giovedì 8 aprile 2010

Invio certificato medico telematico.Disposizioni operative.

A partire dal 19 giugno 2010 i certificati medici, in caso di assenza per malattia dei lavoratori pubblici, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica. Scade in quella data, infatti, il periodo transitorio di tre mesi durante il quale è ancora possibile il rilascio del documento in forma cartacea.
Il Ministero della salute, con decreto del 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 65 del 19 marzo 2010, ha definito le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al “Sistema di Accoglienza Centralizzata” (SAC).
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 1 del 19 marzo 2010 (prot. n. 74), ha dettato le indicazioni operative del d. lfs. 27.10.09 n 150, modificativo del decreto 165/01, il quale prevede, all’art. 69, che il certificato medico, attestante l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici, sia inviato, per via telematica, direttamente all’INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite per la trasmissione dei certificati nel settore privato.
Una volta ricevuto tale certificato spetterà all’Inps inviarlo immediatamente, sempre per via telematica, all’amministrazione di appartenenza del lavoratore.
Gli adempimenti del lavoratore
Nel corso della visita medica il lavoratore è tenuto ad una serie di adempimenti; in particolare egli deve: a) fornire la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale; b) fornire l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza in precedenza comunicato all’amministrazione; c) chiedere copia cartacea del certificato oppure che la stessa gli sia inviata alla propria casella di posta elettronica.
I lavoratori, quindi, non dovranno più provvedere, entro i due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia, ad inviare tramite raccomandata o recapitare le attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni, posto che l’invio telematico soddisfa appieno tale l’obbligo; rimane fermo, invece, l’obbligo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità all’amministrazione per i successivi controlli medico fiscali.
 L’inadempimento degli obblighi di trasmissione di cui sopra costituisce illecito disciplinare il quale, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento nonché, per i medici convenzionati, la decadenza della convenzione medesima.
L'obbligo della trasmissione telematica all'Inps, però, potrebbe non sussistere, secondo alcune interpretazioni, se il dipendente per la prima assenza fino a dieci giorni si rivolge, com'è sua facoltà, a un medico, non sanzionabile, né dipendente né convenzionato con il s.s.n. (primo comma dell'art. 55-septies del d.l. n. 165/2001).

A partire dal 19 giugno 2010 i certificati medici, in caso di assenza per malattia dei lavoratori pubblici, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica. Scade in quella data, infatti, il periodo transitorio di tre mesi durante il quale è ancora possibile il rilascio del documento in forma cartacea.
Il Ministero della salute, con decreto del 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 65 del 19 marzo 2010, ha definito le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al “Sistema di Accoglienza Centralizzata” (SAC).
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 1 del 19 marzo 2010 (prot. n. 74), ha dettato le indicazioni operative del d. lfs. 27.10.09 n 150, modificativo del decreto 165/01, il quale prevede, all’art. 69, che il certificato medico, attestante l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici, sia inviato, per via telematica, direttamente all’INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite per la trasmissione dei certificati nel settore privato.
Una volta ricevuto tale certificato spetterà all’Inps inviarlo immediatamente, sempre per via telematica, all’amministrazione di appartenenza del lavoratore.
Gli adempimenti del lavoratore
Nel corso della visita medica il lavoratore è tenuto ad una serie di adempimenti; in particolare egli deve: a) fornire la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale; b) fornire l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza in precedenza comunicato all’amministrazione; c) chiedere copia cartacea del certificato oppure che la stessa gli sia inviata alla propria casella di posta elettronica.
I lavoratori, quindi, non dovranno più provvedere, entro i due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia, ad inviare tramite raccomandata o recapitare le attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni, posto che l’invio telematico soddisfa appieno tale l’obbligo; rimane fermo, invece, l’obbligo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità all’amministrazione per i successivi controlli medico fiscali.
 L’inadempimento degli obblighi di trasmissione di cui sopra costituisce illecito disciplinare il quale, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento nonché, per i medici convenzionati, la decadenza della convenzione medesima.
L'obbligo della trasmissione telematica all'Inps, però, potrebbe non sussistere, secondo alcune interpretazioni, se il dipendente per la prima assenza fino a dieci giorni si rivolge, com'è sua facoltà, a un medico, non sanzionabile, né dipendente né convenzionato con il s.s.n. (primo comma dell'art. 55-septies del d.l. n. 165/2001).


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