La Grande Chambre EDU, con decisione del 11.02.2013, confermando la sua precedente sulla Legge 40/04 ha , in maniera inappellabile e definitiva, risolto la spinosa questione dei requisiti per l'accesso alla Diagnosi preimpianto. La questione rimaneva ancora controversa per
le coppie fertili posto che, all'art. 5 la Legge 40/04
statuisce come inderogabile la presenza di uno stato di
sterilità/infertilità come condizione che la coppia deve avere per
l'accesso alla tecnica.
Tale limite, secondo i Giudici europei, viola il "il diritto al
rispetto della vita privata e familiare" in
quanto incide su una scelta personalissima dell'individuo che lo Stato
non si può arrogare il diritto di compiere. La Corte rilevava la violazione del principio di uguaglianza posto che un'altra legge, la 194/78
sull'interruzione di gravidanza, consente l'aborto terapeutico,
determinandosi così un'ingiustificata discriminazione tra queste coppie e
quelle cui precludendosi la possibilità di PGD viene di fatto impedito
di operare preventivamente e con minori danni, una scelta che
comunque con oneri morali e materiali ben maggiori la coppia è
legittimata a compiere successivamente.
Va ricordato che, in virtù della vigenza della legge 40/04, persiste in Italia il divieto di accesso alle tecniche per i soggetti fertili ma affetti
da patologia genetica trasmissibile alla prole, ai quali la Legge 40/04,
allo stato, in maniera del tutto irragionevole, lascia solo la
'crudele' scelta di concepire un figlio malato salvo poi la possibilità
di optare per l'aborto terapeutico.
Questo ed altri problemi irrisolti ( eterologa, divieto assoluto di sperimentazione sull'embrione,
irrevocabilità del consenso) sono questioni ancora pendenti davanti alla Corte
Costituzionale.
La Grande Chambre EDU, con decisione del 11.02.2013, confermando la sua precedente sulla Legge 40/04 ha , in maniera inappellabile e definitiva, risolto la spinosa questione dei requisiti per l'accesso alla Diagnosi preimpianto. La questione rimaneva ancora controversa per
le coppie fertili posto che, all'art. 5 la Legge 40/04
statuisce come inderogabile la presenza di uno stato di
sterilità/infertilità come condizione che la coppia deve avere per
l'accesso alla tecnica.
Tale limite, secondo i Giudici europei, viola il "il diritto al
rispetto della vita privata e familiare" in
quanto incide su una scelta personalissima dell'individuo che lo Stato
non si può arrogare il diritto di compiere. La Corte rilevava la violazione del principio di uguaglianza posto che un'altra legge, la 194/78
sull'interruzione di gravidanza, consente l'aborto terapeutico,
determinandosi così un'ingiustificata discriminazione tra queste coppie e
quelle cui precludendosi la possibilità di PGD viene di fatto impedito
di operare preventivamente e con minori danni, una scelta che
comunque con oneri morali e materiali ben maggiori la coppia è
legittimata a compiere successivamente.
Va ricordato che, in virtù della vigenza della legge 40/04, persiste in Italia il divieto di accesso alle tecniche per i soggetti fertili ma affetti
da patologia genetica trasmissibile alla prole, ai quali la Legge 40/04,
allo stato, in maniera del tutto irragionevole, lascia solo la
'crudele' scelta di concepire un figlio malato salvo poi la possibilità
di optare per l'aborto terapeutico.
Questo ed altri problemi irrisolti ( eterologa, divieto assoluto di sperimentazione sull'embrione,
irrevocabilità del consenso) sono questioni ancora pendenti davanti alla Corte
Costituzionale.
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