebbe a vendersi la madre ( se l'avesse!), auguri anche a chi allegramente fa certificati medici falsi ed imperterrito continua a lavorare, auguri a quei sindacalisti ( o presunti tali) che si sono costruiti una posizione grazie ai lavoratori fessi che avrebbero dovuto tutelare, auguri anche a chi comanda e, forse, continuerà a comandare senza averne i meriti né le capacità, auguri a quei politici locali che, pur cambiando spesso casacca di partito, non hanno mai tradito il loro comandamento e cioè quello di arricchirsi indebitamente alle spalle della collettività.
Ma io, per quanto mi sforzi, non sarò mai un fedele modello ed allora, tradendo in parte il verbo evangelico, voglio fare i miei più sinceri e sentiti auguri a tutti quelli che si guadagnano il pane onestamente, a quelli che escono la mattina con il solo intento di ritirarsi in pace a casa, a quelli che soffrono per il male degli altri ed a quelli che, pur potendo, il male agli altri non lo farebbero mai.
A tutti : Buon Natale con la speranza che i primi possano ravvedersi e seguire l'esempio della brava gente alla quale auguro di rimanere sempre tale!

giovedì 6 ottobre 2011

Figli e figliastri.


Chi sono i " rappresentanti" dei settori e cosa rappresentavano?
Parrebbe che, per ogni settore, sia stato indicato il capo- ufficio, ma questo principio non vale per tutti i settori, men che mai per quello della polizia municipale dove,per la designazione, è stato " dimenticato" l'attuale vice comandante ed addirittura è stata scelta un' agente neo-assunta a scapito di personale di grado superiore e con esperienza trentennale.
Se non fosse un atto ufficiale, verrebbe da pensare di essere di fronte ad una nota che indica il personale "vicino" all'Amministrazione o, comunque, di personale "segnalato", quindi da premiare.
Con quale criterio, altrimenti, sono stati scelti questi rappresentanti dei vari settori, in particolare quello della Polizia municipale?
Qualcuno dovrebbe avere l'obbligo di chiederne conto a chi ha operato la scelta,altrimenti passerà il principio che della cosa pubblica si può fare ciò che si vuole!
Ricordo a chi ha la memoria labile che tutti gli atti della P. A. devono essere necessariamente motivati e debbono ispirarsi al principio della trasparenza e delle pari opportunità.
Per inciso, la pagina pubblicata è la n° 10 del Bilancio Sociale 2009 del Comune di S. Maria C. V.

domenica 25 settembre 2011

Cassazione n. 17904 del 31.08.11. Il Giudice di Pace non può aumentare la multa.


Con la sentenza n. 17904 del 31 agosto 2011 la Corte di cassazione, sez. II civ. ha stabilito che il giudice di pace non può decidere di aumentare l'importo della multa in caso di rigetto del ricorso stradale. Neppure se l'istanza è evidentemente temeraria e l'infrazione mette potenzialmente in grave pericolo la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, specifica il collegio, è strutturato di massima in conformità al processo civile ordinario ed è pertanto retto dal principio della domanda. In buona sostanza, prosegue la corte, la pubblica amministrazione è tenuta a formalizzare la propria pretesa attraverso l'adozione dell'atto punitivo. Ne consegue «che il giudice dell'opposizione, se può, in accoglimento dei rilievi svolti dall'opponente, ridurre la sanzione, non può per contro aumentarla, essendo vincolato in tale ambito dallo stesso atto amministrativo».
In buona sostanza, se ho ben capito, costituirebbe eccesso di potere del giudice, per vizio di ultrapetizione, l'aumento dell'importo della multa. Nel processo civile, il divieto di decidere ultra (od extra) petita partium (ossia al di là delle richieste delle parti) costituisce un limite posto al potere decisionale del giudice. Ai sensi all'art. 112 c.p.c. il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre (o fuori) i limiti di essa, in applicazione del principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.Più precisamente, per la giurisprudenza, il vizio di ultrapetizione (o extra-petizione) sussiste allorché il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni dedotte dalle parti, oppure su questioni non costituenti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuisce alle parti un bene non richiesto, cioè non compreso neppure implicitamente o virtualmente nella domanda proposta.

lunedì 5 settembre 2011

Cui prodest ?

E' l'interrogativo che sta appassionando la città in questo scorcio di fine estate. A chi conviene? Perché qualcuno sta lottando disperatamente per salvare qualche poltrona? Per amicizia? Per affinità politica? Per interessi convergenti?
Il dubbio è lancinante ed in apparenza irrisolvibile.
Più d'uno sussurra, anzi mormora, che basta scrostare il primo strato ed ecco che " gratta- gratta" alla fine compare la vera ragion d'essere di questo attaccamento morboso, di questo abbraccio che da salvifico per il soccorso  rischia invece di essere mortale anche per il soccorritore.
Io non so quale sia la verità vera, so che però spesso, come dice il politico più famoso d'Italia, "  a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca".
Voi cosa ne dite?

mercoledì 6 luglio 2011

Invidia : che brutta bestia!


"Siccome non posso arrivare, con i modestissimi mezzi di cui mi ha dotato madre natura, ai miglioramenti ed alle gratificazioni professionali cui aspiravo, mi batterò con tutti mezzi leciti ed illeciti affinché non ci arrivino neanche gli altri, quelli cioè che avevano dimostrato di valere, almeno professionalmente, più di me": questo deve aver pensato chi, negli ultimi sei mesi,roso incessantemente dall'invidia e dalla gelosia, si è dedicato anima e corpo ad insinuarsi, a sobillare, ad istigare,a denunciare vigliaccamente ( leggi esposti anonimi), financo a minacciare, a fare in modo, insomma, che in un modo o nell'altro i legittimi vincitori del concorso per Ufficiali di P. M. di S. Maria C. V. abbiano quante più difficoltà nell'indossare quel grado che loro non potranno mai avere.
Anziché riflettere circa la pessima prova di sé data in occasione del concorso, perso per la seconda volta, questi loschi figuri, nutrendosi di una gelosia ed una invidia viscerale nei confronti di loro colleghi, hanno dimostrato di valere talmente poco anche e soprattutto dal punto di vista umano, al punto tale che qualcuno a cui compete dovrebbe essere indotto a riconsiderare la loro deleteria presenza in seno ad un corpo composto da tante persone.
Io non so come finirà, ma di una cosa sono certo: non vorrei essere nei panni di quel padre che un giorno vicino o lontano, occhi negli occhi del proprio figlio, dovrà spiegare perché si è comportato in modo tanto ignobile.
P. S. Alla "giornalista" Maria Paola Oliva: è eticamente e deontologicamente scorretto pubblicare notizie prima che gli stessi destinatari ne abbiano contezza, non trovi?

mercoledì 29 giugno 2011

Assoluzione. Finalmente!!!

Non è vero che la giustizia trionfa sempre, ma la verità si!
Due operatori di P. M., ingiustamente accusati e perfino condannati, nella giornata di ieri sono stati finalmente assolti con la più ampia delle formule e cioè per non aver commesso il fatto.
La circostanza impone delle riflessioni: alcune scontate, altre meno.
Anzitutto viene da chiedersi, al di là ed oltre possibili errori umani, se una tale vicenda che ha dell'incredibile avrebbe avuto ugual esito se  le "vittime da sacrificare" fossero stati appartenenti a forze di polizia di livello nazionale; se la risposta, che vi suggerisco, è negativa ci si dovrebbe interrogare- e qualcuno dovrebbe farlo seriamente- sul perché i vigili urbani sammaritani possano tranquillamente essere considerati carne da macello.
In secondo luogo, mi piace rimarcare che il sistema giustizia, quello stesso che ingiustamente e fallacemente aveva condannato gli operatori in primo grado, ha posto rimedio in secondo grado assolvendoli con formula piena.
Concludo augurandomi che, oltre il giusto ristoro dei danni subiti, ancorché in maniera differente, alla notizia in questione sia data la massima diffusione, contribuendo a veicolare il messaggio che, seppure è vero che non sono tutti perfetti, è altrettanto vero che la  stragrande  maggioranza  dei componenti degli operatori di p.m. di S. Maria C. V. sono delle persone serie ed oneste.
 

giovedì 5 agosto 2010

Nuovo codice della strada : e noi, lo conosciamo?

Guardate attentamente la foto: no, non voglio chiedervi dritto dove si va ( a beneficio dei non Sammaritani, dico che la strada che prosegue dritto esiste, anche se un pò sfalsata rispetto all'incrocio) ma se a destra si possa girare.
Ebbene, in questo caso, sia i Sammaritani che quelli che non hanno la fortuna di vivere in questo "bizzarro" paese, diranno che, visto il segnale, no, proprio non si può.
Ne siete proprio sicuri?
A S. Maria C. V. segnali come questo, che significa che dritto ed a sinistra sono le uniche direzioni consentite, potreste trovarli sia dove, invece, la svolta a destra è consentita sia dove la strada a destra addirittura non esiste!


Qui e qui un utile ripasso!

lunedì 2 agosto 2010

Nuovo codice della strada: lo conoscono?

Quella della foto sopra è una striscia che il codice della strada definisce trasversale o linea di arresto.
Quando, come nel caso in esame, sono continue, esse vanno usate in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti pedonali semaforizzati o in presenza del segnale "FERMARSI E DARE PRECEDENZA".
Fin qui tutto normale o quasi, dato che mancherebbe solo il segnale , ma, come i nostri lettori hanno avuto modo di imparare, sarebbe tutto sommato ordinaria amministrazione, se pur  tutta "Sammaritana".
Quel che è strano, è che, come ben si vede nella foto, la linea di arresto congiunge entrambi i lati della carreggiata  e quindi ipotizza una circolazione a senso unico, in realtà non esistente. 
Insomma i veicoli che vanno verso la striscia trasversale come nella foto e la varcano sono in regola oppure no?
E quelli che, invece, ne escono, provenendo dal rione Ventrone, e vogliono svoltare a sx. debbono tenersi il più vicino al margine sx. della carreggiata o rischiano di circolare contromano?
Che rebus! Non c'è che dire, a S. Maria la segnaletica è proprio " cervellotica"! 

domenica 1 agosto 2010

Nuovo codice della strada : lo conosci?

Guardando la foto sopra verrebbe da chiedersi : ma dritto si può andare o no?
Scherzi a parte, la mia domanda è: ha un significato mettere 4 divieti di accesso anziché 2? Il nuovo codice ha introdotto il divieto rafforzato?
Ed ancora, la presenza ulteriore di un divieto di transito, che, come i patentati ben sanno, inibisce la circolazione in entrambi i sensi di marcia, rafforza anch'essa il divieto di accesso?
Io, sinceramente, non so rispondere. Presumo che si sia seguito l'antico adagio " melius abundare quam deficere"; non vorrei però che avessero seguito il ben più prosaico "abudantis in abudantum" dei fratelli Caponi ( Totò e Peppino De Filippo).

sabato 31 luglio 2010

Nuovo Codice della strada : quali le novità?


150 km/h ( alla faccia della sicurezza!)nei tratti a tre corsie, sarà il nuovo limite di velocità che la società autostrade potrà adottare.
Restrizioni per la vendita di alcoolici (sulle autostrade non potranno essere venduti superalcolici dopo le 22).
Introduzione della targa personalizzata.
Queste sono alcune delle novità contenute nella Legge 29 luglio 2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2010, n. 175, sulle disposizioni in materia di sicurezza stradale, con stretto giro di vite sulle minicar e tolleranza zero sull’alcool per neopatentati e per i conducenti professionali.
Il testo in oggetto va a modificare 80 articoli (14 articoli entreranno in vigore già dal 1 agosto) del codice della strada, dai termini per le notifiche alla rateizzazione delle multe, dalla guida accompagnata alle visite per gli over 80.
Ma vediamo nello specifico le novità.
Tolleranza zero per l’alcool
Il limite di 0,5 g per litro di sangue si azzera per alcune categorie di automobilisti.
Una delle categorie “maggiormente penalizzate” dall’entrata in vigore del nuovo codice è proprio quella dei neopatentati.
Infatti, gli stessi dovranno sostenere un test antidroga (i conducenti di professione dovranno fare il test ad ogni rinnovo della patente) e nei primi tre anni non dovranno bere prima di mettersi al volante.
Quindi, tasso alcolemico pari a zero per i conducenti con meno di 21 anni, e per chi ha la patente da meno di 3 anni, per i conducenti di professione o conducenti di autoveicoli con patente C,D, oppure E.
Neopatentati (articolo 18)
Viene modificata la disciplina concernente le limitazioni alla guida per i titolari di patente da meno di un anno, elevando da 50 kw/t a 55 kw/t la potenza specifica, riferita alla tara, al di sopra della quale i veicoli non possono essere guidati dai neopatentati.
Viene altresì fissato un limite di potenza massima pari a 70 kw per i veicoli di categoria M1 (veicoli per il trasporto persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente).
Minicar e motorini
Un'altra mini-stretta riguarda minicar e motorini; sono state, infatti, decuplicate le sanzioni per chi produce e commercializza minicar che superano i 45 km/h (si rischieranno fino a 4.000 euro di multa) e per le officine che truccano i motocicli (multe fino a 3.119 euro).
Sulle minicar sarà obbligatorio l'uso delle cinture; d'ora in poi, infatti anche conducenti e passeggeri di minicar (dotati di carrozzeria chiusa, e cioè i quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 Kg) avranno l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza.
Salta la norma sul casco in bici obbligatorio e conforme alla normativa europea per i bambini fino a 14 anni; mentre rimane la norma che se si circola in bici fuori dei centri abitati dopo il tramonto e fino all'alba o in galleria (dentro e fuori dai centri abitati) è necessario indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Le regole entrano in vigore subito.
Aree di servizio, vietata di notte la vendita di alcolici (articolo 53)
Nelle aree di servizio autostradali è vietata la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche dalle 22 alle 6.
Tale violazione sarà punita con una sanzione amministrativa da 2.500 a 7mila euro: sempre nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle 2 alle 7: il mancato rispetto della norma è punito con una sanzione da 3.500 a 10.500 euro.
Se nel biennio viene reiterata una di queste violazioni il prefetto dispone la sospensione della licenza relativa alla somministrazione di alcolici e superalcolici per 30 giorni.
Etilometri nei locali e "Happy hours" (articolo 54)
Ancora stretto giro di vite per chi vende bevande alcoliche, in quanto con il nuovo codice è previsto il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei locali notturni dalle ore 3 alle ore 6, con l'obbligo dell'installazione all’uscita di un apparecchio per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico e tabelle illustrative dei danni che fa l'alcol.
E’ un obbligo per tutti i locali (anche bar, alberghi, ristoranti) che proseguono l'attività dopo le ore 24.
La sanzione pecuniaria varia da 300 a 1.200 euro.
Possono essere previste deroghe da parte del sindaco ma solamente un paio di volte all’anno ossia nella notte del 15 agosto e del 31 dicembre.
Per gli esercizi "di vicinato" la vendita è vietata dalle ore 24 alle ore 6.
Si prevede poi che i concessionari demaniali di spiagge possano organizzare "happy hours", con somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 17 alle ore 20, dietro autorizzazione della commissione tecnica di pubblico spettacolo (con decorrenza dal terzo mese successivo all'entrata in vigore della legge).
Nel caso in cui non vengano rispettate le norme scatta una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 20mila euro, più la sospensione da 7 a 30 giorni dell'attività, in caso di recidiva (3 casi nel biennio).
Guida accompagnata a 17 anni (articolo 16, comma 1)
Viene introdotta una nuova normativa sulla "guida accompagnata" per i minori che abbiano compiuto 17 anni e siano titolari di patente A, consentendo loro la guida, con l'assistenza di un adulto, alle condizioni di seguito elencate:
a) che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente B da almeno 10 anni;
b) che sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte del ministero, su istanza del genitore o dell'eventuale rappresentante legale.
In strada, si dovranno rispettare i limiti di velocità previsti per i primi 3 anni dal conseguimento della patente, 100 Km/h, per le autostrade e 90 Km/h, per le strade extraurbane principali.
L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni pecuniarie in solido con il genitore o chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne.
Nella ipotesi in cui il conducente commetta violazioni che portano alla sospensione o alla revoca della patente, al minore viene revocata l'autorizzazione alla guida accompagnata e l'impossibilità di conseguirne di nuovo un'altra.
Le stesse sanzioni saranno applicate anche nel caso in cui il minore venga “trovato alla guida” senza accompagnatore.
Notifica multe (articolo 36)
I verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada devono essere notificati entro 90 giorni (e non più entro gli attuali 150 giorni).
Quando il verbale è contestato immediatamente al trasgressore il verbale deve essere notificato al proprietario del veicolo, all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria entro 100 giorni dalla violazione.
La contestazione immediata non è necessaria per la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati nei centri storici, nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o per la circolazione su corsie e strade riservate.
Nel provvedimento resta la norma che stabilisce la ripartizione delle multe: il 50 per cento del ricavato vai ai proprietari delle strade e il 50 per cento alle amministrazioni comunali oppure provinciali di riferimento.
Sarà possibile invece pagare le multe (di importo superiore a 200 euro) a rate (fino a 60) ma soltanto per chi ha un reddito inferiore a 10.628 euro.
Confisca e fermo veicoli (articolo 44)
Novità per il procedimento di attuazione della confisca e del fermo conseguenti a ipotesi di reato; è previsto che l'agente o l'organo accertatore della violazione proceda immediatamente al sequestro.
Educazione stradale in classe (articolo 45)
Dall’anno scolastico 2011-2012, il ministero dell'Istruzione predispone programmi di educazione stradale.
Licenziamento (articolo 43, comma 1)
Una delle norme che sicuramente potrà dar adito a critiche è quella che riguarda il licenziamento per giusta causa.
Potrà, cioè, essere considerata giusta causa la revoca della patente disposta a seguito di guida sotto l’influsso di alcool.
Permesso di guida a ore (articolo 42)
Tutti coloro che hanno subito il ritiro della patente potranno ottenere dal prefetto un permesso di guida a ore (al massimo di 3 ore giornaliere per documentate ragioni di lavoro o per motivi sociali). Il periodo di sospensione della patente viene aumentato delle ore nelle quali è stata consentita la guida.
Recupero punti (articolo 22)
I punti persi sulla patente possono essere riacquistati dopo il superamento di una prova d'esame.
La frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati della autoscuole o da soggetti autorizzati dalla Motorizzazione, consente di riacquistare 6 punti (9, per chi ha la patente professionale).
All'esame di idoneità tecnica si deve sottoporre il titolare della patente che, dopo una prima violazione che fa perdere almeno 5 punti, compia nell'arco di 12 mesi altre 2 violazioni non contestuali che fanno perdere ciascuna almeno 5 punti.
Vengono poi elencate le principali variazioni sulla perdita dei punti.
Allo scopo di bilanciare tanto rigore, viene, altresì, introdotto un sistema premiale, per cui, per i primi 3 anni dal rilascio della patente, la mancanza di violazioni che comportano la riduzione di punti, determina l'attribuzione di un punto l'anno (tale punteggio si aggiunge al credito di 2 punti l'anno, fino a un massimo di 10, per ogni 2 anni senza violazioni, giù previsto dalla normativa vigente). Il giro di vite entrerà in vigore da subito, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.
Ricorso ai giudici di pace (articolo 39)
Soppressa la norma che riduceva da 60 a 30 giorni il termine per proporre ricorso ai giudici di pace e introduceva lo specifico termine di 60 giorni se l'interessato risiedeva all'estero.
Prevista, invece, la notificazione del ricorso e del decreto di comparizione anche mediante fax o in via telematica.
Novità anche sul fronte processuale: si stabilisce che l'opposizione non ha effetti sospensivi, salvo che il giudice di pace disponga, in modo motivato e in contraddittorio con le parti, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento.
Si esclude, così, che la sospensione sia adottata senza giustificazione e senza aver sentito l'autorità che ha adottato il provvedimento; si prevede che l'ordinanza di sospensione possa essere impugnata con ricorso al tribunale.
Sirena anche per i mezzi di soccorso per animali (articolo 31)
L'uso di sirena e lampeggiante sarà consentito anche ai conducenti di ambulanze e mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi di urgenza di istituto (che saranno individuati da un decreto Infrastrutture il quale definirà anche le condizioni per le quali il trasporto di un animale può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, e la documentazione da esibire dopo l'eventuale controllo da parte delle autorità di polizia stradale).
Si prevede, poi, una sanzione amministrativa fino a 1.559 euro per chi, dopo aver causato un incidente con danni ad animali d'affezione, da reddito o protetti, non si ferma e presta soccorso all'animale.
La sanzione amministrativa è, invece, al massimo di 311 euro per chi comunque coinvolto nell'incidente omette di prestare soccorso.
Veicoli confiscati (articolo 41)
Prevista l'assegnazione, a richiesta, agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato (anche enti pubblici) operanti nel settore della giustizia, della protezione civile e della tutela ambientale, dei veicoli confiscati a seguito di reati connessi a droga e alcol. In assenza di richieste, i veicoli saranno venduti.

Per non dimenticarli!

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Santa Maria Capua Vetere ( Caserta)