lunedì 4 marzo 2013

CUD : nuove modalità di rilascio.

INPS , circolare 26.02.2013 n° 32
SOMMARIO:
 1. Premessa
2. Fornitura telematica del CUD
3. Modalità alternative per ottenere il CUD:
-Sportelli veloci delle Agenzie dell’Istituto
-Postazioni informatiche self service
-Posta elettronica
-Centri di assistenza Fiscale
-Uffici Postali
-Sportello mobile per utenti ultraottantacinquenni e pensionati residenti all’estero
-Spedizione del CUD al domicilio del titolare
4. Modalità di rilascio CUD a chi non è titolare
5. Campagna informativa

1. Premessa
L’Inps nei primi mesi di ogni anno effettua operazioni massive di invio postale della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati ai soggetti per i quali assolve alla funzione di sostituto d’imposta.
In ossequio alle recenti disposizioni legislative previste sia per la riduzione della spesa pubblica che per la telematizzazione dei rapporti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini, a decorrere dal 2013, l’Istituto rilascerà i suddetti certificati, di norma, attraverso il canale telematico.
Pertanto, relativamente all’obbligo di trasmissione della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) entro il 28 febbraio dell’anno d’imposta successivo a quello cui i redditi si riferiscono, è utile precisare che l’Istituto, conformemente a quanto stabilito dal comma 114 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, dal corrente anno, assolverà allo stesso rendendo disponibile il CUD, entro la suddetta data, in modalità telematica.
Il comma citato prevede, altresì, che rimanga nella facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea e che dall’attuazione dello stesso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Tutto quanto ciò premesso, con la presente circolare vengono illustrate le istruzioni operative e le modalità attuative relative alla trasmissione telematica del CUD.
2. Fornitura telematica del CUD
Il modello CUD, sarà reso disponibile entro il mese di febbraio, nella sezione Servizi al cittadino del sito istituzionale www.inps.it.
Il certificato potrà essere visualizzato e stampato dall’utente, previa identificazione tramite PIN.
Inoltre, ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC, noto all’Istituto, il CUD verrà anche recapitato alla casella PEC corrispondente. Si ricorda a tale scopo che, in base all'art. 16-bis del Decreto Legge del 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito in legge del 28 gennaio 2009, n. 2 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di Posta Elettronica Certificata, tutti i cittadini possono ottenere gratuitamente l’attribuzione di una casella di posta certificata CEC-PAC dal gestore PostaCertificat@, attraverso i servizi disponibili sul sito https://www.postacertificata.gov.it.
I cittadini che hanno specificato un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non certificata) all’atto della richiesta del PIN, saranno informati via email della disponibilità del CUD sul sito dell’Istituto.
3. Modalità alternative per ottenere CUD
Come indicato in premessa, le recenti disposizioni di legge in merito alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e di riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni, tendono ad escludere l’utilizzo del canale postale per l’invio delle comunicazioni e delle certificazioni, con l’evidente scopo di abbattere i conseguenti tempi e costi di consegna.
Per coniugare tali obiettivi di efficientamento dei processi di produzione, con l’esigenza di mantenere un canale fisico di accesso alla certificazione in questione, nell’interesse di quel significativo segmento di utenza che non possiede le dotazioni e le competenze necessarie per la piena fruizione dei servizi on line, l’Istituto ha approntato adeguate modalità alternative per ottenere il CUD in formato cartaceo.
Sarà, pertanto, possibile richiedere ed ottenere in tempo reale la consegna del suddetto certificato utilizzando i seguenti canali di accesso:
- Sportelli veloci delle Agenzie dell’Istituto
Tutte le Agenzie (interne, complesse e territoriali) dell’Istituto potenzieranno per l’intero primo trimestre dell’anno il front office di Sede, dedicando almeno uno sportello veloce al rilascio cartaceo del CUD.
Inoltre, al fine di assicurare la massima capillarità territoriale, tutte le strutture territoriali, ivi comprese quelle dei soppressi Inpdap ed Enpals, rilasceranno, ove richieste dall’utente, le certificazioni in argomento senza distinzione di gestione previdenziale.
- Postazioni informatiche self service
Con la circolare n. 113 del 2011, presso tutte le Strutture territoriali dell’Istituto sono state istituite postazioni informatiche self service, presso le quali gli utenti in possesso di PIN possono direttamente procedere alla presentazione on line delle domande di servizio, ovvero effettuare tutte quelle interazioni con gli archivi informatici dell’Istituto alle quali risultano abilitati, in un contesto connotato da affidabilità e sicurezza non soltanto tecnologica.
Presso tali postazioni gli utenti potranno procedere alla stampa dei certificati reddituali in argomento, ricorrendo anche, ove necessario, all’assistenza da parte del personale dell’URP.
Con messaggio n. 020761 del 17.12.2012, sono state comunicate alle Sedi le modalità di accesso facilitato ai servizi in argomento da parte dell’utenza, mediante l’utilizzo della Tessera sanitaria (TS) ovvero della Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi (TS-CNS).
- Posta elettronica
Come indicato al precedente punto 2, ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC noto all’Istituto, il CUD verrà anche recapitato alla casella PEC corrispondente.
Inoltre, viene messo a disposizione dei cittadini titolari di indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC il seguente indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it.
per l’invio di richieste di trasmissione del CUD, potendo ben ipotizzarsi che la disponibilità della casella di posta elettronica certificata da parte dell’utente (ovvero la conoscenza di tale condizione da parte dell’Istituto) sia avvenuta successivamente all’invio massivo degli stessi documenti agli altri titolari di PEC.
- Centri di assistenza fiscale
Il cittadino potrà avvalersi per l’acquisizione del CUD, di un Centro di assistenza fiscale cui abbia conferito specifico mandato.
Il mandato conferito dal cittadino, unitamente ad una copia del documento di identità dello stesso, dovrà essere conservato dal CAF mandatario ed esibito a richiesta dell’INPS.
- Uffici postali
Sarà possibile ottenere il CUD presso gli uffici postali appartenenti alla rete “Sportello Amico”.
Poste Italiane, infatti, ha istituito una particolare rete di uffici postali, denominata appunto “Sportello Amico”, in adesione ad un progetto “Reti Amiche”, promosso nel 2008 dal Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione, al fine di facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione e di ridurre i tempi delle procedure burocratiche.
E’ attualmente in vigore una Convenzione tra l’Inps e Poste Italiane, in virtù della quale tali sportelli rilasciano, dietro un corrispettivo a carico dell’utente pari a 2,70 euro più IVA, alcuni certificati per conto dell’Istituto, tra cui il CUD pensionati e il CUD Assicurati.
Ad oggi gli sportelli aderenti al progetto “Reti Amiche” sono 5.741, razionalmente distribuiti sul territorio.
L’elenco degli uffici postali dove è presente lo Sportello Amico, sarà a disposizione on line sul sito internet dell’Istituto e sull’intranet nella sezione dedicata alla D.C. Pensioni.
- Sportello mobile per utenti ultraottantacinquenni e pensionati residenti all’estero
A favore di alcune categorie di utenti particolarmente disagiati, in considerazione dell’oggettiva difficoltà o impossibilità di avvalersi dei canali fisici e telematici messi a disposizione dall’Istituto, con messaggio n.2451 del 7 febbraio 2013 è stato attivato un servizio dedicato, denominato “Sportello Mobile”, per l’erogazione con modalità agevolate di alcuni prodotti istituzionali, tra i quali la certificazione in argomento.
Attraverso lo Sportello Mobile gli utenti appartenenti alle categorie sopra citate (in una prima fase l’iniziativa riguarderà gli utenti ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione) possono contattare un operatore della Sede INPS territorialmente competente per la fornitura di diversi servizi.
In tale contesto, gli utenti ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione e i pensionati residenti all’estero, che dichiarino di essere impossibilitati ad acquisire la disponibilità della certificazione attraverso i canali fisici e telematici indicati nella presente circolare, possono richiedere telefonicamente all’operatore dello Sportello Mobile della Struttura INPS territorialmente competente, l’invio della certificazione al proprio domicilio.
Per quanto riguarda, esclusivamente, i pensionati residenti all’estero, gli stessi, per il medesimo servizio, potranno anche fare diretto riferimento, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, ai seguenti numeri telefonici dedicati 06.59054403 – 06.59053661 – 06.59055702, con orario 8.00 – 19,00 (ora italiana).
- Spedizione del CUD al domicilio del titolare
Come indicato in premessa, il comma 114 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, prevede che dal corrente anno gli enti previdenziali rendano disponibile il CUD in modalità telematica ma, altresì, che rimanga nella facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea, senza che per questo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al fine di contemperare gli obiettivi di efficienza ed efficacia declinati con chiarezza dalla suddetta norma, con oggettive situazioni di difficoltà rappresentate dall’utenza, l’Istituto provvederà, attraverso la propria articolazione territoriale ed il contact center multicanale, all’invio del CUD al domicilio del relativo titolare, su espressa richiesta dell’interessato, nei casi di dichiarata impossibilità di accedere alla certificazione, direttamente o delegando altro soggetto, mediante i servizi sopra elencati.
A tale scopo sono in corso di predisposizione specifici applicativi gestionali che consentiranno sia l’invio facilitato e guidato del CUD da parte del personale di Sede, che la trasmissione automatica da parte del CCM ( in modalità self service e senza intervento dell’operatore).
Si fa riserva, a tale ultimo riguardo, di comunicarne alle Sedi l’avvenuto rilascio con specifico messaggio.
4. Modalità di rilascio CUD a chi non è titolare
Il CUD può essere rilasciato anche a persona diversa dal titolare; in questo caso la richiesta, presentata dalla persona delegata, deve essere corredata della delega o del mandato con il quale si autorizza esplicitamente l’INPS a riceverla ed a rilasciare la certificazione richiesta; tali atti devono essere accompagnati dalla fotocopia del documento di riconoscimento dell’interessato e la persona delegata dovrà, a sua volta, esibire proprio documento di riconoscimento.
L’allegazione della copia del documento di riconoscimento del delegato non è necessaria nei casi di richiesta di CUD trasmessa dall’indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC dello stesso.
5. Campagna informativa
Delle nuove modalità sopradescritte sarà data massima diffusione attraverso una campagna informativa, predisposta in modo tale da illustrare chiaramente al cittadino tutte le modalità messe a sua disposizione per ottenere le certificazioni in oggetto. Per lo scopo si utilizzeranno tutti i canali di comunicazione esistenti e disponibili (dagli sms agli indirizzi e-mail eventualmente disponibili, agli uffici di Sede, fino alle residue comunicazioni postali di altra natura emesse fino a tutto il mese di febbraio). Parallelamente si opererà un rafforzamento della campagna di promozione del Pin - condizione preliminare per ottenere i certificati in modalità telematica - presso i cittadini utenti, direttamente, per corrispondenza e per il tramite delle Sedi, con apposito materiale informativo.

venerdì 2 ottobre 2009

Approfondimenti: lo scudo fiscale.


COSA È LO SCUDO FISCALE
Lo “scudo fiscale” consente il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, al 31 dicembre 2008, illegalmente, e cioè senza avere rispettato gli obblighi di comunicazione dei capitali trasferiti o comunque detenuti all’estero (monitoraggio) e di dichiarazione dei relativi redditi. Chi ne usufruisce può legalizzare questi capitali, pagando su di essi un'imposta una tantum pari al 5 per cento del loro ammontare. Cosa ha guadagnato rispetto a un cittadino onesto? Non ha pagato l’imposta sui redditi di capitale per tutto il tempo in cui il capitale ha fruttato redditi all’estero e paga di fatto solo il minimo della sanzione che avrebbe dovuto pagare nel caso in cui la violazione delle norme sul monitoraggio fosse stata scoperta, sanzione fino ad ora compresa fra il 5 e il 25 per cento del capitale. Certo un bel premio, ma questa è solo una parte della storia. Per capire davvero i vantaggi dello scudo occorre anche domandarsi da dove viene quel capitale.
DA DOVE VIENE IL CAPITALE “SCUDATO”?
Generalmente, il capitale portato all’estero illegalmente non proviene da redditi su cui il cittadino ha pagato le imposte, ma è esso stesso frutto di evasione.
Un contribuente che ha nascosto al fisco, ad esempio, 100 milioni di euro, non teme tanto l’imposta straordinaria del 5 per ento, quanto che il fisco si insospettisca e vada a cercare di capire come aveva ottenuto tutti quei soldi; gli chieda cioè conto delle impose evase: Irpef, Irap, Iva, a cui andrebbero aggiunti gli interessi e le sanzioni, per importi che facilmente potrebbero superare il 50 per cento della somma evasa. Questo pericolo viene però escluso e proprio in ciò sta la peculiarità del rimpatrio made in Italy, che lo rende diverso da quello di paesi come il Regno Unito e gli Stati Uniti in cui si richiede a chi vuole legalizzare i capitali esportati di pagare tutte le imposte evase negli anni precedenti, e il significato stesso del termine “scudo”. In primo luogo, nel nostro paese le dichiarazioni di emersione avvengono in forma anonima, sono “coperte per legge da un elevato grado di segretezza” (bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate) e non possono essere utilizzate a sfavore del contribuente, né in sede amministrativa, né in sede giudiziaria per i profili civili, amministrativi e tributari. Inoltre, se l’amministrazione, seguendo la sua ordinaria attività di accertamento, si trova comunque a scoprire l’evasore, questi può evitare gli effetti dell’accertamento fino ai 100 milioni sottratti al fisco, dimostrando, solo in quel momento, di averli rimpatriati o regolarizzati . In sostanza, lo scudo è un potente condono fiscale. Ma c’è di più, e di peggio.
L’evasione è un atto che ha anche possibili risvolti penali. E allora per mettere ancora più al sicuro l’evasore, si è provveduto dapprima a prevedere che lo scudo estinguesse i reati relativi all’omessa e infedele dichiarazione dei redditi. Poi, con l’emendamento approvato al Senato, la copertura è stata estesa ad altri gravi reati, fra cui, ad esempio, la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o la falsa rappresentazione di scritture contabili obbligatorie, l’occultamento o distruzione di documenti, false comunicazioni sociali (falso in bilancio). Poiché tali reati vengono spesso compiuti coinvolgendo controllate estere, semmai situate in paradisi fiscali, verso cui il soggetto fa confluire i capitali, l’emendamento allarga anche a questi casi la possibilità di partecipare allo scudo fiscale. Il condono diventa quindi anche una sorta di amnistia, per reati che per la loro gravità potrebbero essere puniti con pene fino a sei anni di reclusione. E’ per questo che nel dibattito parlamentare si è chiesto di valutare se per la sua approvazione non fosse necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, richiesta appunto dalla nostra Costituzione per le amnistie.
E SE IL CAPITALE “SCUDATO” VENISSE DA ALTRE OPERAZIONI ILLEGALI…
Anche il capitale frutto delle attività della criminalità organizzata (per esempio spaccio di droga, sfruttamento di prostituzione, traffico d’armi, finanziamento del terrorismo) è di frequente detenuto all’estero illegalmente. E se le organizzazioni criminali volessero approfittare dello scudo per riciclare questo denaro? Il rischio, già fortissimo, grazie alla segretezza garantita, è ora gravemente ampliato dall’emendamento approvato in Senato. Non solo perché estende lo scudo anche alle controllate e collegate estere, società di comodo molto spesso utilizzate per le operazioni di riciclaggio, ma anche perché dispone che le operazioni di regolarizzazione e di rimpatrio non comportino l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio da parte degli intermediari e professionisti che ricevono la dichiarazione anonima.
A COSA SERVE LO “SCUDO”?
Non necessariamente lo scudo servirà a fare tornare i capitali in Italia, perché il rimpatrio è obbligatorio solo se le somme sono presso paradisi fiscali, ossia paesi che non permettono un adeguato scambio di informazioni fra amministrazioni. In tutti gli altri casi è sufficiente regolarizzare e i capitali possono rimanere dove sono.
Il gettito raccolto con lo scudo (si parla di 3-5 miliardi di euro) è una tantum e non potrà dunque andare a finanziare interventi permanenti, come ad esempio riduzioni strutturali di imposta o maggiori spese connesse ai rinnovi dei contratti dei dipendenti pubblici.
Bisogna invece temere che i capitali che rientrano grazie allo scudo non servano tanto ai piccoli evasori intenzionati a rifinanziare la propria impresa in difficoltà, ma servano piuttosto alle grandi organizzazioni mafiose, nazionali e internazionali, a costituirsi denaro pulito per le proprie attività economiche, tra cui potrebbe rientrare l’acquisizione di quelle stesse imprese in difficoltà.

Per non dimenticarli!

Punteggio sito web istituzionale Comune di Santa Maria Capua Vetere

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Santa Maria Capua Vetere ( Caserta)