venerdì 9 aprile 2010

Sentenza 10620/10: autovelox e photored illegali.

La Sentenza 17 marzo 2010 n. 10620 della cassazione penale afferma due distinti principi di diritto. Il primo, per altro già arguibile da una recente sentenza del febbraio 2010 della Cassazione civile, ribadisce che vi è l’obbligo della presenza dell’agente della polizia stradale al momento in cui l’autovelox entra in funzione, agente che peraltro deve essersi assicurato del buon funzionamento dell’apparecchiatura a pena di nullità dell’accertamento della violazione.
In materia di circolazione stradale,l'accertamento delle violazioni (art. 11 lett. A C.d.S.), si legge nella sentenza n. 10620/2010, ricade tra le attività di servizio della polizia stradale, e non è pertanto, delegabile a terzi. Gli autovelox hanno una “finalita'” preventiva, e non repressiva o di finanziamento pubblico o lucro privato e debbono pertanto essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale ed essere nella loro disponibilità.
Il secondo è quello che in ordine agli appalti afferenti agli autovelox (come per ogni altro tipo di appalto) la pattuizione del prezzo in virtù degli incassi incerti e futuri costituisce una violazione di legge, nonché elemento materiale di cui all’art. 323 c.p., in quanto verrebbe meno il principio di imparzialità e di legalità nell’ambito di una funzione pubblica, quale è appunto il servizio di repressione delle violazioni al Codice della Strada.
E’ evidente che stante il servizio di stretta natura pubblicistica, lo stabilire il prezzo dell’appalto in funzione degli illeciti da accertare costituisce un “input” ingiustificato per l’appaltante di elevare il maggior numero possibile di contestazioni agli utenti della strada.
Sulla base di questi principi, la Cassazione ha confermato il sequestro degli apparecchi autovelox appartenenti ad una Ditta, aggiudicataria di una gara d’appalto con percentuale sugli incassi.
La determinazione del corrispettivo con percentuale sugli incassi, hanno rilevato i giudici, viola di per sé la disciplina generale degli appalti pubblici, non consentendo un’effettiva comparazione tra interesse pubblico e privato e determinando ridotte aspettative di imparzialità.
Analogo discorso, va da sè, può essere impiantato per gli apparecchi di rilevazione automatica delle infrazioni alle intersezioni regolate da semafori: chi risarcirà gli utenti costretti a subire un salasso, il più delle volte, ingiusto?
Se le gare d'appalto si sono svolte  non tenendo conto che esiste un costo di accertamento quantificabile a prescindere del tutto dal tipo di infrazione accertata e che il parametro dell'entità della sanzione, quale modalità di determinazione del corrispettivo  e pertanto come base di un appalto connesso all'utilizzazione delle apparecchiature strumentali,è incompatibile con i principi generali della disciplina contabile pubblica in materia di spese di accertamento e che  il parametro di retribuzione/corrispettivo differenziato secondo l'entità della sanzione è contrario ai principi indicati dall'art. 97 Cost., chi punirà coloro che si sono indebitamente arricchiti alle spalle degli automobilisti? Quale punizione subiranno coloro che hanno agito in danno dei cittadini abusando delle proprie funzioni?
Conoscete qualche caso concreto? Segnalatecelo qui: la conoscenza di tali indegne manovre è il grimaldello capace di  scardinarle e renderle inoffensive.

La Sentenza 17 marzo 2010 n. 10620 della cassazione penale afferma due distinti principi di diritto. Il primo, per altro già arguibile da una recente sentenza del febbraio 2010 della Cassazione civile, ribadisce che vi è l’obbligo della presenza dell’agente della polizia stradale al momento in cui l’autovelox entra in funzione, agente che peraltro deve essersi assicurato del buon funzionamento dell’apparecchiatura a pena di nullità dell’accertamento della violazione.
In materia di circolazione stradale,l'accertamento delle violazioni (art. 11 lett. A C.d.S.), si legge nella sentenza n. 10620/2010, ricade tra le attività di servizio della polizia stradale, e non è pertanto, delegabile a terzi. Gli autovelox hanno una “finalita'” preventiva, e non repressiva o di finanziamento pubblico o lucro privato e debbono pertanto essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale ed essere nella loro disponibilità.
Il secondo è quello che in ordine agli appalti afferenti agli autovelox (come per ogni altro tipo di appalto) la pattuizione del prezzo in virtù degli incassi incerti e futuri costituisce una violazione di legge, nonché elemento materiale di cui all’art. 323 c.p., in quanto verrebbe meno il principio di imparzialità e di legalità nell’ambito di una funzione pubblica, quale è appunto il servizio di repressione delle violazioni al Codice della Strada.
E’ evidente che stante il servizio di stretta natura pubblicistica, lo stabilire il prezzo dell’appalto in funzione degli illeciti da accertare costituisce un “input” ingiustificato per l’appaltante di elevare il maggior numero possibile di contestazioni agli utenti della strada.
Sulla base di questi principi, la Cassazione ha confermato il sequestro degli apparecchi autovelox appartenenti ad una Ditta, aggiudicataria di una gara d’appalto con percentuale sugli incassi.
La determinazione del corrispettivo con percentuale sugli incassi, hanno rilevato i giudici, viola di per sé la disciplina generale degli appalti pubblici, non consentendo un’effettiva comparazione tra interesse pubblico e privato e determinando ridotte aspettative di imparzialità.
Analogo discorso, va da sè, può essere impiantato per gli apparecchi di rilevazione automatica delle infrazioni alle intersezioni regolate da semafori: chi risarcirà gli utenti costretti a subire un salasso, il più delle volte, ingiusto?
Se le gare d'appalto si sono svolte  non tenendo conto che esiste un costo di accertamento quantificabile a prescindere del tutto dal tipo di infrazione accertata e che il parametro dell'entità della sanzione, quale modalità di determinazione del corrispettivo  e pertanto come base di un appalto connesso all'utilizzazione delle apparecchiature strumentali,è incompatibile con i principi generali della disciplina contabile pubblica in materia di spese di accertamento e che  il parametro di retribuzione/corrispettivo differenziato secondo l'entità della sanzione è contrario ai principi indicati dall'art. 97 Cost., chi punirà coloro che si sono indebitamente arricchiti alle spalle degli automobilisti? Quale punizione subiranno coloro che hanno agito in danno dei cittadini abusando delle proprie funzioni?
Conoscete qualche caso concreto? Segnalatecelo qui: la conoscenza di tali indegne manovre è il grimaldello capace di  scardinarle e renderle inoffensive.

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1 Comment:

Il corvo parlante. dice...

Se conosciamo qualche caso?
La provincia di Ce è piena di queste apparecchiature.
Stranamente, però, in qualche comune l'apparecchiatura è stata sequestrata ed in altri, come S. Maria C.V. no. Non c'è niente da fare: solo chi ha santi può andare in paradiso.

Per non dimenticarli!

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Santa Maria Capua Vetere ( Caserta)