L'articolo 22 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2009 "codice delle assicurazioni private ", introducendo l'articolo 170-bis riguardante l'esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.
La predetta norma stabilisce che le compagnie assicurative debbano stipulare contratti di assicurazione obbligatoria R.C.A . dì durata annuale che si risolvono automaticamente alla scadenza naturale e che non possono essere più tacitamente rinnovati.
In proposito , viene precisato che l'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e nel contempo a mantenere comunque operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fìno all"effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.
In proposito , viene precisato che l'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e nel contempo a mantenere comunque operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fìno all"effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.
Poiché la norma prevede espressamente l'estensione della copertura assicurativa alla scadenza annuale per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza,l'assicurato,in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti.
Pertanto, mentre la precedente condizione imponeva di verificare la continuità tra la validità di una polizza e la successiva consentendo all'operatore di polizia, nei casi di mancata copertura assicurativa, di orientare l'accertamento dell'illecito anche sull'applicazione dell'articolo 193 del C.d. S., solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della polizza, la nuova previsione normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel predetto periodo di quindici giorni, rendendo di fatto ininfluente tale ulteriore controllo.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del Cd.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.
a cura del DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
L'articolo 22 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2009 "codice delle assicurazioni private ", introducendo l'articolo 170-bis riguardante l'esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.
La predetta norma stabilisce che le compagnie assicurative debbano stipulare contratti di assicurazione obbligatoria R.C.A . dì durata annuale che si risolvono automaticamente alla scadenza naturale e che non possono essere più tacitamente rinnovati.
In proposito , viene precisato che l'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e nel contempo a mantenere comunque operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fìno all"effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.
In proposito , viene precisato che l'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e nel contempo a mantenere comunque operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fìno all"effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.
Poiché la norma prevede espressamente l'estensione della copertura assicurativa alla scadenza annuale per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza,l'assicurato,in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti.
Pertanto, mentre la precedente condizione imponeva di verificare la continuità tra la validità di una polizza e la successiva consentendo all'operatore di polizia, nei casi di mancata copertura assicurativa, di orientare l'accertamento dell'illecito anche sull'applicazione dell'articolo 193 del C.d. S., solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della polizza, la nuova previsione normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel predetto periodo di quindici giorni, rendendo di fatto ininfluente tale ulteriore controllo.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del Cd.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.
a cura del DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
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