In questi giorni, sulla stampa nazionale e locale, girano articoli e commenti relativi alla sentenza della Cassazione n° 7388/09 : ad esempio da Il Giornale “Non basta la foto scattata dagli apparecchi installati ai semafori per giustificare la multa. Lo dice la Cassazione dando ragione a un automobilista che obiettava che l’ipotesi di attraversamento di un incrocio con il rosso non rientrava in quelle per cui può essere omessa la contestazione immediata, mentre, nel suo caso, l’infrazione era stata constatata da un apparecchio fotografico, senza che in loco vi fosse alcun vigile a controllare" , senza che alcuno di questi giornalisti o, meglio, giornalai si sia preso la briga di leggere il contenuto della sentenza. Si, perchè di giornalai si tratta, in quanto riprendono le notizie da altre fonti e le riportano senza, però, neanche verificarle. Nel caso esaminato, se solo queste persone avessero letto che i fatti incriminati risalgono ai primi del 2003, prima cioè dell'entrata in vigore della legge 214/03, e si fossero letta la legge in questione, magari avrebbero potuto inquadrare la questione nel suo giusto ambito. I fatti risalgono ai primi del 2003 ed in questi giorni si e' concluso l'iter in Cassazione, che ha dato ragione al ricorrente che sosteneva la non validità della multa, a causa della mancata contestazione immediata, impossibile, visto che il vigile non era presente. La sentenza 7388 nel dare ragione all'automobilista ha fatto riferimento alle regole in vigore all'epoca dell'infrazione.Il 13 agosto 2003, però, è entrata in vigore la legge 214/03 di conversione del Dl 151/03, che ha introdotto nell'articolo 201 del Codice i comma 1-bis e 1-ter(comma 1-bis: Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: ...omissis...b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa) (comma 1 ter: Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate) La modifica non solo ha "promosso" il contenuto dell'articolo 384 del Regolamento al rango di disposizione legislativa (inserendolo nel Codice), ma lo ha anche ampliato e rafforzato. Come contropartita, però, ha imposto che gli apparecchi di controllo utilizzabili in assenza degli agenti dovessero essere «debitamente omologati», cioè approvati dal ministero delle Infrastrutture,verificando che gli stessi diano risultati inequivocabili. Nel caso dei semafori, il ministero ha imposto, tra l'altro,che gli apparecchi scattino almeno due foto, per essere certi che chi viene ritratto abbia iniziato ad attraversare l'incrocio quando era già rosso e che abbia completato la manovra, togliendo il dubbio (avanzato dalla sentenza 7388/09) che si possa essere puniti anche quando ci si trova involontariamente in posizione vietata, per motivi di traffico. Gli apparecchi in regola con tali requisiti sono stati tutti riomologati il 18 marzo 2004. Da quella data, quindi, tutte le multe "automatiche" al semaforo sono legittime. Pubblico questo post essenzialmente per 2 motivi: anzitutto per contribuire, in questo modesto ambito, a far luce su notizie che, se travisate, potrebbero nuocere chiunque vi abbia interesse e poi per denunciare, una volta ancora, sia il potere smisurato dei mass-media in grado di "leggere" le notizie a proprio uso e consumo sia il malcostume del conformismo all'idea "dominante" che sta corrodendo l'anima critica della nostra società. Cosa ne pensate? Sarei curioso di conoscere la vostra opinione!