sabato 31 luglio 2010

Nuovo Codice della strada : quali le novità?


150 km/h ( alla faccia della sicurezza!)nei tratti a tre corsie, sarà il nuovo limite di velocità che la società autostrade potrà adottare.
Restrizioni per la vendita di alcoolici (sulle autostrade non potranno essere venduti superalcolici dopo le 22).
Introduzione della targa personalizzata.
Queste sono alcune delle novità contenute nella Legge 29 luglio 2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2010, n. 175, sulle disposizioni in materia di sicurezza stradale, con stretto giro di vite sulle minicar e tolleranza zero sull’alcool per neopatentati e per i conducenti professionali.
Il testo in oggetto va a modificare 80 articoli (14 articoli entreranno in vigore già dal 1 agosto) del codice della strada, dai termini per le notifiche alla rateizzazione delle multe, dalla guida accompagnata alle visite per gli over 80.
Ma vediamo nello specifico le novità.
Tolleranza zero per l’alcool
Il limite di 0,5 g per litro di sangue si azzera per alcune categorie di automobilisti.
Una delle categorie “maggiormente penalizzate” dall’entrata in vigore del nuovo codice è proprio quella dei neopatentati.
Infatti, gli stessi dovranno sostenere un test antidroga (i conducenti di professione dovranno fare il test ad ogni rinnovo della patente) e nei primi tre anni non dovranno bere prima di mettersi al volante.
Quindi, tasso alcolemico pari a zero per i conducenti con meno di 21 anni, e per chi ha la patente da meno di 3 anni, per i conducenti di professione o conducenti di autoveicoli con patente C,D, oppure E.
Neopatentati (articolo 18)
Viene modificata la disciplina concernente le limitazioni alla guida per i titolari di patente da meno di un anno, elevando da 50 kw/t a 55 kw/t la potenza specifica, riferita alla tara, al di sopra della quale i veicoli non possono essere guidati dai neopatentati.
Viene altresì fissato un limite di potenza massima pari a 70 kw per i veicoli di categoria M1 (veicoli per il trasporto persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente).
Minicar e motorini
Un'altra mini-stretta riguarda minicar e motorini; sono state, infatti, decuplicate le sanzioni per chi produce e commercializza minicar che superano i 45 km/h (si rischieranno fino a 4.000 euro di multa) e per le officine che truccano i motocicli (multe fino a 3.119 euro).
Sulle minicar sarà obbligatorio l'uso delle cinture; d'ora in poi, infatti anche conducenti e passeggeri di minicar (dotati di carrozzeria chiusa, e cioè i quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 Kg) avranno l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza.
Salta la norma sul casco in bici obbligatorio e conforme alla normativa europea per i bambini fino a 14 anni; mentre rimane la norma che se si circola in bici fuori dei centri abitati dopo il tramonto e fino all'alba o in galleria (dentro e fuori dai centri abitati) è necessario indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Le regole entrano in vigore subito.
Aree di servizio, vietata di notte la vendita di alcolici (articolo 53)
Nelle aree di servizio autostradali è vietata la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche dalle 22 alle 6.
Tale violazione sarà punita con una sanzione amministrativa da 2.500 a 7mila euro: sempre nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle 2 alle 7: il mancato rispetto della norma è punito con una sanzione da 3.500 a 10.500 euro.
Se nel biennio viene reiterata una di queste violazioni il prefetto dispone la sospensione della licenza relativa alla somministrazione di alcolici e superalcolici per 30 giorni.
Etilometri nei locali e "Happy hours" (articolo 54)
Ancora stretto giro di vite per chi vende bevande alcoliche, in quanto con il nuovo codice è previsto il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei locali notturni dalle ore 3 alle ore 6, con l'obbligo dell'installazione all’uscita di un apparecchio per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico e tabelle illustrative dei danni che fa l'alcol.
E’ un obbligo per tutti i locali (anche bar, alberghi, ristoranti) che proseguono l'attività dopo le ore 24.
La sanzione pecuniaria varia da 300 a 1.200 euro.
Possono essere previste deroghe da parte del sindaco ma solamente un paio di volte all’anno ossia nella notte del 15 agosto e del 31 dicembre.
Per gli esercizi "di vicinato" la vendita è vietata dalle ore 24 alle ore 6.
Si prevede poi che i concessionari demaniali di spiagge possano organizzare "happy hours", con somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 17 alle ore 20, dietro autorizzazione della commissione tecnica di pubblico spettacolo (con decorrenza dal terzo mese successivo all'entrata in vigore della legge).
Nel caso in cui non vengano rispettate le norme scatta una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 20mila euro, più la sospensione da 7 a 30 giorni dell'attività, in caso di recidiva (3 casi nel biennio).
Guida accompagnata a 17 anni (articolo 16, comma 1)
Viene introdotta una nuova normativa sulla "guida accompagnata" per i minori che abbiano compiuto 17 anni e siano titolari di patente A, consentendo loro la guida, con l'assistenza di un adulto, alle condizioni di seguito elencate:
a) che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente B da almeno 10 anni;
b) che sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte del ministero, su istanza del genitore o dell'eventuale rappresentante legale.
In strada, si dovranno rispettare i limiti di velocità previsti per i primi 3 anni dal conseguimento della patente, 100 Km/h, per le autostrade e 90 Km/h, per le strade extraurbane principali.
L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni pecuniarie in solido con il genitore o chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne.
Nella ipotesi in cui il conducente commetta violazioni che portano alla sospensione o alla revoca della patente, al minore viene revocata l'autorizzazione alla guida accompagnata e l'impossibilità di conseguirne di nuovo un'altra.
Le stesse sanzioni saranno applicate anche nel caso in cui il minore venga “trovato alla guida” senza accompagnatore.
Notifica multe (articolo 36)
I verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada devono essere notificati entro 90 giorni (e non più entro gli attuali 150 giorni).
Quando il verbale è contestato immediatamente al trasgressore il verbale deve essere notificato al proprietario del veicolo, all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria entro 100 giorni dalla violazione.
La contestazione immediata non è necessaria per la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati nei centri storici, nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o per la circolazione su corsie e strade riservate.
Nel provvedimento resta la norma che stabilisce la ripartizione delle multe: il 50 per cento del ricavato vai ai proprietari delle strade e il 50 per cento alle amministrazioni comunali oppure provinciali di riferimento.
Sarà possibile invece pagare le multe (di importo superiore a 200 euro) a rate (fino a 60) ma soltanto per chi ha un reddito inferiore a 10.628 euro.
Confisca e fermo veicoli (articolo 44)
Novità per il procedimento di attuazione della confisca e del fermo conseguenti a ipotesi di reato; è previsto che l'agente o l'organo accertatore della violazione proceda immediatamente al sequestro.
Educazione stradale in classe (articolo 45)
Dall’anno scolastico 2011-2012, il ministero dell'Istruzione predispone programmi di educazione stradale.
Licenziamento (articolo 43, comma 1)
Una delle norme che sicuramente potrà dar adito a critiche è quella che riguarda il licenziamento per giusta causa.
Potrà, cioè, essere considerata giusta causa la revoca della patente disposta a seguito di guida sotto l’influsso di alcool.
Permesso di guida a ore (articolo 42)
Tutti coloro che hanno subito il ritiro della patente potranno ottenere dal prefetto un permesso di guida a ore (al massimo di 3 ore giornaliere per documentate ragioni di lavoro o per motivi sociali). Il periodo di sospensione della patente viene aumentato delle ore nelle quali è stata consentita la guida.
Recupero punti (articolo 22)
I punti persi sulla patente possono essere riacquistati dopo il superamento di una prova d'esame.
La frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati della autoscuole o da soggetti autorizzati dalla Motorizzazione, consente di riacquistare 6 punti (9, per chi ha la patente professionale).
All'esame di idoneità tecnica si deve sottoporre il titolare della patente che, dopo una prima violazione che fa perdere almeno 5 punti, compia nell'arco di 12 mesi altre 2 violazioni non contestuali che fanno perdere ciascuna almeno 5 punti.
Vengono poi elencate le principali variazioni sulla perdita dei punti.
Allo scopo di bilanciare tanto rigore, viene, altresì, introdotto un sistema premiale, per cui, per i primi 3 anni dal rilascio della patente, la mancanza di violazioni che comportano la riduzione di punti, determina l'attribuzione di un punto l'anno (tale punteggio si aggiunge al credito di 2 punti l'anno, fino a un massimo di 10, per ogni 2 anni senza violazioni, giù previsto dalla normativa vigente). Il giro di vite entrerà in vigore da subito, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.
Ricorso ai giudici di pace (articolo 39)
Soppressa la norma che riduceva da 60 a 30 giorni il termine per proporre ricorso ai giudici di pace e introduceva lo specifico termine di 60 giorni se l'interessato risiedeva all'estero.
Prevista, invece, la notificazione del ricorso e del decreto di comparizione anche mediante fax o in via telematica.
Novità anche sul fronte processuale: si stabilisce che l'opposizione non ha effetti sospensivi, salvo che il giudice di pace disponga, in modo motivato e in contraddittorio con le parti, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento.
Si esclude, così, che la sospensione sia adottata senza giustificazione e senza aver sentito l'autorità che ha adottato il provvedimento; si prevede che l'ordinanza di sospensione possa essere impugnata con ricorso al tribunale.
Sirena anche per i mezzi di soccorso per animali (articolo 31)
L'uso di sirena e lampeggiante sarà consentito anche ai conducenti di ambulanze e mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi di urgenza di istituto (che saranno individuati da un decreto Infrastrutture il quale definirà anche le condizioni per le quali il trasporto di un animale può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, e la documentazione da esibire dopo l'eventuale controllo da parte delle autorità di polizia stradale).
Si prevede, poi, una sanzione amministrativa fino a 1.559 euro per chi, dopo aver causato un incidente con danni ad animali d'affezione, da reddito o protetti, non si ferma e presta soccorso all'animale.
La sanzione amministrativa è, invece, al massimo di 311 euro per chi comunque coinvolto nell'incidente omette di prestare soccorso.
Veicoli confiscati (articolo 41)
Prevista l'assegnazione, a richiesta, agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato (anche enti pubblici) operanti nel settore della giustizia, della protezione civile e della tutela ambientale, dei veicoli confiscati a seguito di reati connessi a droga e alcol. In assenza di richieste, i veicoli saranno venduti.


150 km/h ( alla faccia della sicurezza!)nei tratti a tre corsie, sarà il nuovo limite di velocità che la società autostrade potrà adottare.
Restrizioni per la vendita di alcoolici (sulle autostrade non potranno essere venduti superalcolici dopo le 22).
Introduzione della targa personalizzata.
Queste sono alcune delle novità contenute nella Legge 29 luglio 2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2010, n. 175, sulle disposizioni in materia di sicurezza stradale, con stretto giro di vite sulle minicar e tolleranza zero sull’alcool per neopatentati e per i conducenti professionali.
Il testo in oggetto va a modificare 80 articoli (14 articoli entreranno in vigore già dal 1 agosto) del codice della strada, dai termini per le notifiche alla rateizzazione delle multe, dalla guida accompagnata alle visite per gli over 80.
Ma vediamo nello specifico le novità.
Tolleranza zero per l’alcool
Il limite di 0,5 g per litro di sangue si azzera per alcune categorie di automobilisti.
Una delle categorie “maggiormente penalizzate” dall’entrata in vigore del nuovo codice è proprio quella dei neopatentati.
Infatti, gli stessi dovranno sostenere un test antidroga (i conducenti di professione dovranno fare il test ad ogni rinnovo della patente) e nei primi tre anni non dovranno bere prima di mettersi al volante.
Quindi, tasso alcolemico pari a zero per i conducenti con meno di 21 anni, e per chi ha la patente da meno di 3 anni, per i conducenti di professione o conducenti di autoveicoli con patente C,D, oppure E.
Neopatentati (articolo 18)
Viene modificata la disciplina concernente le limitazioni alla guida per i titolari di patente da meno di un anno, elevando da 50 kw/t a 55 kw/t la potenza specifica, riferita alla tara, al di sopra della quale i veicoli non possono essere guidati dai neopatentati.
Viene altresì fissato un limite di potenza massima pari a 70 kw per i veicoli di categoria M1 (veicoli per il trasporto persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente).
Minicar e motorini
Un'altra mini-stretta riguarda minicar e motorini; sono state, infatti, decuplicate le sanzioni per chi produce e commercializza minicar che superano i 45 km/h (si rischieranno fino a 4.000 euro di multa) e per le officine che truccano i motocicli (multe fino a 3.119 euro).
Sulle minicar sarà obbligatorio l'uso delle cinture; d'ora in poi, infatti anche conducenti e passeggeri di minicar (dotati di carrozzeria chiusa, e cioè i quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 Kg) avranno l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza.
Salta la norma sul casco in bici obbligatorio e conforme alla normativa europea per i bambini fino a 14 anni; mentre rimane la norma che se si circola in bici fuori dei centri abitati dopo il tramonto e fino all'alba o in galleria (dentro e fuori dai centri abitati) è necessario indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Le regole entrano in vigore subito.
Aree di servizio, vietata di notte la vendita di alcolici (articolo 53)
Nelle aree di servizio autostradali è vietata la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche dalle 22 alle 6.
Tale violazione sarà punita con una sanzione amministrativa da 2.500 a 7mila euro: sempre nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle 2 alle 7: il mancato rispetto della norma è punito con una sanzione da 3.500 a 10.500 euro.
Se nel biennio viene reiterata una di queste violazioni il prefetto dispone la sospensione della licenza relativa alla somministrazione di alcolici e superalcolici per 30 giorni.
Etilometri nei locali e "Happy hours" (articolo 54)
Ancora stretto giro di vite per chi vende bevande alcoliche, in quanto con il nuovo codice è previsto il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei locali notturni dalle ore 3 alle ore 6, con l'obbligo dell'installazione all’uscita di un apparecchio per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico e tabelle illustrative dei danni che fa l'alcol.
E’ un obbligo per tutti i locali (anche bar, alberghi, ristoranti) che proseguono l'attività dopo le ore 24.
La sanzione pecuniaria varia da 300 a 1.200 euro.
Possono essere previste deroghe da parte del sindaco ma solamente un paio di volte all’anno ossia nella notte del 15 agosto e del 31 dicembre.
Per gli esercizi "di vicinato" la vendita è vietata dalle ore 24 alle ore 6.
Si prevede poi che i concessionari demaniali di spiagge possano organizzare "happy hours", con somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 17 alle ore 20, dietro autorizzazione della commissione tecnica di pubblico spettacolo (con decorrenza dal terzo mese successivo all'entrata in vigore della legge).
Nel caso in cui non vengano rispettate le norme scatta una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 20mila euro, più la sospensione da 7 a 30 giorni dell'attività, in caso di recidiva (3 casi nel biennio).
Guida accompagnata a 17 anni (articolo 16, comma 1)
Viene introdotta una nuova normativa sulla "guida accompagnata" per i minori che abbiano compiuto 17 anni e siano titolari di patente A, consentendo loro la guida, con l'assistenza di un adulto, alle condizioni di seguito elencate:
a) che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente B da almeno 10 anni;
b) che sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte del ministero, su istanza del genitore o dell'eventuale rappresentante legale.
In strada, si dovranno rispettare i limiti di velocità previsti per i primi 3 anni dal conseguimento della patente, 100 Km/h, per le autostrade e 90 Km/h, per le strade extraurbane principali.
L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni pecuniarie in solido con il genitore o chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne.
Nella ipotesi in cui il conducente commetta violazioni che portano alla sospensione o alla revoca della patente, al minore viene revocata l'autorizzazione alla guida accompagnata e l'impossibilità di conseguirne di nuovo un'altra.
Le stesse sanzioni saranno applicate anche nel caso in cui il minore venga “trovato alla guida” senza accompagnatore.
Notifica multe (articolo 36)
I verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada devono essere notificati entro 90 giorni (e non più entro gli attuali 150 giorni).
Quando il verbale è contestato immediatamente al trasgressore il verbale deve essere notificato al proprietario del veicolo, all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria entro 100 giorni dalla violazione.
La contestazione immediata non è necessaria per la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati nei centri storici, nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o per la circolazione su corsie e strade riservate.
Nel provvedimento resta la norma che stabilisce la ripartizione delle multe: il 50 per cento del ricavato vai ai proprietari delle strade e il 50 per cento alle amministrazioni comunali oppure provinciali di riferimento.
Sarà possibile invece pagare le multe (di importo superiore a 200 euro) a rate (fino a 60) ma soltanto per chi ha un reddito inferiore a 10.628 euro.
Confisca e fermo veicoli (articolo 44)
Novità per il procedimento di attuazione della confisca e del fermo conseguenti a ipotesi di reato; è previsto che l'agente o l'organo accertatore della violazione proceda immediatamente al sequestro.
Educazione stradale in classe (articolo 45)
Dall’anno scolastico 2011-2012, il ministero dell'Istruzione predispone programmi di educazione stradale.
Licenziamento (articolo 43, comma 1)
Una delle norme che sicuramente potrà dar adito a critiche è quella che riguarda il licenziamento per giusta causa.
Potrà, cioè, essere considerata giusta causa la revoca della patente disposta a seguito di guida sotto l’influsso di alcool.
Permesso di guida a ore (articolo 42)
Tutti coloro che hanno subito il ritiro della patente potranno ottenere dal prefetto un permesso di guida a ore (al massimo di 3 ore giornaliere per documentate ragioni di lavoro o per motivi sociali). Il periodo di sospensione della patente viene aumentato delle ore nelle quali è stata consentita la guida.
Recupero punti (articolo 22)
I punti persi sulla patente possono essere riacquistati dopo il superamento di una prova d'esame.
La frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati della autoscuole o da soggetti autorizzati dalla Motorizzazione, consente di riacquistare 6 punti (9, per chi ha la patente professionale).
All'esame di idoneità tecnica si deve sottoporre il titolare della patente che, dopo una prima violazione che fa perdere almeno 5 punti, compia nell'arco di 12 mesi altre 2 violazioni non contestuali che fanno perdere ciascuna almeno 5 punti.
Vengono poi elencate le principali variazioni sulla perdita dei punti.
Allo scopo di bilanciare tanto rigore, viene, altresì, introdotto un sistema premiale, per cui, per i primi 3 anni dal rilascio della patente, la mancanza di violazioni che comportano la riduzione di punti, determina l'attribuzione di un punto l'anno (tale punteggio si aggiunge al credito di 2 punti l'anno, fino a un massimo di 10, per ogni 2 anni senza violazioni, giù previsto dalla normativa vigente). Il giro di vite entrerà in vigore da subito, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.
Ricorso ai giudici di pace (articolo 39)
Soppressa la norma che riduceva da 60 a 30 giorni il termine per proporre ricorso ai giudici di pace e introduceva lo specifico termine di 60 giorni se l'interessato risiedeva all'estero.
Prevista, invece, la notificazione del ricorso e del decreto di comparizione anche mediante fax o in via telematica.
Novità anche sul fronte processuale: si stabilisce che l'opposizione non ha effetti sospensivi, salvo che il giudice di pace disponga, in modo motivato e in contraddittorio con le parti, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento.
Si esclude, così, che la sospensione sia adottata senza giustificazione e senza aver sentito l'autorità che ha adottato il provvedimento; si prevede che l'ordinanza di sospensione possa essere impugnata con ricorso al tribunale.
Sirena anche per i mezzi di soccorso per animali (articolo 31)
L'uso di sirena e lampeggiante sarà consentito anche ai conducenti di ambulanze e mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi di urgenza di istituto (che saranno individuati da un decreto Infrastrutture il quale definirà anche le condizioni per le quali il trasporto di un animale può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, e la documentazione da esibire dopo l'eventuale controllo da parte delle autorità di polizia stradale).
Si prevede, poi, una sanzione amministrativa fino a 1.559 euro per chi, dopo aver causato un incidente con danni ad animali d'affezione, da reddito o protetti, non si ferma e presta soccorso all'animale.
La sanzione amministrativa è, invece, al massimo di 311 euro per chi comunque coinvolto nell'incidente omette di prestare soccorso.
Veicoli confiscati (articolo 41)
Prevista l'assegnazione, a richiesta, agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato (anche enti pubblici) operanti nel settore della giustizia, della protezione civile e della tutela ambientale, dei veicoli confiscati a seguito di reati connessi a droga e alcol. In assenza di richieste, i veicoli saranno venduti.

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