martedì 23 marzo 2010

Autovelox: illegittime le multe accertate dai privati.

L'accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada sui limiti di velocità non può essere affidato interamente a soggetti privati. Con Ordinanza 28 gennaio 2010, n. 1955 la Corte di Cassazione torna a occuparsi di tale questione, ribadendo come (cfr. Cass. Civ. n. 22816 del 2008) in tema di accertamento della violazione di norme del C.d.S sui limiti di velocità mediante strumenti elettronici omologati (c.d. “autovelox”), l'assistenza tecnica di soggetti privati debba limitarsi alla fase di installazione ed impostazione delle apparecchiature elettroniche volte all'accertamento de quo, e non può estendersi anche alla lettura dei risultati delle rilevazioni, alla verbalizzazione e alla notifica dei verbali, pena la evidente violazione delle norme di legge che riservano i servizi di polizia stradale ai pubblici ufficiali (artt. 11 e 12 C.d.S.).
La suprema Corte di Cassazione ha evidenziato come il momento decisivo dell'accertamento della violazione del limite di velocità sia costituito dal rilievo fotografico, che deve necessariamente avvenire alla presenza di uno dei soggetti ai quali è appunto demandato in via esclusiva l'espletamento dei servizi di polizia stradale (art. 12 C.d.S.); pertanto, aggiunge la Corte, sono illegittimi gli accertamenti delegati interamente a privati, i quali provvedano non solo alla installazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevazione della velocità, ma anche alla lettura dei risultati, alla verbalizzazione e alla notifica del verbale al soggetto interessato.
E per i photored? Vale ovviamente lo stesso principio!

L'accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada sui limiti di velocità non può essere affidato interamente a soggetti privati. Con Ordinanza 28 gennaio 2010, n. 1955 la Corte di Cassazione torna a occuparsi di tale questione, ribadendo come (cfr. Cass. Civ. n. 22816 del 2008) in tema di accertamento della violazione di norme del C.d.S sui limiti di velocità mediante strumenti elettronici omologati (c.d. “autovelox”), l'assistenza tecnica di soggetti privati debba limitarsi alla fase di installazione ed impostazione delle apparecchiature elettroniche volte all'accertamento de quo, e non può estendersi anche alla lettura dei risultati delle rilevazioni, alla verbalizzazione e alla notifica dei verbali, pena la evidente violazione delle norme di legge che riservano i servizi di polizia stradale ai pubblici ufficiali (artt. 11 e 12 C.d.S.).
La suprema Corte di Cassazione ha evidenziato come il momento decisivo dell'accertamento della violazione del limite di velocità sia costituito dal rilievo fotografico, che deve necessariamente avvenire alla presenza di uno dei soggetti ai quali è appunto demandato in via esclusiva l'espletamento dei servizi di polizia stradale (art. 12 C.d.S.); pertanto, aggiunge la Corte, sono illegittimi gli accertamenti delegati interamente a privati, i quali provvedano non solo alla installazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevazione della velocità, ma anche alla lettura dei risultati, alla verbalizzazione e alla notifica del verbale al soggetto interessato.
E per i photored? Vale ovviamente lo stesso principio!

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3 Comments:

Anonimo dice...

Finalmente,una sentenza che toglie ogni dubbio.
Una cosa che si è sempre detto in tempi non sospetti.
Qualcuno che si è fatto molti quattrini con questo sistema..adesso se ne deve inventare un'altra.......
Robin Hood

Anonimo dice...

allora anche le multe elevate con il photored sono contro legge

Gaetano da Ferrazzano dice...

Si, sSe i privati gestiscono pratiche che la legge riaerva espressamente alle forze di polizia.

Per non dimenticarli!

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Scorri sotto ( senza cliccare qui!) le valutazioni del sito sammaritano a cura della Presidenza del Consiglio.

Santa Maria Capua Vetere ( Caserta)