lunedì 4 giugno 2012

Vigili fuori servizio: illegittimo multare.Tribunale Camerino 13.4.12

L’accertamento di una violazione al Codice della Strada compiuto da un agente di polizia municipale al di fuori del tempo del servizio è illegittimo.
 E' questa, in estrema sintesi, la conclusione alla quale è arrivato il Tribunale di Camerino con sentenza datata 13.04.12.
La vicenda posta all’attenzione del tribunale marchigiano concerneva la questione della legittimità di un provvedimento sanzionatorio per violazione al Codice della Strada elevato da un agente di Polizia Municipale in abiti civili e fuori servizio.
Sulla scorta di quanto già affermato dalla Suprema Corte nella sentenza m. 5771/08, il giudice conclude che “a differenza di altri corpi (quali la Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ecc. i quali operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio), gli agenti della Polizia Municipale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria solo nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio”.
Il Tribunale si pronuncia nel senso della illegittimità del provvedimento sanzionatorio, facendo propria la trama motivazionale elaborata dalla sopracitata decisione della Corte di Cassazione . In quell’occasione i giudici di Piazza Cavour avevano ribadito che “l’art. 57 c.p.p. comma 2 lett. b) dispone che le guardie delle province e dei comuni sono da considerarsi agenti di polizia giudiziaria limitatamente al tempo in cui sono in servizio nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, l’accertamento di una violazione effettuato da un agente di Polizia Municipale al di fuori del servizio è da ritenersi illegittimo".
In altre parole, l’assunto della Suprema Corte, condiviso dalla decisione in commento, è il seguente: l’art. 13 della legge 689/81attribuisce agli organi di polizia giudiziaria il potere di accertare tutte le violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tra le quali rientrano le violazioni in materia di circolazione stradale. Orbene, gli agenti ed ufficiali di Polizia Municipale, rivestono, sì, la qualifica di organi di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) Legge 65/1986., ma con le limitazioni previste dall’art. 57 c.p.p.: essi cioè, sono agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio comunale di competenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio.
La sentenza, pienamente condivisibile dal punto di vista giuridico, impone però delle riflessioni in ordine alla " classificazione" del personale della Polizia Municipale e delle relative conseguenze. Anzitutto, a quale criterio si ispira la decisione di limitare territorialmente e, soprattutto, temporalmente le funzioni  dei vigili urbani e di quelli provinciali?  Conseguenzialmente, lo stesso giudice manderebbe assolto un vigile in divisa, ma fuori servizio e/o fuori territorio, che non intervenga in caso di necessità? E lo stesso, sempre fuori servizio, è onerato dell'obbligo di riferire la notizia criminis, obbligo proprio degli appartenenti alla polizia giudiziaria?  Ed ancora, perché non sarebbe consentito al personale della polizia municipale di esercitare l'ufficio di giudice popolare, atteso che probabilmente dovrà svolgerlo fuori territorio, sicuramente fuori servizio?
Cosa ne pensate? Quali altre riflessioni vi suggerisce la sentenza in discussione?

L’accertamento di una violazione al Codice della Strada compiuto da un agente di polizia municipale al di fuori del tempo del servizio è illegittimo.
 E' questa, in estrema sintesi, la conclusione alla quale è arrivato il Tribunale di Camerino con sentenza datata 13.04.12.
La vicenda posta all’attenzione del tribunale marchigiano concerneva la questione della legittimità di un provvedimento sanzionatorio per violazione al Codice della Strada elevato da un agente di Polizia Municipale in abiti civili e fuori servizio.
Sulla scorta di quanto già affermato dalla Suprema Corte nella sentenza m. 5771/08, il giudice conclude che “a differenza di altri corpi (quali la Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ecc. i quali operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio), gli agenti della Polizia Municipale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria solo nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio”.
Il Tribunale si pronuncia nel senso della illegittimità del provvedimento sanzionatorio, facendo propria la trama motivazionale elaborata dalla sopracitata decisione della Corte di Cassazione . In quell’occasione i giudici di Piazza Cavour avevano ribadito che “l’art. 57 c.p.p. comma 2 lett. b) dispone che le guardie delle province e dei comuni sono da considerarsi agenti di polizia giudiziaria limitatamente al tempo in cui sono in servizio nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, l’accertamento di una violazione effettuato da un agente di Polizia Municipale al di fuori del servizio è da ritenersi illegittimo".
In altre parole, l’assunto della Suprema Corte, condiviso dalla decisione in commento, è il seguente: l’art. 13 della legge 689/81attribuisce agli organi di polizia giudiziaria il potere di accertare tutte le violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tra le quali rientrano le violazioni in materia di circolazione stradale. Orbene, gli agenti ed ufficiali di Polizia Municipale, rivestono, sì, la qualifica di organi di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) Legge 65/1986., ma con le limitazioni previste dall’art. 57 c.p.p.: essi cioè, sono agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio comunale di competenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio.
La sentenza, pienamente condivisibile dal punto di vista giuridico, impone però delle riflessioni in ordine alla " classificazione" del personale della Polizia Municipale e delle relative conseguenze. Anzitutto, a quale criterio si ispira la decisione di limitare territorialmente e, soprattutto, temporalmente le funzioni  dei vigili urbani e di quelli provinciali?  Conseguenzialmente, lo stesso giudice manderebbe assolto un vigile in divisa, ma fuori servizio e/o fuori territorio, che non intervenga in caso di necessità? E lo stesso, sempre fuori servizio, è onerato dell'obbligo di riferire la notizia criminis, obbligo proprio degli appartenenti alla polizia giudiziaria?  Ed ancora, perché non sarebbe consentito al personale della polizia municipale di esercitare l'ufficio di giudice popolare, atteso che probabilmente dovrà svolgerlo fuori territorio, sicuramente fuori servizio?
Cosa ne pensate? Quali altre riflessioni vi suggerisce la sentenza in discussione?


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1 Comment:

Anonimo dice...

Anche questa è l'Italia, polizia di serie A e B, in Europa non è così!

Per non dimenticarli!

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