sabato 8 ottobre 2011

Lavori di somma urgenza?


Cosa sono? Sono quei lavori che scaturiscono da situazioni eccezionali di pericolo, che obbligano l’amministrazione ad intervenire, a prescindere da qualsiasi previa negoziazione e copertura della spesa. Sono, in sostanza, i lavori finalizzati all'eliminazione dello "stato di pregiudizio alla pubblica incolumità".
La legge consente, dunque, di derogare dalle procedure ordinarie,quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili e/o imprevisti, non e' compatibile con i termini imposti dalle stesse , dettando delle precise condizioni però: a) che sia redatto verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; b) che sia compilato, entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi da trasmettere, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente o funzionario competente della amministrazione, che ha l’obbligo di regolarizzare la pratica sotto il profilo amministrativo e quello della copertura finanziaria;c) che, relativamente a lavori di somma urgenza, l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell’esercizio, a pena di decadenza.
La legge, in altri termini, consente una procedura più " snella" e meno " controllata" solo in situazioni di reale urgenza, indifferibilità dei lavori a farsi ed assoluta imprevedibilità della situazione di pericolo, per cui tutti i lavori, di presunta somma urgenza, non rispondenti alle predette caratteristiche, debbono ritenersi assolutamente illegittimi.
Possono essere, ad esempio, assimilati a lavori di somma urgenza quelli relativi al rifacimento del manto stradale, il cui ripristino era facilmente programmabile? Secondo me,no!
Accettando quel principio, moltissimi lavori, la cui esecuzione è programmabile, diventerebbero, a lungo andare e persistendo nell'incuria e nell'assenza di interventi riparatori, di somma urgenza.
In ultimo, va ricordato che l’art. 191 del D. Lgs. 267/00 dispone che per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine e che , in tal caso, il contratto diventi inefficace nei confronti della p.a., e delle obbligazioni da esso scaturenti risponda il funzionario che ha consentito la fornitura.
Perché pongo l'accento su questo tipo di lavori? Perché sono quelli più " sensibili" alle sollecitazioni, perché dalle nostre parti se ne fa larghissimo uso, spesso in modo eccessivo e " sospetto".
Sarebbe il caso che chi è deputato a reprimere questi comportamenti si facesse una visitina presso gli uffici tecnici dei comuni del circondario, ove tanti, troppi, tecnici girano in Suv incompatibili con lo stipendio di un dipendente comunale.


Cosa sono? Sono quei lavori che scaturiscono da situazioni eccezionali di pericolo, che obbligano l’amministrazione ad intervenire, a prescindere da qualsiasi previa negoziazione e copertura della spesa. Sono, in sostanza, i lavori finalizzati all'eliminazione dello "stato di pregiudizio alla pubblica incolumità".
La legge consente, dunque, di derogare dalle procedure ordinarie,quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili e/o imprevisti, non e' compatibile con i termini imposti dalle stesse , dettando delle precise condizioni però: a) che sia redatto verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; b) che sia compilato, entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi da trasmettere, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente o funzionario competente della amministrazione, che ha l’obbligo di regolarizzare la pratica sotto il profilo amministrativo e quello della copertura finanziaria;c) che, relativamente a lavori di somma urgenza, l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell’esercizio, a pena di decadenza.
La legge, in altri termini, consente una procedura più " snella" e meno " controllata" solo in situazioni di reale urgenza, indifferibilità dei lavori a farsi ed assoluta imprevedibilità della situazione di pericolo, per cui tutti i lavori, di presunta somma urgenza, non rispondenti alle predette caratteristiche, debbono ritenersi assolutamente illegittimi.
Possono essere, ad esempio, assimilati a lavori di somma urgenza quelli relativi al rifacimento del manto stradale, il cui ripristino era facilmente programmabile? Secondo me,no!
Accettando quel principio, moltissimi lavori, la cui esecuzione è programmabile, diventerebbero, a lungo andare e persistendo nell'incuria e nell'assenza di interventi riparatori, di somma urgenza.
In ultimo, va ricordato che l’art. 191 del D. Lgs. 267/00 dispone che per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine e che , in tal caso, il contratto diventi inefficace nei confronti della p.a., e delle obbligazioni da esso scaturenti risponda il funzionario che ha consentito la fornitura.
Perché pongo l'accento su questo tipo di lavori? Perché sono quelli più " sensibili" alle sollecitazioni, perché dalle nostre parti se ne fa larghissimo uso, spesso in modo eccessivo e " sospetto".
Sarebbe il caso che chi è deputato a reprimere questi comportamenti si facesse una visitina presso gli uffici tecnici dei comuni del circondario, ove tanti, troppi, tecnici girano in Suv incompatibili con lo stipendio di un dipendente comunale.


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