venerdì 1 marzo 2013

Assicurazione auto: confermata la copertura di 15 giorni a fine contratto.

L'articolo 22 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, ha apportato modifiche al  decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2009 "codice delle assicurazioni private ",  introducendo l'articolo 170-bis riguardante l'esclusione del tacito rinnovo delle  polizze assicurative. 
La predetta norma stabilisce che le compagnie assicurative debbano stipulare  contratti di assicurazione obbligatoria R.C.A . dì durata annuale che si risolvono  automaticamente alla scadenza naturale e che non possono essere più tacitamente  rinnovati.
In proposito , viene precisato che l'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare  il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e nel  contempo a mantenere comunque operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fìno all"effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo  giorno successivo alla scadenza del contratto stesso. 
Poiché la norma prevede espressamente l'estensione della copertura assicurativa  alla scadenza annuale per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza,l'assicurato,in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale  periodo può continuare ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti. 
Pertanto, mentre la precedente condizione imponeva di verificare la continuità  tra la validità di una polizza e la successiva consentendo all'operatore di polizia, nei  casi di mancata copertura assicurativa, di orientare l'accertamento dell'illecito anche  sull'applicazione dell'articolo 193 del C.d. S., solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della polizza, la nuova previsione  normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel predetto periodo  di quindici giorni, rendendo di fatto ininfluente tale ulteriore controllo. 
Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli  180 e 181 del Cd.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente  contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza  dello stesso.

a cura del DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

lunedì 18 febbraio 2013

Incentivi per acquisto auto a basse emissioni inquinanti (gpl, metano, veicoli elettrici ed ibridi)

Decreto Ministero Sviluppo economico 11.01.2013, G.U. 12.02.2013
Al via i nuovi incentivi per l'acquisto di auto a basse emissioni inquinanti (gpl, metano, veicoli elettrici ed ibridi) con emissioni di anidride carbonica fino a 120 g/km.
E' quanto prevede il D.M. Sviluppo economico 11 gennaio 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2013, n. 36.
In particolare, coloro che acquistano in Italia negli anni 2013 ( a partire dal 14 Marzo) e 2014 un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive è riconosciuto un contributo pari al 20% del prezzo di acquisto,per quelli effettuati nell'anno 2015 gli incentivi previsti dal provvedimento sono invece pari al 15% del prezzo di acquisto.
Gli incentivi sono previsti per tutti, ma solo una piccola parte è riservata alle persone fisiche: la maggior parte sono indirizzati al rinnovamento del parco veicoli aziendali, dei taxi e dei mezzi di trasporto di linea.
A parte altre condizioni in carico al venditore, occorrerà che: a) contestualmente all'acquisto del veicolo nuovo venga consegnato al venditore un veicolo appartenente alla stessa categoria del veicolo acquistato, che risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di immatricolazione del veicolo nuovo; b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione. 
Buon acquisto a tutti!

Per non dimenticarli!

Punteggio sito web istituzionale Comune di Santa Maria Capua Vetere

Scorri sotto ( senza cliccare qui!) le valutazioni del sito sammaritano a cura della Presidenza del Consiglio.

Santa Maria Capua Vetere ( Caserta)