giovedì 26 aprile 2012

Patente B : al via dal 2 Maggio le nuove norme per il conseguimento.

L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B dovrà effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato, di cui 2 in condizioni di visione notturna secondo quanto introdotto dalla  Legge 29 luglio 2010 n. 120.
Lo ha stabilito il Decreto 20 aprile 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 aprile 2012, n. 95.
Ciascuna lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.L'art. 122, comma 5-bis, del CdS, come introdotto dall'art. 20, comma 2, lettera b), della Legge 29 luglio 2010 n. 120,prescrive esercitazioni obbligatorie in autostrada o su strade extraurbane (2 ore) e in condizioni di visione notturna  (2 ore)
Al fine di favorire le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole adottano un libretto delle lezioni di guida in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, vidimato dal competente ufficio motorizzazione civile prima del suo utilizzo e conservato dall'autoscuola per almeno 5 anni..Il libretto delle lezioni di guida può, però,  essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

giovedì 26 novembre 2009

Processo breve = lunga impunità!


La durata non ragionevole del processo penale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte ...

L'esito del sondaggio relativo alla " efficacia" del ddl del cd. " processo breve" è chiaro: oltre la metà di coloro che hanno espresso la loro opinione lo ritengono inidoneo a porre rimedio rispetto alla esagerata e cronica lunghezza dei processi. Certo, il problema della eccessiva durata dei processi in Italia è e rimane un problema grave ed a forte impatto sociale; ma, e qui bisogna esser chiari,il solo pensare che, per legge. si possa ovviare alle mille e più problematiche che affliggono il nostro sistema giudiziario che finiscono per allungare la durata dei processi, è esercizio da ipocriti, se non da stupidi.

Voglio dire che, se non si interviene seriamente ed efficacemente sulle cause vere che ostacolano il naturale e spedito corso della giustizia, è pura utopia, se non mala fede, sperare in un accorciamento dei procedimenti giudiziari “ope legis”, come se il semplice fissare per legge dei limiti invalicabili servisse, taumaturgicamente, a snellire e velocizzare la giustizia .

Ma cos’è che rallenta i processi? Il 54% dei processi fissati per il dibattimento viene rinviato senza lo svolgimento di alcuna attività, perché l'atto, puramente burocratico, della citazione del testimone o è stato del tutto omesso, o è stato effettuato in modo errato ovvero non è stato ottemperato dal destinatario. La natura delle accuse, l’ampiezza della documentazione scritta da esaminare, la necessità di espletare più perizie mediche specialistiche, la necessità di compiere atti investigativi ( talvolta all’estero) , l’instaurazione di un procedimento incidentale, le difficoltà relative alla protezione dei testimoni, l’elevato numero degli accusati e dei testimoni da assumere, la pluralità degli imputati unitamente alla pluralità dei reati loro attribuiti ed alla natura dei reati contestati connotano, a titolo di esempio, le difficoltà oggettive derivanti dalla complessità della causa mentre conosciute ai più e di gran lunga più diffuse sono le cause ritardanti imputabili alla condotta dell’imputato ( scusate il bisticcio di parole) che però, ad onor del vero, sono per la maggior parte giustificate perché considerate un diritto alla difesa ed in ultimo vi sono i ritardi attribuibili all’Autorità Giudiziaria( il protrarsi dell’inerzia nell’attività investigativa in una fase antecedente al dibattimento; le lungaggini inerenti alle operazioni peritali; i tempi morti registratisi nel passaggio da una fase all’altra, tra la chiusura dell’istruzione e il rinvio a giudizio ovvero tra la richiesta di rinvio a giudizio e la data dell’udienza preliminare o ancora tra la data del provvedimento di rinvio a giudizio e l’inizio del dibattimento; le vistose eccezioni al principio di continuità dibattimentale;le stasi ingiustificate del processo nei gradi successivi; il sensibile ritardo nel comunicare alle parti una decisione; la intempestiva richiesta di rimessione del procedimento ed infine la deplorevole lentezza nel redigere la motivazione della sentenza).

E pur tuttavia, nella assoluta e sentita necessità di assicurare che ogni procedimento giudiziario abbia a svolgersi entro tempi “ ragionevoli” , specie nell’interesse dell’imputato innocente, il proposto rimedio, che rischia di mandare assolti migliaia di truffatori, corruttori e finanche omicidi, seppur volontari, rischia seriamente di essere peggiore del male.

Infatti i sigg. onorevoli firmatari del ddl si sono chiesti quali potrebbero essere i costi sociali che tutti noi potremmo essere chiamati a sostenere, anche in termini di efficacia di lotta al crimine, derivanti da prescrizioni di processi che hanno generato un giustificato e diffuso allarme sociale? Secondo una stima dell’Anm una quota tra il 40% ed il 50% sarebbero i processi che potrebbero concludersi con la prescrizione, mentre il Ministro Alfano ha calcolato che tale quota non supererà l’1% del totale. Io non so chi abbia ragione: il tempo ce lo dirà; riflettendo, però, sulle parole del guardasigilli, ho dedotto che, forse, di questo ddl non v’era gran che bisogno, dato che oltre il 99% dei processi già si svolge entro il termine previsto dal ddl.

E se, come suggerisce qualcuno, la previsione di Alfano si rivelasse esatta ed in quel 1% capitassero tutti i procedimenti del premier ( praticamente l’1% del totale) avrebbe ragione chi coglie in questo ddl, non la volontà di garantire la ragionevole durata dei processi, ma una legge ad personam per la risoluzione dei problemi giudiziari di Berlusconi dopo il naufragio del lodo Alfano? A pensar male si fa peccato, suggeriva il saggio G. Andreotti, ma spesso si indovina!

Per non dimenticarli!

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Santa Maria Capua Vetere ( Caserta)