lunedì 12 maggio 2014

Riusciranno i nostri eroi... a raggiungere il Tribunale di S. Maria C. V. ?

Questa è l'indicazione del percorso per raggiungere il Tribunale Penale di S. Maria C. V. che si ricava dal sito ufficiale dello stesso . A parte l'indicazione errata relativa al Tribunale Civile anzichè a quello Penale, dite che sapranno che a S. Maria C. V. esiste il casello autostradale dell'Autostrada A1? Qualcuno, poi, è riuscito a decifrare ( si decifrare!) le indicazioni in calce alla piantina?

venerdì 14 febbraio 2014

Codice comportamento dipendenti pubblici. D.P.R. 62/13

Articolo 13
 .... omissis....
4.Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresi', che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalita' esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui e' preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di eta' e di condizioni personali.
6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalita' e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui e' preposto con imparzialita' e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

Buoni propositi, solo buoni propositi. Mi sorge però un dubbio: che il riferimento alla professionalità sia stato interpretato nel senso di una spiccata attitudine ad un comportamento tanto in voga nei giorni nostri e che tanto paga?
Voglio dire: non è che è stato suggerito ai dirigenti di premiare i cd. leccac**o , professionisti nell'arte del ruffianamento, della delazione e della denigrazione? No, perchè nel mio ambito lavorativo di professionisti della lecca**laggine  ce ne sono di espertissimi, dotati, per di più, della non rara capacità di galleggiare sempre e comunque, a prescindere  da qualsivoglia situazione anche potenzialmente avversa.
E' questa spiccata connotazione che rende queste persone simili agli avanzi della digestione, dato che notoriamente questi ultimi, volgarmente detti stro*zi, hanno la capacità di galleggiare anche in acque agitate e, nel caso, anche di riemergere.
Se così non fosse, non si spiegherebbe come possano taluni dirigenti, a fronte di enunciazione di principi tanto chiari ed inequivocabili, comportarsi in maniera diametralmente opposta.
A voi le considerazioni.
 

lunedì 27 gennaio 2014

Mastrapasqua ed i suoi incarichi: 1,3 milioni di stipendi!!!

Presidente                                          Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS)
Presidente                                          Equitalia Sud s.p.a.
 Presidente                                         IDeA FIM IT SGR s.p.a.
Vice Presidente                                 Equitalia s.p.a.
 Vice Presidente                                Equitalia Nord s.p.a.
Vice Presidente                                 Equitalia Centro s.p.a.
 Amministratore Delegato                Italia Previdenza s.p.a.
 Direttore Generale                           Ospedale Israelitico
Presidente del Collegio Sindacale   Aeroporti di Roma Engineering s.p.a.
Presidente del Collegio Sindacale   Aquadrome s.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale   Cons. Cert. Qualita’ Impianti
Presidente del Collegio Sindacale    EMSA Servizi s.p.a. (in liquidazione)
Presidente del Collegio Sindacale    Eur Congressi Roma s.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale    Eur Power s.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale    Eur Tel s.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale   Fondetir Fondo Pensione Complementare Dirigenti
Presidente del Collegio Sindacale    Groma s.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale    Italia Evolution s.p.a. (in liquidazione)
Presidente del Collegio Sindacale    Mediterranean Nautilus Italy s.p.a.
Presidente del Collegio Sindacale    Quadrifoglio Immobiliare s.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale    Rete Autostrade Mediterranee s.p.a.
Presidente del Collegio Sindacale    Telecontact Center s.p.a.
Presidente del Collegio Sindacale     Telenergia s.r.l.
Sindaco Effettivo                                Autostrade per l’Italia s.p.a.
Sindaco Effettivo                                Autostar Holdeing s.p.a.
Sindaco Effettivo                                CONI Servizi s.p.a.
Sindaco Effettivo                                Fandango s.r.l.
Sindaco Effettivo                               Loquenda s.p.a.
Sindaco Effettivo                               Pa.th.net s.p.a.
Sindaco Effettivo                               Terotec
Sindaco Effettivo                               Spiral Tools s.p.a.
Sindaco Effettivo                                Pastificio Bettini Zannetto s.p.a.
Sindaco Effettivo                                Consorzio Elis per la Formazione Professionale Superiore Sindaco Supplente                               Telecom Italia Media s.p.a.
Revisore                                              Almaviva s.p.a.
Consigliere di Gestione                       Centro Sanità s.p.a.
 Liquidatore                                          Office Automation Products s.r.

giovedì 13 giugno 2013

Santa Maria Capua Vetere: record mondiale nella celerità dei pagamenti!!


Di questi tempi, nei quali il governo è dovuto intervenire per sbloccare i pagamenti dei debiti contratti dalle PP. AA.,è oltremodo piacevole e sorprendente al tempo stesso constatare che, almeno in questo, il nostro Comune può ben dare dei punti alle altre pubbliche Amministrazioni e costituire punto di riferimento  per il buon governo della cosa pubblica.
Non solo, infatti, il Comune di S. Maria C. V. non accumula ritardi nei pagamenti, ma, udite udite, paga anche in anticipo: cosa più unica che rara!
Con Determinazione n° 1908 R.G. penultimo documento è stata disposta la liquidazione delle indennità di funzione di 2 nuovi assessori dal 30 Maggio al 30 Giugno p. v. . Pagamento anticipato quindi? Parrebbe proprio si!
Ma queste indennità tengono conto delle riduzioni del 10% sulle indennità di funzione operate dalla finanziaria 2006 tutt'ora vigente ? Parrebbe proprio di no a guardare le cifre!  
Ma, a parte questo, cosa ne pensano di questo record i dipendenti comunali che vantano crediti da prestazioni lavorative effettuate da più di un anno?
Abbiamo provato ad intervistarli, ma non possiamo riportare le risposte per amore della decenza!!

venerdì 23 marzo 2012

Orario visite controllo ( fiscali) malattia settore pubblico.


In materia di orario di reperibilità dei lavoratori del settore pubblico in malattia, l'Inps precisa che, allo stato attuale, il servizio fornito non potrà coprire l’intero orario previsto dalle norme attualmente in vigore per tali lavoratori (9.00-13.00/15.00-18.00), essendo possibile effettuare le visite mediche di controllo unicamente nelle fasce di reperibilità relative ai lavoratori del settore privato (10.00-12.00/17.00-19.00).
Riguardo le richieste da parte dei datori di lavoro, l'Inps ricorda che con il nuovo sistema di richiesta online le stesse possono essere inoltrate nell’arco delle 24 ore, con la precisazione che saranno espletate per la fascia antimeridiana quelle pervenute entro le ore 9.00 e per la fascia pomeridiana quelle pervenute entro le ore 12.00.
Viene richiamata, inoltre, l'attenzione dei lavoratori e dei medici certificatori affinché sia garantita la massima diligenza nell’indicazione di tutti gli elementi utili alla reperibilità.
Infatti, il servizio di visite domiciliari è offerta ai datori di lavoro nel rispetto della normativa già esistente che riconosce all’Inps la titolarità all’effettuazione dei controlli medico legali ai lavoratori assenti per malattia anche nel caso in cui si tratti di soggetti non tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto.
Infine, l'Inps ricorda che sono abolite tutte le pregresse modalità informative circa l'esito delle visite domiciliari (invio per lettera della copia per il datore di lavoro) poiché di tale esito i datori di lavoro saranno informati sempre per via telematica.Resta ferma naturalmente la possibilità per i datori di lavoro pubblici di far riferimento alle ASL territorialmente competenti, secondo le modalità previste da tali strutture.

giovedì 29 dicembre 2011

L'esercito degli incapaci.


Eccolo, imperterrito ed altezzoso, si avanza l'esercito degli incapaci!
Imperturbabili ed impermeabili ad ogni lecita critica, tirano dritti per la loro strada, senza curarsi punto degli strafalcioni e delle " mentecatterie" che inseriscono a piene mani nei documenti ufficiali che firmano o compilano.
Già, perché questo dannosissimo e numerosissimo esercito coincide pressoché in toto con quello dei lecchini, di cui già si sono illustrate le " caratteristiche", per cui la loro endemica e connaturata incapacità impedisce loro di occupare dignitosamente i posti che, evidentemente, non meritano ed occupano invece per meriti " linguistici".
Basta dare una scorsa all' albo pretorio on line e leggere qualche documento per accorgersi dell'idiosincrasia o meglio dell'incompatibilità tra il loro scrivere ed un italiano decente : proposizioni senza un verbo principale, sgrammaticature varie, costruzione logica " indecifrabile", errori sintattici di tutte le risme e, soprattutto, un deficit tecnico che definire " gravemente lacunoso" sarebbe una pietosa bugia ed un eufemismo.
Ciò comporta un continuo annullamento di atti vari, specialmente di determine dirigenziali, per nuovi e vecchi, mai corretti, errori e la conseguenza che il personale dipendente del Comune di S. Maria C. V. è esposto al pubblico ludibrio e fatto oggetto di scherno nazionale, a dispetto dei dipendenti capaci ed operosi che pure non mancano.
La reale portata della globalizzazione e della diffusione, almeno a livello nazionale, delle " amenità" che possono originarsi in un Comune come quello Sammaritano, evidentemente non è stato ancora ben calcolato da chi dovrebbe preoccuparsi di quel che ufficialmente esce fuori dalle mure di palazzo Lucarelli.
Considerazioni a parte meritano taluni uffici dove l'ortodossia è solo una parola di origine greca e dove si gestiscono soldi pubblici con assoluta "disinvoltura".
Che dire? Speriamo che gli atti, oltre a leggerli quelli che si sbellicano dalle risate, li leggano pure quelli che per mestiere dovrebbero far piangere!

DIALOGO DI UN VENDITORE D'ALMANACCHI E DI UN PASSEGGERE


Venditore. Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi. Bisognano, signore, almanacchi?
Passeggere. Almanacchi per l'anno nuovo?
Venditore. Si signore.
Passeggere. Credete che sarà felice quest'anno nuovo?
Venditore. Oh illustrissimo si, certo.
Passeggere. Come quest'anno passato?
Venditore. Più più assai.
Passeggere. Come quello di là?
Venditore. Più più, illustrissimo.
Passeggere. Ma come qual altro? Non vi piacerebb'egli che l'anno nuovo fosse come qualcuno di questi anni ultimi?
Venditore. Signor no, non mi piacerebbe.
Passeggere. Quanti anni nuovi sono passati da che voi vendete almanacchi?
Venditore. Saranno vent'anni, illustrissimo.
Passeggere. A quale di cotesti vent'anni vorreste che somigliasse l'anno venturo?
Venditore. Io? non saprei.
Passeggere. Non vi ricordate di nessun anno in particolare, che vi paresse felice?
Venditore. No in verità, illustrissimo.
Passeggere. E pure la vita è una cosa bella. Non è vero?
Venditore. Cotesto si sa.
Passeggere. Non tornereste voi a vivere cotesti vent'anni, e anche tutto il tempo passato, cominciando da che nasceste?
Venditore. Eh, caro signore, piacesse a Dio che si potesse.
Passeggere. Ma se aveste a rifare la vita che avete fatta né più né meno, con tutti i piaceri e i dispiaceri che avete passati?
Venditore. Cotesto non vorrei.
Passeggere. Oh che altra vita vorreste rifare? la vita ch'ho fatta io, o quella del principe, o di chi altro? O non credete che io, e che il principe, e che chiunque altro, risponderebbe come voi per l'appunto; e che avendo a rifare la stessa vita che avesse fatta, nessuno vorrebbe tornare indietro?
Venditore. Lo credo cotesto.
Passeggere. Né anche voi tornereste indietro con questo patto, non potendo in altro modo?
Venditore. Signor no davvero, non tornerei.
Passeggere. Oh che vita vorreste voi dunque?
Venditore. Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senz'altri patti.
Passeggere. Una vita a caso, e non saperne altro avanti, come non si sa dell'anno nuovo?
Venditore. Appunto.
Passeggere. Così vorrei ancor io se avessi a rivivere, e così tutti. Ma questo è segno che il caso, fino a tutto quest'anno, ha trattato tutti male. E si vede chiaro che ciascuno è d'opinione che sia stato più o di più peso il male che gli e toccato, che il bene; se a patto di riavere la vita di prima, con tutto il suo bene e il suo male, nessuno vorrebbe rinascere. Quella vita ch'è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll'anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero?
Venditore. Speriamo.
Passeggere. Dunque mostratemi l'almanacco più bello che avete.
Venditore. Ecco, illustrissimo. Cotesto vale trenta soldi.
Passeggere. Ecco trenta soldi.
Venditore. Grazie, illustrissimo: a rivederla. Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi.

Giacomo Leopardi

La morale che si coglie è di tutta evidenza; pur tuttavia, se il grande Recanatese fosse vissuto in questo ultimo anno a S. Maria C. V. ed avesse vissuto appieno le vicende interne al palazzo comunale con tutta probabilità avrebbe fatta qualche altra considerazione. A buon intenditor ....

domenica 6 novembre 2011

L'indignato Sammaritano.

Comincia oggi una serie di appuntamenti dedicati a fatti, accadimenti e/o vicende Sammaritane che ci ispirano, appunto, indignazione, quel vivo e pungente risentimento che si prova verso tutto ciò che si ritiene riprovevole, ingiusto o meglio indegno.Il fine è quello di far conoscere cose che altrimenti passerebbero sotto silenzio, con la speranza, neppure tanto segreta, che condotte esecrabili o, almeno, moralmente censurabili non abbiano più a verificarsi e che, nell'eventualità, i responsabili sopportino le conseguenze delle loro azioni.Iniziamo oggi con il parlarvi della lotta al punteruolo rosso. E che c'azzecca direte voi? Giudicate voi: in data 6 Settembre il nostro Comune ha deciso di dichiarare guerra al pestifero insetto stabilendo l'abbattimento di 18 palme ( alberi di phoenix) infestate ed irrecuperabili al costo di € 1.250 iva inclusa cadauno per un totale complessivo iva inclusa ( 1.250 X 18) di € 22.000 iva inclusa. I più attenti ed esperti in matematica fra voi avranno notato che il prodotto tra 1.250 X 18 è 22.500 e non 22.000; tanto meglio, ho pensato, il Comune risparmierà € 500.A parte questo, tutto regolare, almeno fino alla liquidazione successiva all'abbattimento degli alberi. Già, perché dopo averle conteggiate a Settembre, a distanza di poco più di un mese, le palme abbattute sarebbero state 14! E le altre 4? Possibile che, nottetempo, ignoti ladri o buontemponi abbiano abbattute e rimosse le piante in questione? E sì che si tratta di piante abbastanza grandi! Vabbè, obietterà qualcuno: evidentemente le avevano contate male (sic!).A questo punto, direte voi, l'unica ad averci rimesso è la ditta incaricata del lavoro, già " segata " per 500 Euro.Ma manco per niente, come direbbero sulle sponde del biondo fiume, gli esperti conteggiatori di piante di cui sopra hanno deciso che non dovesse essere la ditta a pagare per errori altrui e con un conto " magico" hanno stabilito che 14 X 1.250 fa 21.175 e non 17.500 e, voilà, il gioco è fatto!Il solito obiettore alzerà il dito e questa volta sosterrà che il primitivo importo di € 1.250 era iva esclusa e che solo per mero errore è stato trascritto " inclusa" ; a parte la considerazione che la reiterazione di un "errore" così grave non dovrebbe non determinare conseguenze a carico dell'autore, io obietterei, a mia volta, che, se così fosse, l'importo complessivo da impegnare sarebbe dovuto essere ben più consistente e precisamente pari ad Euro 27225 ( 18x1.250+iva al 21%)!Oppure, ancora, l'errore potrebbe essersi verificato nel conteggio e/o nell'indicazione delle piante da abbattere( 18 anziché 14); ciò non di meno resterebbe insoluto il problema dell'importo liquidato.A questo punto, ottima cosa sarebbe andare a rileggere la relazione dell'esperto in materia. Esisterà, nevvero?
Voi che ne pensate?
Fonte: albo pretorio on line comune S. Maria C. V.
Alla prossima puntata.

giovedì 13 ottobre 2011

Visite fiscali, regime della reperibilità ed assenze per accertamenti diagnostici/specialistici.

Questa la nuova disciplina:
Visite fiscali
Il testo previgente all'approvazione dell'art.16 , comma 9, del d.l. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011 che ha modificato l'art. 55 septies del d. lgs. 165/2001,prevedeva un obbligo generalizzato di disporre visite fiscali, anche per un solo giorno di assenza per malattia, salvo l’impedimento dovuto a “esigenze funzionali e organizzative”. Il testo è stato, ora, superato dalla novella di cui sopra che, sostituendo il comma 5 dell’art.55 septies del d.lgs. 165/2001, ha circoscritto l’obbligo di disporre la visita fiscale fin dal primo giorno qualora l’assenza stessa si verifichi nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative; in tutti gli altri casi è prevista una valutazione discrezionale circa l’opportunità di disporre la visita fiscale in relazione alla sua finalità ed ai suoi presupposti. La finalità cui è preordinata la visita fiscale è stata esplicitata dalla norma nella prevenzione e nel contrasto all’assenteismo. Parimenti, i presupposti che rendono opportuna la decisione di avvalersi del controllo fiscale, sono la condotta complessiva del dipendente – individuata in base ad elementi oggettivi – e gli oneri connessi all’effettuazione della visita. In sostanza, la valutazione discrezionale circa la necessità di disporre la visita fiscale è il frutto di una comparazione di interessi tra l’onere finanziario che essa comporta e la finalità del contrasto all’assenteismo cui essa è predisposta e per la quale sussiste, tra l’altro, una esplicita responsabilità dirigenziale (art. 55 sexies d. lgs. 165/2001).

Regime della reperibilità.
In merito al regime della reperibilità alla visita fiscale, il nuovo comma 5 bis dell’art. 55 septies del d. lgs. 165/2001 conferma che le fasce di reperibilità entro le quali possono essere effettuate le visite fiscali e durante le quali il dipendente è tenuto a farsi trovare presso il proprio domicilio sono stabilite con decreto del Ministro per la P.A. e l’Innovazione; attualmente sono in vigore quelle determinate con D.M. n.206 del 18.12.2009, fissate dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 .Sono rimaste immutate le cause di esenzione dal suddetto regime di reperibilità.Lo stesso comma 5 bis richiama all’obbligo per il dipendente di comunicare preventivamente all’amministrazione la necessità di doversi assentare dal domicilio durante le predette fasce di reperibilità, a causa di:
1. visite mediche;
2. prestazioni specialistiche;
3. accertamenti diagnostici;
4. altri “giustificati motivi”.
In tutti questi casi il dirigente responsabile può richiedere la documentazione giustificativa dell’assenza dal domicilio e il dipendente deve essere sempre in grado di poterla fornire. La documentazione dovrà consistere, nei primi tre casi, nell’attestazione del medico o della struttura, anche privati, che ha effettuato la prestazione. Nei casi di assenza per “giustificati motivi”- documentabili anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà purchè quest’ultima attenga a fatti, stati o qualità personali verificabili dall’Amministrazione sulla base degli stessi elementi che il dipendente è tenuto a produrre - , il dirigente dovrà anche valutare se i motivi stessi siano “giustificabili” in relazione alle circostanze concrete del caso.
E’ confermata, in caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, l’applicazione dell’articolo 5, comma 14, del d.l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/83, che commina una specifica sanzione riguardante il trattamento economico, ferma restando la possibilità di applicazione di eventuale sanzione disciplinare in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.

Assenze per visite specialistiche.
Il nuovo comma 5 ter dell’art. 55 septies del d. lgs. 165/2001 introduce la fattispecie dell’assenza per malattia dovuta a visite/terapie/prestazioni specialistiche/esami diagnostici, prevedendo un regime speciale rispetto a quello ordinario della malattia previsto nel comma 1 del citato art. 55 septies. Pertanto, alla luce del nuovo quadro normativo, si riassumono i presupposti caratterizzanti la nuova fattispecie:
- non è più richiesta alcuna attestazione preventiva circa la necessità della prestazione;
- non è più obbligatoria, solo in tale fattispecie, la presentazione di certificazione/attestazione di struttura pubblica o medico convenzionato, potendo essere validamente prodotta anche documentazione di struttura o medico privati;
- non è richiesta alcuna certificazione telematica trattandosi non di certificato di malattia,ma di attestazione relativa all’effettuazione di una prestazione sanitaria; si aggiunge inoltre, che, ad oggi, le prestazioni libero-professionali sono esentate dal suddetto obbligo;
- permane la necessità di attestare nella documentazione l’orario di effettuazione della prestazione che deve risultare incompatibile con l’orario di lavoro;
- le prestazioni rientranti nella fattispecie di legge possono essere visite, terapie, prestazioni specialistiche somministrate da strutture o personale sanitario specialistico, esami diagnostici; non vi rientrano le cure termali le quali godono di un regime specifico riconducibile a patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio;
- resta fermo il regime ordinario della malattia relativamente alle modalità di imputazione dell’assenza ed agli effetti sul trattamento economico ; l’assenza per visite/prestazioni specialistiche non viene, invece, conteggiata tra gli eventi di malattia che danno luogo a presentazione obbligatoria di certificazione della struttura pubblica (o con essa convenzionata).

giovedì 6 ottobre 2011

Figli e figliastri.


Chi sono i " rappresentanti" dei settori e cosa rappresentavano?
Parrebbe che, per ogni settore, sia stato indicato il capo- ufficio, ma questo principio non vale per tutti i settori, men che mai per quello della polizia municipale dove,per la designazione, è stato " dimenticato" l'attuale vice comandante ed addirittura è stata scelta un' agente neo-assunta a scapito di personale di grado superiore e con esperienza trentennale.
Se non fosse un atto ufficiale, verrebbe da pensare di essere di fronte ad una nota che indica il personale "vicino" all'Amministrazione o, comunque, di personale "segnalato", quindi da premiare.
Con quale criterio, altrimenti, sono stati scelti questi rappresentanti dei vari settori, in particolare quello della Polizia municipale?
Qualcuno dovrebbe avere l'obbligo di chiederne conto a chi ha operato la scelta,altrimenti passerà il principio che della cosa pubblica si può fare ciò che si vuole!
Ricordo a chi ha la memoria labile che tutti gli atti della P. A. devono essere necessariamente motivati e debbono ispirarsi al principio della trasparenza e delle pari opportunità.
Per inciso, la pagina pubblicata è la n° 10 del Bilancio Sociale 2009 del Comune di S. Maria C. V.

mercoledì 5 ottobre 2011

Il lecchino : questo conosciuto!


Chi è costui?
Occorre anzitutto dividere questa spregevole categoria in 2 sezioni: quelli c. d. " professionali" e quelli invece " occasionali". Questi ultimi, in verità, non sono molto interessanti dal punto di vista scientifico né sono facilmente individuabili, dato che, appunto, solo in determinate occasioni mettono in pratica un lecchinaggio mirato, teso ad ottenere benefici non spettanti o, il più delle volte, a mantenere una favorevole posizione e/0 un privilegio ai quali non si avrebbe diritto.
Raramente essi sono costretti, loro malgrado, ad assimilare la loro condotta a quella dei lecchini professionali, in ragione di circostanze lavorative o familiari particolari; ciò non di meno, la loro condotta è censurabile e criticabile, anche se in misura minore.
Ma, quel che veramente stupisce e ci piace osservare è la figura del lecchino professionale: questo, autentico campione di opportunismo, ha la capacità, non comune, di adeguare il proprio stile di vita a quello prevalente. Costui è disposto, senza apparente sforzo, a rinnegare il proprio credo politico, quello religioso, le proprie idee personali; costui, per dirla tutta, non si fa scrupoli a vendere anche i propri familiari, figurarsi gli amici o i colleghi!
Il leccaculismo è una pratica sempre più diffusa, cui si dedica una folta schiera di sbavanti mezzecalzette; donnette e omini inclini al baciastivali.
Costoro, privi di qualsiasi decente dote per emergere, si rifugiano in quella che è diventata una vera e propria disciplina di vita: la leccata.
La slinguata è un'arte; c'è chi la dispensa così frequentemente da acquisirne una padronanza assoluta. Tale sopraffina tecnica si sviluppa e s'impone nel nostro sistema sociale sempre più gerarchicizzato e burocraticizzato. Per piacere agli altri, per far carriera devi evitare d'essere sincero, devi sottrarti dal dire ciò che pensi. Meglio adulare, incensare, ossequiare, lodare, lusingare.
Ma , come abbiamo visto, ci sono almeno 2 categorie: il lecchino "lungimirante", che slingua oggi per incassare domani, e lo "slinguatore erga omnes", che sbava su chiunque, lasciando la scia della sua fetida saliva in ogni dove. Ci sono poi quelli che agiscono per terze persone: i ruffiani, i lenoni, i prosseneti. C'è, inoltre, la signorina starnazzante, la segretaria che decanta la bellezza dell'orrenda cravatta del capo e che è sempre pronta a portargli il caffè; costei, più che a leccar piedi si esalta nel baciar capocchie.
Il leccaculismo fa molti proseliti specie in quei loculi istituzionali che sono gli uffici pubblici. L'impiegatuccio si arruffiana per una vita intera, al fine di diventare qualcuno (anche se più spesso diventa qualcosa). Per lui è normale baciar deretani a ripetizione, pur di raggiungere un traguardo da decantare alla mogliettina insipida o da sventolare in faccia al collega della stanza accanto.
L'allisciamento del prossimo, di colui che ti può servire, che ti può favorire, non è una forma spontanea, bensì un calcolato metodo che esalta l'ipocrisia e il servilismo. Ed è inquietante notare come l'homo lecchinus non abbia pudore di ridurre volutamente la propria dimensione morale.
Come riconoscerli? E' facilissimo!
Sono quelli che in una qualunque discussione non entrano mai nel merito o nel vivo della stessa, se non quando la stessa ha preso una piega ben precisa e ben si delinea la tesi vincente, ovviamente schierandosi da quella parte; ciò determina che essi, per ironia della sorte, siano tenuti in grande considerazione proprio perché le loro "opinioni" risultano quelle più equilibrate e le più "seguite"!!
Sono ancora quelli che siedono alla tavola dei vincitori senza aver fatto nessuna battaglia e quelli che sono bravi a rimanere in sella quando potrebbero e dovrebbero solo pulire stalle!
Essi non hanno mai un credo politico netto, quasi mai hanno una squadra del cuore, ma, in ogni caso, simpatizzano anche per le altre!
Ne avete riconosciuto qualcuno che conoscete personalmente?

martedì 27 settembre 2011

C'è chi ....


C'è chi ....impegna più di 10.000 € ( si avete letto bene) per " il servizio manutenzione hardware e software del Settore Tecnico Ambiente e Territorio nonché la pubblicazione sul sito dell'Ente";
C'è chi....paga profumatamente per un lavoro che dovrebbe già fare un tecnico neo- assunto;
C'è chi .... a Settembre 2011 affida questi lavori dal 1 Gennaio 2011 al 30 Giugno 2011!!;
C'è chi ...viene pagato profumatamente per scrivere queste cose;
Comune S. Maria C. V. -Determina 2896 del 20.09.11

C'è chi... per lavori idrici fatti al Cimitero scrive invece di "ricerca" di un chiusino in ghisa coperto da manto stradale in Via Vittorio Emanuele II°;
C'è chi... quando ordina la riasfaltatura si perde i tombini!;
C'è chi... scrive "Dichiarare il presente provvedimento l'immediata eseguibile" senza controllare;
Comune S. Maria C. V. -Determina 2893 del 20.09.11
C'è chi... legge queste cose?
C'è chi... dovrebbe controllare questi Dirigenti ?
C'è chi........... ma è necessario che queste persone ci siano?????
E tutti insieme: la la la lallaralla la
Continua.....

lunedì 20 settembre 2010

6 Ispettori dell'Asl Ce 2 arrestati per corruzione.

I carabinieri di Santa Maria Capua Vetere hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare nei confronti di ispettori dell'Asl per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla concussione, corruzione, rifiuto d'atti d'ufficio e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti d'ufficio. Si tratta di: Aldo Nuzzolo, Pasquale D'Amore, Donato Faraone,;ispettori del lavoro; Antimo Marcello, Luigi Marcello, Francesco D'Angiolella, consulenti del lavoro. Uno degli arrestati, Nuzzolo, tra il 2002 e il 2007 è stato consigliere comunale dello Sdi a Santa Maria Capua Vetere. Indagati anche alcuni ufficiali di polizia giudiziaria dell'Asl Caserta. L'indagine, condotta dai militari della stazione di Grazzanise, ha consentito di acclarare che un gruppo di ispettori dell'Asl di Santa Maria Capua Vetere, a seguito delle verifiche effettuate presso cantieri edili, previa minaccia di elevare sanzioni amministrative e sequestri, imponevano agli imprenditori controllati di rivolgersi a consulenti del lavoro, loro sodali, per la predisposizione della documentazione, in particolare di Dvr (Documenti di Valutazione Rischi) e delle certificazioni previste dalla normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, falsificavano e facevano uso, per apporre date false, di sigilli apparentemente provenienti da uffici pubblici, con timbri dell'ufficio postale di Capodrise. Timbri utilizzati reiteratamente su numerosi Dvr e su attestati di formazione e informazione per rendere la pratica "conforme" alla normativa e non verbalizzare violazioni accertate. Complessivamente, secondo gli inquirenti, il gruppo avrebbe tratto profitti per circa 600mila euro.
Nel corso delle indagini venivano effettuati riscontri su cantieri edili presenti nei comuni di Santa Maria Capua Vetere e viciniori al fine di verificare l'effettiva esistenza presso quelle imprese della falsa documentazione di cui sopra. In totale, a seguito di tali controlli, venivano sequestrati sette cantieri edili.
E' emersa anche l'esistenza di un rilevante fenomeno di assenteismo posto in essere quotidianamente dalla gran parte dei dipendenti del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl sammaritana, attraverso la fraudolenta vidimazione collettiva dei cartellini, affidati a pochi soggetti. Lo scorso 29 aprile, infatti, i carabinieri arrestarono in flagranza 4 dipendenti e denunciarono in stato di libertà di altri 9 per truffa aggravata ai danni dello Stato.
Alcuni destinatari delle misure, nel recente passato, hanno svolto ispezioni anche presso l'azienda farmaceutica "Dsm" di Capua dove lo scorso 11 settembre tre operai hanno perso la vita in un incidente sul lavoro. Alcuni tentantivi di corruzione sono stati intercettati in alcune telefonate, tra cui una con dirigenti della "Dsm".
ASL: AVVIATA PROCEDURA INTERNA.
In una nota, l’Asl Caserta fa sapere che, - a seguito dei provvedimenti restrittivi della Procura di Santa Maria Capua Vetere a carico di tre dipendenti e tre consulenti appartenenti al Personale di Vigilanza ed Ispezione del Dipartimento di Prevenzione di Santa Maria Capua Vetere Asl Caserta, - già all’atto di richiesta di certificazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria finalizzate alle indagini conseguenti al drammatico incidente avvenuto presso l’Azienda Dsm di Capua, il commissario straordinario, professor Ferdinando Romano, ha immediatamente attivato approfondita verifica interna al fine di fare chiarezza sull’intera vicenda. In quanto agli arresti, l’Asl comunica che “verranno adottati tutti i provvedimenti consequenziali previsti in questi casi nei confronti dei dipendenti interessati raggiunti dall’azione della magistratura”. Inoltre, il commissario straordinario, in ossequio al proprio mandato, “sta predisponendo tutte le procedure per l’unificazione dei due Dipartimenti di Prevenzione facenti capo alle precedenti Asl Ce1 e Asl Ce2 accorpate in un’unica Azienda Sanitaria”.
Tratto dal sito Pupia Tv 
Notizie come queste fanno cadere le braccia!!
Commenti? Mi rifiuto!

mercoledì 4 agosto 2010

Certificati medici digitali: si parte?


"Entro metà settembre voglio chiudere il collaudo e chi c'è c'è, e chi non c'è non c'è" : nonostante i ritardi delle regioni, per il ministro Renato Brunetta la scadenza è chiara.
Il collaudo da chiudere è quello dell'invio dei certificati di malattia digitali, ormai in sperimentazione da tre mesi e che vede, all'inizio di agosto, solo il 35% dei medici di famiglia già abilitato.
Secondo Brunetta ci sono ritardi anche perché le regioni stanno distribuendo con qualche lentezza i Pin necessari ai medici per l'invio dei certificati; ciononostante il ministro, il quale ha appena sentito i presidenti di tutte le regioni, ha assicurato che l'operazione sarà completata entro agosto.
Il passaggio ai certificati via Web è certamente complesso ma, secondo il ministro, porterà vantaggi importanti: lo Stato dovrebbe riuscire a risparmiare più di 500 milioni di euro mentre l'Inps, che potrà riutilizzare meglio gli attuali 500 addetti all'archiviazione dei certificati, diventerà più efficiente nel monitorare la spesa per i certificati di malattia.
Non tutti i medici, però, condividono l'ottimismo di Brunetta, specialmente quelli che si sono trovati di fronte a un software malfunzionante o, addirittura, inesistente: costoro continueranno a considerare un'ingiustizia le sanzioni che saranno comminate a chi, non per propria cattiva volontà ma per evidenti mancanze infrastrutturali, non sarà in regola quando scadrà l'ultimatum imposto dal ministro.

lunedì 24 maggio 2010

AAA Cercasi candidato .

Allorchè  esplodono degli scandali e si avviano delle inchieste nei mesi precedenti al voto, di qualsiasi voto si tratti, taluni amano urlare contro la giustizia a orologeria. C’è quindi da immaginare che gli stessi malfidati esperti in dietrologia saranno molto preoccupati dal fatto che nella nostra Città, in modo direttamente proporzionale al calo di gradimento di cui soffre l'attuale Amministrazione, si stia mettendo  mano a nuovi concorsi ed altri ancora stiano in cantiere in seguito alla ridefinizione della pianta organica dei dipendenti del Comune  ed alla conseguente pianificazione delle assunzioni e dei passaggi di categoria.
Taluni, particolarmente maligni, sussurrano di impegni da onorare e di necessità di farlo in tempi rapidissimi.
Verità, illazioni o solo cattiverie? Il tempo, sempre galantuomo, ce lo dirà con esattezza.
Io, invece, credo che si tratti solo di banalissime coincidenze il cui incastro effettivamente potrebbe rendere l'idea di un precipitare di eventi che rendono talune decisioni improcastinabili.
Voi che ne dite?

sabato 15 maggio 2010

O' cane mozzeca semp' o stracciato!


In campagna elettorale, forse qualcuno se ne sarà già dimenticato,ma l'attuale governo in carica promise che avrebbe abbassato le tasse; alla luce di quanto sta effettivamente facendo l'esecutivo Berlusconi e di quanto si appresta a fare nel prossimo futuro, ci sarebbe bastato che non le avesse aumentate, le tasse!
E la lotta all'evasione? E la riduzione dei costi della politica? A chi tocca rideterminare il numero e gli emolumenti dei politici ?
E' vero che stiamo vivendo un periodo di crisi certo non imputabile ai politici italiani , od almeno non solo a loro, ma niente e nessuno potrà mai giustificare che i sacrifici, pur necessari ed indispensabili, li debbano subire sempre e solo i lavoratori dipendenti, specie quelli pubblici, ed i pensionati.
E' ora di finirla! E' immorale che si pensi ad un nuovo condono edilizio, dopo quello "schifo" chiamato scudo fiscale, e nello stesso tempo si pensi a bloccare gli stipendi già magri dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.
Evidentemente quando Berlusconi parlava di non mettere le mani nelle tasche degli Italiani si riferiva certamente agli evasori fiscali, ai palazzinari, ai faccendieri, a quelli che gioiscono delle disgrazie altrui, a quelli che hanno decine di case di cure e cosi via.
Chi ha rubato e/o corrotto deve andare in galera e restituire, con gli interessi, il maltolto ed essere ineleggibile, non per 5 anni, ma per SEMPRE; solo così e dopo aver attivato una seria guerra all'evasione ed alla corruzione si potrà chiedere di fare sacrifici.

venerdì 14 maggio 2010

Comunicazione elettronica certificata (CEC) e Posta elettronica certificata (PAC): opportunità e limiti di utilizzo.

E' partita (leggi qui ) il 26 Aprile scorso, con non poche difficoltà dovute, probabilmente, al robusto afflusso di richieste on line,   la procedura per il rilascio gratuito delle caselle di Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadini (CEC-PAC).
L'adesione al servizio di CEC-PAC comporta importanti conseguenze per il cittadino che, quindi, deve essere adeguatamente preparato ad affrontare questa svolta telematica nei suoi rapporti con le pubbliche amministrazioni; queste ultime, a loro volta, devono attrezzarsi per trattare i conseguenti flussi documentali.
Di seguito, i punti che sembrano più significativi della disciplina della CEC-PAC:
1) i limiti di utilizzo
la CEC-PAC transita all'interno di un canale di comunicazione chiuso ed esclusivo tra pubbliche amministrazioni e cittadini; non sono possibili comunicazioni al di fuori di tale ambito, ad es. tra cittadini e cittadini, tra cittadini e PEC di professionisti, tra cittadini e PEC di imprese. Ciò non è dovuto ad un colpevole difetto di interoperabilità, ma ad una precisa scelta, motivata dalla ritenuta esigenza di tutelare, in tal modo, l'equilibrio del mercato.
L'attuale inibizione dei flussi esterni al predetto canale CEC-PAC non esclude che, in futuro, ove siano comunque tutelate le esigenze del mercato, il circuito della CEC-PAC possa espandersi, dialogando con gli altri domini PEC.
Da rilevare, inoltre, che le condizioni generali di contratto escludono un uso commerciale della CEC-PAC.
2) l'utilizzo della CEC-PAC come domicilio informatico
La CEC-PAC rappresenta per il cittadino l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni; l'adesione al servizio, che deriva dall'attivazione della CEC-PAC e dalla sottoscrizione del relativo contratto, comporta per il cittadino l'esplicita accettazione di voler ricevere, tramite CEC-PAC, tutti i provvedimenti e atti che lo riguardano, purché provenienti da pubbliche amministrazioni (art. 3, Dpcm 06.05.09).
A tal fine nel relativo contratto il cittadino dichiara di accettare l'invio di tali atti, eleggendo domicilio presso la sua CEC-PAC. In conseguenza di ciò, il cittadino dovrà consultare diligentemente la sua CEC-PAC; nel caso in cui egli non ritenga di sostenere nel tempo tale onere, nonostante taluni servizi accessori che dovrebbero agevolarlo, potrà comunque recedere dal servizio, tornando quindi alle comunicazioni tradizionali.
Tra i servizi di base (gratuiti) che dovrebbero facilitare il compito del cittadino, vi sono la possibilità di ricevere le notifiche anche su una e-mail, nonché l'indirizzario delle pubbliche amministrazioni: gli indirizzi utilizzabili dal cittadino sono raccolti in un indirizzario centralizzato e, quindi, resi disponibili sia attraverso il sito dedicato, sia all’interno della web-mail del cittadino, in apposita rubrica che per la verità, al momento, appare alquanto povera (l'indirizzario centralizzato risulta in fase di riempimento; d'altro canto, occorre considerare anche il numero delle amministrazioni sfornite di PEC o che non l'hanno pubblicata).
La trasmissione tramite CEC-PAC avviene ai sensi degli artt. 6 e 48 del CAD, con effetto equivalente alla notificazione per mezzo della tradizionale posta cartacea (art. 3, Dpcm 06.05.09 e art. 16 bis, comma 5, D.L. 185/2008).
3) l'utilizzo della CEC-PAC come firma elettronica
L'invio di istanze tramite CEC-PAC costituisce firma elettronica non qualificata (art. 4, comma 4, Dpcm 06.05.09): pertanto, salvi i casi in cui l'amministrazione richieda la firma digitale (art. 65, comma 2, CAD), il cittadino potrà inviare istanze tramite la sua CEC-PAC, senza apporre la firma digitale, e le pubbliche amministrazioni destinatarie dovranno consentirne l'ingresso nei loro flussi documentali, trattando tali documenti informatici come sottoscritti con firma elettronica non qualificata.
La natura giuridica di firma elettronica (non qualificata) della CEC-PAC deriva da tre elementi:
· il primo elemento è costituito dall'iniziale riconoscimento del titolare della CEC-PAC il quale, prima di sottoscrivere il relativo contratto, si deve sottoporre ad una doppia identificazione, che inizia on line sul sito postacertificata.gov.it, e prosegue presso un ufficio postale con un riconoscimento personale da parte del dipendente incaricato (questa procedura ricalca quella della c.d. registrazione, che costituisce il presupposto per il rilascio dei più impegnativi certificati di firma digitale);
· il secondo elemento è costituito dall'obbligo, per il cittadino, di utilizzare personalmente la sua CEC-PAC, obbligo cui corrispondono i divieti di accedere a CEC-PAC di terzi e di cedere la propria CEC-PAC a terzi (art. 4.4. e all. A del Dpcm 06.05.09);
· il terzo elemento è costituito dalla certificazione informatica effettuata dal gestore del servizio, in posizione di soggetto terzo tra le parti mittente e destinataria.
L'articolata struttura della CEC-PAC (identificazione personale del titolare + certificazione informatica di gestore terzo + uso personale da parte del titolare) induce a ritenere che, anche in mancanza di una norma come quella citata (art. 4.4, Dpcm 06.05.09), la CEC-PAC potrebbe comunque integrare il concetto di firma elettronica di cui all'art. 1, comma 1, lettera q) CAD e, quindi, avere il valore probatorio di cui all'art. 21, comma 1, CAD.
4) le alternative per il cittadino senza CEC-PAC
Il cittadino che non disponga di una casella di CEC-PAC potrà, naturalmente, avvalersi delle tradizionali comunicazioni cartacee nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ma potrà anche, ove disponga di una casella di posta elettronica certificata, dichiarare ad una pubblica amministrazione di volerla utilizzarla in relazione a un determinato procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 68/2005.
Per il cittadino ciò non equivarrà alla volontà di ricevere tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano, poiché tale effetto di generalizzata accettazione consegue solo alla disponibilità di una casella di CEC-PAC; pertanto, egli riceverà nella sua casella PEC solo le comunicazioni relative a quel determinato procedimento amministrativo.
a cura di Giorgio Rognetta

mercoledì 5 maggio 2010

Invio telematico certificato di malattia : istruzioni operative.


La Circolare n.60 del 16.04.10 dell’Inps illustra il procedimento e fornisce i primi chiarimenti in merito alle procedure da seguire per l’invio telematico del certificato di malattia, in considerazione della previsione di un periodo transitorio della durata di tre mesi durante il quale è riconosciuta la possibilità, per il medico, di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di malattia, secondo le modalità vigenti.
Cenni ed evoluzione normativa
Il nostro ordinamento giuridico, in conformità con i principi contenuti all’interno del Codice dell’amministrazione digitale, è pervenuto, dopo un lungo iter, all’emanazione del recente decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2010 con il quale, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell’economia e delle finanze, ha disposto, fra le altre, la possibilità, per i lavoratori del settore privato, di trasmettere all’Inps, per via telematica, i certificati di malattia.
Quanto appena accennato è il risultato dell’evoluzione legislativa iniziata con la legge n. 311/04 il cui art. 1, comma 149, disponeva la trasmissione on-line del certificato di malattia all’Inps e proseguita con la legge n. 296/06 con la quale, all’art. 1, comma 810, ha reso possibile il collegamento in rete dei medici del Servizio Sanitario Nazionale, con decorrenza 1° luglio 2007.
In seguito, il D.P.C.M. del 26 marzo 2008, all’art. 8, ha delineato i principi generali attinenti alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia al sistema di accoglienza centrale (SAC), fornito dal Ministero dell’economia e delle finanze, definendo, altresì, le caratteristiche di carattere tecnico relative alla trasmissione ed all’acquisizione dei dati, mentre l’art. 69 del D. lgs. N. 150/09 ha introdotto l’art. 55-septies del D. lgs. N. 165/01, relativo alle disposizioni per la trasmissione telematica dei certificati di malattia del settore pubblico.
Le principali istruzioni per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps
Appaiono evidenti, già a prima vista, le agevolazioni che potranno conseguire dal meccanismo delineato dall’attuale assetto normativo. Qui di seguito si riportano, schematicamente, le istruzioni operative contenute all’interno della circolare 16 aprile 2010, n. 60:
- in primo luogo è previsto che il medico curante, una volta ricevuto il numero di certificato dal sistema, rilasci al lavoratore copia cartacea dell'attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi, nonché il certificato con la diagnosi per l'assistito;
- l'Inps rende disponibili funzioni di consultazione e di stampa degli attestati ai datori di lavoro, nonché agli stessi lavoratori accreditati a consultare il servizio, sul proprio sito Internet, al quale si potrà accedere mediante codice PIN;
- l'accesso al sistema informatico è assicurato sia per i medici, attraverso il c.d. Sistema di accoglienza centrale del Ministero dell'economia (SAC), che per i datori di lavoro, mediante rilascio di un codice PIN, previa presentazione all'Inps del modulo di richiesta allegato alla circolare;
- l'Inps provvede a veicolare, verso le proprie Sedi, i certificati dei lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia, per la disposizione di visite mediche di controllo nonché, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.
illustra il procedimento e fornisce i primi chiarimenti in merito alle procedure da seguire per l’invio telematico del certificato di malattia, in considerazione della previsione di un periodo transitorio della durata di tre mesi durante il quale è riconosciuta la possibilità, per il medico, di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di malattia, secondo le modalità vigenti.
Cenni ed evoluzione normativa.
Il nostro ordinamento giuridico, in conformità con i principi contenuti all’interno del Codice dell’amministrazione digitale, è pervenuto, dopo un lungo iter, all’emanazione del recente decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2010 con il quale, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell’economia e delle finanze, ha disposto, fra le altre, la possibilità, per i lavoratori del settore privato, di trasmettere all’Inps, per via telematica, i certificati di malattia.Quanto appena accennato è il risultato dell’evoluzione legislativa iniziata con la legge n. 311/04 il cui art. 1, comma 149, disponeva la trasmissione on-line del certificato di malattia all’Inps e proseguita con la legge n. 296/06 con la quale, all’art. 1, comma 810, ha reso possibile il collegamento in rete dei medici del Servizio Sanitario Nazionale, con decorrenza 1° luglio 2007.In seguito, il D.P.C.M. del 26 marzo 2008, all’art. 8, ha delineato i principi generali attinenti alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia al sistema di accoglienza centrale (SAC), fornito dal Ministero dell’economia e delle finanze, definendo, altresì, le caratteristiche di carattere tecnico relative alla trasmissione ed all’acquisizione dei dati, mentre l’art. 69 del D. lgs. N. 150/09 ha introdotto l’art. 55-septies del D. lgs. N. 165/01, relativo alle disposizioni per la trasmissione telematica dei certificati di malattia del settore pubblico.
Le principali istruzioni per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps.
Appaiono evidenti, già a prima vista, le agevolazioni che potranno conseguire dal meccanismo delineato dall’attuale assetto normativo. Qui di seguito si riportano, schematicamente, le istruzioni operative contenute all’interno della circolare 16 aprile 2010, n. 60: in primo luogo è previsto che il medico curante, una volta ricevuto il numero di certificato dal sistema, rilasci al lavoratore copia cartacea dell'attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi, nonché il certificato con la diagnosi per l'assistito;l'Inps rende disponibili funzioni di consultazione e di stampa degli attestati ai datori di lavoro, nonché agli stessi lavoratori accreditati a consultare il servizio, sul proprio sito Internet, al quale si potrà accedere mediante codice PIN;l'accesso al sistema informatico è assicurato sia per i medici, attraverso il c.d. Sistema di accoglienza centrale del Ministero dell'economia (SAC), che per i datori di lavoro, mediante rilascio di un codice PIN, previa presentazione all'Inps del modulo di richiesta allegato alla circolare;l'Inps provvede a veicolare, verso le proprie Sedi, i certificati dei lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia, per la disposizione di visite mediche di controllo nonché, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.

lunedì 12 aprile 2010

Dirigenti comunali. Diritti e doveri.

A fronte di una lauta nonché cospicua ( così avrebbe detto il compianto principe De Curtis) retribuzione, i Dirigenti delle P. A. hanno dei precisi obblighi ai quali non possono sottrarsi.
L'art. 21 della legge 69/09,  ad esempio, obbliga le Pubbliche Amministrazioni a pubblicare, tra gli altri dati, anche quelli relativi ai curricula vitae dei Dirigenti. 
Ora, poiché la disposizione non è ignota ai Dirigenti del Comune di S. Maria C. V. e di ciò vi è prova nello stessa pagina del sito istituzionale ove, non solo è riportato il dettato legislativo, ma vi sono anche i curricula di alcuni Dirigenti, verrebbe da chiedersi se è lecito che alcuni Dirigenti abbiano omesso di ottemperare  a tale obbligo di legge, sempre che ciò  non sia imputabile al  webmaster.
Escluderei  a priori l'ipotesi  che qualche Dirigente sia stato costretto a violare la norma voluta dal Ministro Brunetta perché si vergognava del proprio curriculum.

giovedì 8 aprile 2010

Invio certificato medico telematico.Disposizioni operative.

A partire dal 19 giugno 2010 i certificati medici, in caso di assenza per malattia dei lavoratori pubblici, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica. Scade in quella data, infatti, il periodo transitorio di tre mesi durante il quale è ancora possibile il rilascio del documento in forma cartacea.
Il Ministero della salute, con decreto del 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 65 del 19 marzo 2010, ha definito le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al “Sistema di Accoglienza Centralizzata” (SAC).
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 1 del 19 marzo 2010 (prot. n. 74), ha dettato le indicazioni operative del d. lfs. 27.10.09 n 150, modificativo del decreto 165/01, il quale prevede, all’art. 69, che il certificato medico, attestante l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici, sia inviato, per via telematica, direttamente all’INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite per la trasmissione dei certificati nel settore privato.
Una volta ricevuto tale certificato spetterà all’Inps inviarlo immediatamente, sempre per via telematica, all’amministrazione di appartenenza del lavoratore.
Gli adempimenti del lavoratore
Nel corso della visita medica il lavoratore è tenuto ad una serie di adempimenti; in particolare egli deve: a) fornire la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale; b) fornire l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza in precedenza comunicato all’amministrazione; c) chiedere copia cartacea del certificato oppure che la stessa gli sia inviata alla propria casella di posta elettronica.
I lavoratori, quindi, non dovranno più provvedere, entro i due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia, ad inviare tramite raccomandata o recapitare le attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni, posto che l’invio telematico soddisfa appieno tale l’obbligo; rimane fermo, invece, l’obbligo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità all’amministrazione per i successivi controlli medico fiscali.
 L’inadempimento degli obblighi di trasmissione di cui sopra costituisce illecito disciplinare il quale, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento nonché, per i medici convenzionati, la decadenza della convenzione medesima.
L'obbligo della trasmissione telematica all'Inps, però, potrebbe non sussistere, secondo alcune interpretazioni, se il dipendente per la prima assenza fino a dieci giorni si rivolge, com'è sua facoltà, a un medico, non sanzionabile, né dipendente né convenzionato con il s.s.n. (primo comma dell'art. 55-septies del d.l. n. 165/2001).

Per non dimenticarli!

Punteggio sito web istituzionale Comune di Santa Maria Capua Vetere

Scorri sotto ( senza cliccare qui!) le valutazioni del sito sammaritano a cura della Presidenza del Consiglio.

Santa Maria Capua Vetere ( Caserta)