mercoledì 5 maggio 2010

Invio telematico certificato di malattia : istruzioni operative.


La Circolare n.60 del 16.04.10 dell’Inps illustra il procedimento e fornisce i primi chiarimenti in merito alle procedure da seguire per l’invio telematico del certificato di malattia, in considerazione della previsione di un periodo transitorio della durata di tre mesi durante il quale è riconosciuta la possibilità, per il medico, di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di malattia, secondo le modalità vigenti.
Cenni ed evoluzione normativa
Il nostro ordinamento giuridico, in conformità con i principi contenuti all’interno del Codice dell’amministrazione digitale, è pervenuto, dopo un lungo iter, all’emanazione del recente decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2010 con il quale, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell’economia e delle finanze, ha disposto, fra le altre, la possibilità, per i lavoratori del settore privato, di trasmettere all’Inps, per via telematica, i certificati di malattia.
Quanto appena accennato è il risultato dell’evoluzione legislativa iniziata con la legge n. 311/04 il cui art. 1, comma 149, disponeva la trasmissione on-line del certificato di malattia all’Inps e proseguita con la legge n. 296/06 con la quale, all’art. 1, comma 810, ha reso possibile il collegamento in rete dei medici del Servizio Sanitario Nazionale, con decorrenza 1° luglio 2007.
In seguito, il D.P.C.M. del 26 marzo 2008, all’art. 8, ha delineato i principi generali attinenti alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia al sistema di accoglienza centrale (SAC), fornito dal Ministero dell’economia e delle finanze, definendo, altresì, le caratteristiche di carattere tecnico relative alla trasmissione ed all’acquisizione dei dati, mentre l’art. 69 del D. lgs. N. 150/09 ha introdotto l’art. 55-septies del D. lgs. N. 165/01, relativo alle disposizioni per la trasmissione telematica dei certificati di malattia del settore pubblico.
Le principali istruzioni per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps
Appaiono evidenti, già a prima vista, le agevolazioni che potranno conseguire dal meccanismo delineato dall’attuale assetto normativo. Qui di seguito si riportano, schematicamente, le istruzioni operative contenute all’interno della circolare 16 aprile 2010, n. 60:
- in primo luogo è previsto che il medico curante, una volta ricevuto il numero di certificato dal sistema, rilasci al lavoratore copia cartacea dell'attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi, nonché il certificato con la diagnosi per l'assistito;
- l'Inps rende disponibili funzioni di consultazione e di stampa degli attestati ai datori di lavoro, nonché agli stessi lavoratori accreditati a consultare il servizio, sul proprio sito Internet, al quale si potrà accedere mediante codice PIN;
- l'accesso al sistema informatico è assicurato sia per i medici, attraverso il c.d. Sistema di accoglienza centrale del Ministero dell'economia (SAC), che per i datori di lavoro, mediante rilascio di un codice PIN, previa presentazione all'Inps del modulo di richiesta allegato alla circolare;
- l'Inps provvede a veicolare, verso le proprie Sedi, i certificati dei lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia, per la disposizione di visite mediche di controllo nonché, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.
illustra il procedimento e fornisce i primi chiarimenti in merito alle procedure da seguire per l’invio telematico del certificato di malattia, in considerazione della previsione di un periodo transitorio della durata di tre mesi durante il quale è riconosciuta la possibilità, per il medico, di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di malattia, secondo le modalità vigenti.
Cenni ed evoluzione normativa.
Il nostro ordinamento giuridico, in conformità con i principi contenuti all’interno del Codice dell’amministrazione digitale, è pervenuto, dopo un lungo iter, all’emanazione del recente decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2010 con il quale, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell’economia e delle finanze, ha disposto, fra le altre, la possibilità, per i lavoratori del settore privato, di trasmettere all’Inps, per via telematica, i certificati di malattia.Quanto appena accennato è il risultato dell’evoluzione legislativa iniziata con la legge n. 311/04 il cui art. 1, comma 149, disponeva la trasmissione on-line del certificato di malattia all’Inps e proseguita con la legge n. 296/06 con la quale, all’art. 1, comma 810, ha reso possibile il collegamento in rete dei medici del Servizio Sanitario Nazionale, con decorrenza 1° luglio 2007.In seguito, il D.P.C.M. del 26 marzo 2008, all’art. 8, ha delineato i principi generali attinenti alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia al sistema di accoglienza centrale (SAC), fornito dal Ministero dell’economia e delle finanze, definendo, altresì, le caratteristiche di carattere tecnico relative alla trasmissione ed all’acquisizione dei dati, mentre l’art. 69 del D. lgs. N. 150/09 ha introdotto l’art. 55-septies del D. lgs. N. 165/01, relativo alle disposizioni per la trasmissione telematica dei certificati di malattia del settore pubblico.
Le principali istruzioni per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps.
Appaiono evidenti, già a prima vista, le agevolazioni che potranno conseguire dal meccanismo delineato dall’attuale assetto normativo. Qui di seguito si riportano, schematicamente, le istruzioni operative contenute all’interno della circolare 16 aprile 2010, n. 60: in primo luogo è previsto che il medico curante, una volta ricevuto il numero di certificato dal sistema, rilasci al lavoratore copia cartacea dell'attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi, nonché il certificato con la diagnosi per l'assistito;l'Inps rende disponibili funzioni di consultazione e di stampa degli attestati ai datori di lavoro, nonché agli stessi lavoratori accreditati a consultare il servizio, sul proprio sito Internet, al quale si potrà accedere mediante codice PIN;l'accesso al sistema informatico è assicurato sia per i medici, attraverso il c.d. Sistema di accoglienza centrale del Ministero dell'economia (SAC), che per i datori di lavoro, mediante rilascio di un codice PIN, previa presentazione all'Inps del modulo di richiesta allegato alla circolare;l'Inps provvede a veicolare, verso le proprie Sedi, i certificati dei lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia, per la disposizione di visite mediche di controllo nonché, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.


La Circolare n.60 del 16.04.10 dell’Inps illustra il procedimento e fornisce i primi chiarimenti in merito alle procedure da seguire per l’invio telematico del certificato di malattia, in considerazione della previsione di un periodo transitorio della durata di tre mesi durante il quale è riconosciuta la possibilità, per il medico, di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di malattia, secondo le modalità vigenti.
Cenni ed evoluzione normativa
Il nostro ordinamento giuridico, in conformità con i principi contenuti all’interno del Codice dell’amministrazione digitale, è pervenuto, dopo un lungo iter, all’emanazione del recente decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2010 con il quale, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell’economia e delle finanze, ha disposto, fra le altre, la possibilità, per i lavoratori del settore privato, di trasmettere all’Inps, per via telematica, i certificati di malattia.
Quanto appena accennato è il risultato dell’evoluzione legislativa iniziata con la legge n. 311/04 il cui art. 1, comma 149, disponeva la trasmissione on-line del certificato di malattia all’Inps e proseguita con la legge n. 296/06 con la quale, all’art. 1, comma 810, ha reso possibile il collegamento in rete dei medici del Servizio Sanitario Nazionale, con decorrenza 1° luglio 2007.
In seguito, il D.P.C.M. del 26 marzo 2008, all’art. 8, ha delineato i principi generali attinenti alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia al sistema di accoglienza centrale (SAC), fornito dal Ministero dell’economia e delle finanze, definendo, altresì, le caratteristiche di carattere tecnico relative alla trasmissione ed all’acquisizione dei dati, mentre l’art. 69 del D. lgs. N. 150/09 ha introdotto l’art. 55-septies del D. lgs. N. 165/01, relativo alle disposizioni per la trasmissione telematica dei certificati di malattia del settore pubblico.
Le principali istruzioni per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps
Appaiono evidenti, già a prima vista, le agevolazioni che potranno conseguire dal meccanismo delineato dall’attuale assetto normativo. Qui di seguito si riportano, schematicamente, le istruzioni operative contenute all’interno della circolare 16 aprile 2010, n. 60:
- in primo luogo è previsto che il medico curante, una volta ricevuto il numero di certificato dal sistema, rilasci al lavoratore copia cartacea dell'attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi, nonché il certificato con la diagnosi per l'assistito;
- l'Inps rende disponibili funzioni di consultazione e di stampa degli attestati ai datori di lavoro, nonché agli stessi lavoratori accreditati a consultare il servizio, sul proprio sito Internet, al quale si potrà accedere mediante codice PIN;
- l'accesso al sistema informatico è assicurato sia per i medici, attraverso il c.d. Sistema di accoglienza centrale del Ministero dell'economia (SAC), che per i datori di lavoro, mediante rilascio di un codice PIN, previa presentazione all'Inps del modulo di richiesta allegato alla circolare;
- l'Inps provvede a veicolare, verso le proprie Sedi, i certificati dei lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia, per la disposizione di visite mediche di controllo nonché, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.
illustra il procedimento e fornisce i primi chiarimenti in merito alle procedure da seguire per l’invio telematico del certificato di malattia, in considerazione della previsione di un periodo transitorio della durata di tre mesi durante il quale è riconosciuta la possibilità, per il medico, di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di malattia, secondo le modalità vigenti.
Cenni ed evoluzione normativa.
Il nostro ordinamento giuridico, in conformità con i principi contenuti all’interno del Codice dell’amministrazione digitale, è pervenuto, dopo un lungo iter, all’emanazione del recente decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2010 con il quale, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell’economia e delle finanze, ha disposto, fra le altre, la possibilità, per i lavoratori del settore privato, di trasmettere all’Inps, per via telematica, i certificati di malattia.Quanto appena accennato è il risultato dell’evoluzione legislativa iniziata con la legge n. 311/04 il cui art. 1, comma 149, disponeva la trasmissione on-line del certificato di malattia all’Inps e proseguita con la legge n. 296/06 con la quale, all’art. 1, comma 810, ha reso possibile il collegamento in rete dei medici del Servizio Sanitario Nazionale, con decorrenza 1° luglio 2007.In seguito, il D.P.C.M. del 26 marzo 2008, all’art. 8, ha delineato i principi generali attinenti alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia al sistema di accoglienza centrale (SAC), fornito dal Ministero dell’economia e delle finanze, definendo, altresì, le caratteristiche di carattere tecnico relative alla trasmissione ed all’acquisizione dei dati, mentre l’art. 69 del D. lgs. N. 150/09 ha introdotto l’art. 55-septies del D. lgs. N. 165/01, relativo alle disposizioni per la trasmissione telematica dei certificati di malattia del settore pubblico.
Le principali istruzioni per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps.
Appaiono evidenti, già a prima vista, le agevolazioni che potranno conseguire dal meccanismo delineato dall’attuale assetto normativo. Qui di seguito si riportano, schematicamente, le istruzioni operative contenute all’interno della circolare 16 aprile 2010, n. 60: in primo luogo è previsto che il medico curante, una volta ricevuto il numero di certificato dal sistema, rilasci al lavoratore copia cartacea dell'attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi, nonché il certificato con la diagnosi per l'assistito;l'Inps rende disponibili funzioni di consultazione e di stampa degli attestati ai datori di lavoro, nonché agli stessi lavoratori accreditati a consultare il servizio, sul proprio sito Internet, al quale si potrà accedere mediante codice PIN;l'accesso al sistema informatico è assicurato sia per i medici, attraverso il c.d. Sistema di accoglienza centrale del Ministero dell'economia (SAC), che per i datori di lavoro, mediante rilascio di un codice PIN, previa presentazione all'Inps del modulo di richiesta allegato alla circolare;l'Inps provvede a veicolare, verso le proprie Sedi, i certificati dei lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia, per la disposizione di visite mediche di controllo nonché, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.

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