giovedì 13 ottobre 2011

Visite fiscali, regime della reperibilità ed assenze per accertamenti diagnostici/specialistici.

Questa la nuova disciplina:
Visite fiscali
Il testo previgente all'approvazione dell'art.16 , comma 9, del d.l. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011 che ha modificato l'art. 55 septies del d. lgs. 165/2001,prevedeva un obbligo generalizzato di disporre visite fiscali, anche per un solo giorno di assenza per malattia, salvo l’impedimento dovuto a “esigenze funzionali e organizzative”. Il testo è stato, ora, superato dalla novella di cui sopra che, sostituendo il comma 5 dell’art.55 septies del d.lgs. 165/2001, ha circoscritto l’obbligo di disporre la visita fiscale fin dal primo giorno qualora l’assenza stessa si verifichi nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative; in tutti gli altri casi è prevista una valutazione discrezionale circa l’opportunità di disporre la visita fiscale in relazione alla sua finalità ed ai suoi presupposti. La finalità cui è preordinata la visita fiscale è stata esplicitata dalla norma nella prevenzione e nel contrasto all’assenteismo. Parimenti, i presupposti che rendono opportuna la decisione di avvalersi del controllo fiscale, sono la condotta complessiva del dipendente – individuata in base ad elementi oggettivi – e gli oneri connessi all’effettuazione della visita. In sostanza, la valutazione discrezionale circa la necessità di disporre la visita fiscale è il frutto di una comparazione di interessi tra l’onere finanziario che essa comporta e la finalità del contrasto all’assenteismo cui essa è predisposta e per la quale sussiste, tra l’altro, una esplicita responsabilità dirigenziale (art. 55 sexies d. lgs. 165/2001).

Regime della reperibilità.
In merito al regime della reperibilità alla visita fiscale, il nuovo comma 5 bis dell’art. 55 septies del d. lgs. 165/2001 conferma che le fasce di reperibilità entro le quali possono essere effettuate le visite fiscali e durante le quali il dipendente è tenuto a farsi trovare presso il proprio domicilio sono stabilite con decreto del Ministro per la P.A. e l’Innovazione; attualmente sono in vigore quelle determinate con D.M. n.206 del 18.12.2009, fissate dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 .Sono rimaste immutate le cause di esenzione dal suddetto regime di reperibilità.Lo stesso comma 5 bis richiama all’obbligo per il dipendente di comunicare preventivamente all’amministrazione la necessità di doversi assentare dal domicilio durante le predette fasce di reperibilità, a causa di:
1. visite mediche;
2. prestazioni specialistiche;
3. accertamenti diagnostici;
4. altri “giustificati motivi”.
In tutti questi casi il dirigente responsabile può richiedere la documentazione giustificativa dell’assenza dal domicilio e il dipendente deve essere sempre in grado di poterla fornire. La documentazione dovrà consistere, nei primi tre casi, nell’attestazione del medico o della struttura, anche privati, che ha effettuato la prestazione. Nei casi di assenza per “giustificati motivi”- documentabili anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà purchè quest’ultima attenga a fatti, stati o qualità personali verificabili dall’Amministrazione sulla base degli stessi elementi che il dipendente è tenuto a produrre - , il dirigente dovrà anche valutare se i motivi stessi siano “giustificabili” in relazione alle circostanze concrete del caso.
E’ confermata, in caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, l’applicazione dell’articolo 5, comma 14, del d.l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/83, che commina una specifica sanzione riguardante il trattamento economico, ferma restando la possibilità di applicazione di eventuale sanzione disciplinare in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.

Assenze per visite specialistiche.
Il nuovo comma 5 ter dell’art. 55 septies del d. lgs. 165/2001 introduce la fattispecie dell’assenza per malattia dovuta a visite/terapie/prestazioni specialistiche/esami diagnostici, prevedendo un regime speciale rispetto a quello ordinario della malattia previsto nel comma 1 del citato art. 55 septies. Pertanto, alla luce del nuovo quadro normativo, si riassumono i presupposti caratterizzanti la nuova fattispecie:
- non è più richiesta alcuna attestazione preventiva circa la necessità della prestazione;
- non è più obbligatoria, solo in tale fattispecie, la presentazione di certificazione/attestazione di struttura pubblica o medico convenzionato, potendo essere validamente prodotta anche documentazione di struttura o medico privati;
- non è richiesta alcuna certificazione telematica trattandosi non di certificato di malattia,ma di attestazione relativa all’effettuazione di una prestazione sanitaria; si aggiunge inoltre, che, ad oggi, le prestazioni libero-professionali sono esentate dal suddetto obbligo;
- permane la necessità di attestare nella documentazione l’orario di effettuazione della prestazione che deve risultare incompatibile con l’orario di lavoro;
- le prestazioni rientranti nella fattispecie di legge possono essere visite, terapie, prestazioni specialistiche somministrate da strutture o personale sanitario specialistico, esami diagnostici; non vi rientrano le cure termali le quali godono di un regime specifico riconducibile a patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio;
- resta fermo il regime ordinario della malattia relativamente alle modalità di imputazione dell’assenza ed agli effetti sul trattamento economico ; l’assenza per visite/prestazioni specialistiche non viene, invece, conteggiata tra gli eventi di malattia che danno luogo a presentazione obbligatoria di certificazione della struttura pubblica (o con essa convenzionata).

Questa la nuova disciplina:
Visite fiscali
Il testo previgente all'approvazione dell'art.16 , comma 9, del d.l. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011 che ha modificato l'art. 55 septies del d. lgs. 165/2001,prevedeva un obbligo generalizzato di disporre visite fiscali, anche per un solo giorno di assenza per malattia, salvo l’impedimento dovuto a “esigenze funzionali e organizzative”. Il testo è stato, ora, superato dalla novella di cui sopra che, sostituendo il comma 5 dell’art.55 septies del d.lgs. 165/2001, ha circoscritto l’obbligo di disporre la visita fiscale fin dal primo giorno qualora l’assenza stessa si verifichi nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative; in tutti gli altri casi è prevista una valutazione discrezionale circa l’opportunità di disporre la visita fiscale in relazione alla sua finalità ed ai suoi presupposti. La finalità cui è preordinata la visita fiscale è stata esplicitata dalla norma nella prevenzione e nel contrasto all’assenteismo. Parimenti, i presupposti che rendono opportuna la decisione di avvalersi del controllo fiscale, sono la condotta complessiva del dipendente – individuata in base ad elementi oggettivi – e gli oneri connessi all’effettuazione della visita. In sostanza, la valutazione discrezionale circa la necessità di disporre la visita fiscale è il frutto di una comparazione di interessi tra l’onere finanziario che essa comporta e la finalità del contrasto all’assenteismo cui essa è predisposta e per la quale sussiste, tra l’altro, una esplicita responsabilità dirigenziale (art. 55 sexies d. lgs. 165/2001).

Regime della reperibilità.
In merito al regime della reperibilità alla visita fiscale, il nuovo comma 5 bis dell’art. 55 septies del d. lgs. 165/2001 conferma che le fasce di reperibilità entro le quali possono essere effettuate le visite fiscali e durante le quali il dipendente è tenuto a farsi trovare presso il proprio domicilio sono stabilite con decreto del Ministro per la P.A. e l’Innovazione; attualmente sono in vigore quelle determinate con D.M. n.206 del 18.12.2009, fissate dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 .Sono rimaste immutate le cause di esenzione dal suddetto regime di reperibilità.Lo stesso comma 5 bis richiama all’obbligo per il dipendente di comunicare preventivamente all’amministrazione la necessità di doversi assentare dal domicilio durante le predette fasce di reperibilità, a causa di:
1. visite mediche;
2. prestazioni specialistiche;
3. accertamenti diagnostici;
4. altri “giustificati motivi”.
In tutti questi casi il dirigente responsabile può richiedere la documentazione giustificativa dell’assenza dal domicilio e il dipendente deve essere sempre in grado di poterla fornire. La documentazione dovrà consistere, nei primi tre casi, nell’attestazione del medico o della struttura, anche privati, che ha effettuato la prestazione. Nei casi di assenza per “giustificati motivi”- documentabili anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà purchè quest’ultima attenga a fatti, stati o qualità personali verificabili dall’Amministrazione sulla base degli stessi elementi che il dipendente è tenuto a produrre - , il dirigente dovrà anche valutare se i motivi stessi siano “giustificabili” in relazione alle circostanze concrete del caso.
E’ confermata, in caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, l’applicazione dell’articolo 5, comma 14, del d.l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/83, che commina una specifica sanzione riguardante il trattamento economico, ferma restando la possibilità di applicazione di eventuale sanzione disciplinare in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.

Assenze per visite specialistiche.
Il nuovo comma 5 ter dell’art. 55 septies del d. lgs. 165/2001 introduce la fattispecie dell’assenza per malattia dovuta a visite/terapie/prestazioni specialistiche/esami diagnostici, prevedendo un regime speciale rispetto a quello ordinario della malattia previsto nel comma 1 del citato art. 55 septies. Pertanto, alla luce del nuovo quadro normativo, si riassumono i presupposti caratterizzanti la nuova fattispecie:
- non è più richiesta alcuna attestazione preventiva circa la necessità della prestazione;
- non è più obbligatoria, solo in tale fattispecie, la presentazione di certificazione/attestazione di struttura pubblica o medico convenzionato, potendo essere validamente prodotta anche documentazione di struttura o medico privati;
- non è richiesta alcuna certificazione telematica trattandosi non di certificato di malattia,ma di attestazione relativa all’effettuazione di una prestazione sanitaria; si aggiunge inoltre, che, ad oggi, le prestazioni libero-professionali sono esentate dal suddetto obbligo;
- permane la necessità di attestare nella documentazione l’orario di effettuazione della prestazione che deve risultare incompatibile con l’orario di lavoro;
- le prestazioni rientranti nella fattispecie di legge possono essere visite, terapie, prestazioni specialistiche somministrate da strutture o personale sanitario specialistico, esami diagnostici; non vi rientrano le cure termali le quali godono di un regime specifico riconducibile a patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio;
- resta fermo il regime ordinario della malattia relativamente alle modalità di imputazione dell’assenza ed agli effetti sul trattamento economico ; l’assenza per visite/prestazioni specialistiche non viene, invece, conteggiata tra gli eventi di malattia che danno luogo a presentazione obbligatoria di certificazione della struttura pubblica (o con essa convenzionata).

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