mercoledì 21 settembre 2011

Strade dissestate? Paga il responsabile dell'Ufficio manutenzione.


E' quel che ha stabilito la IV Sezione Penale della Corte di cassazione con la sentenza 11 luglio 2011, n. 27035.
Secondo gli ermellini al responsabile dell’ufficio manutenzione del comune incombe il dovere di intervenire per eliminare l’insidia creatasi sulla strada, senza che lo stesso possa pensare di eludere le responsabilità connesse con tale qualifica, adducendo di non avere avuto notizia di tale situazione di pericolo.
In realtà, le funzioni affidategli e la posizione di garanzia che da esse per lui derivano, dovrebbero indurlo, non ad attendere passivamente la segnalazione di terzi, ma ad attivarsi in maniera autonoma per prevenire ogni possibile incidente. In realtà, ha in proposito giustamente osservato il primo giudice, che, alla stregua delle disposizioni vigenti in materia di svolgimento dell’attività amministrativa e di organizzazione degli uffici della pubblica amministrazione, il responsabile dell'ufficio manutenzione è portatore di poteri, oltre che di organizzazione e di intervento, anche di controllo. Circostanza che ne delinea, nel caso in esame,un preciso profilo di colpa , poiché ne denuncia una gestione meramente passiva ed attendista dell’ufficio ricoperto, laddove una corretta e dinamica interpretazione delle funzioni avrebbe dovuto indurlo ad attivarsi, a prescindere dalle segnalazioni di terzi, per organizzare uno specifico servizio di controllo del territorio al fine di verificare e prevenire eventuali situazioni di pericolo.
L'enunciazione del principio secondo il quale il potere-dovere di controllo nella pubblica amministrazione debba essere correttamente ed effettivamente esercitato è chiaramente condivisibile ed auspicabile, anche se l'attribuzione di colpe specifiche, credo, andrà fatto solo nei casi di conclamata negligenza, quale anche quello di non aver organizzato un mirato controllo del territorio.


E' quel che ha stabilito la IV Sezione Penale della Corte di cassazione con la sentenza 11 luglio 2011, n. 27035.
Secondo gli ermellini al responsabile dell’ufficio manutenzione del comune incombe il dovere di intervenire per eliminare l’insidia creatasi sulla strada, senza che lo stesso possa pensare di eludere le responsabilità connesse con tale qualifica, adducendo di non avere avuto notizia di tale situazione di pericolo.
In realtà, le funzioni affidategli e la posizione di garanzia che da esse per lui derivano, dovrebbero indurlo, non ad attendere passivamente la segnalazione di terzi, ma ad attivarsi in maniera autonoma per prevenire ogni possibile incidente. In realtà, ha in proposito giustamente osservato il primo giudice, che, alla stregua delle disposizioni vigenti in materia di svolgimento dell’attività amministrativa e di organizzazione degli uffici della pubblica amministrazione, il responsabile dell'ufficio manutenzione è portatore di poteri, oltre che di organizzazione e di intervento, anche di controllo. Circostanza che ne delinea, nel caso in esame,un preciso profilo di colpa , poiché ne denuncia una gestione meramente passiva ed attendista dell’ufficio ricoperto, laddove una corretta e dinamica interpretazione delle funzioni avrebbe dovuto indurlo ad attivarsi, a prescindere dalle segnalazioni di terzi, per organizzare uno specifico servizio di controllo del territorio al fine di verificare e prevenire eventuali situazioni di pericolo.
L'enunciazione del principio secondo il quale il potere-dovere di controllo nella pubblica amministrazione debba essere correttamente ed effettivamente esercitato è chiaramente condivisibile ed auspicabile, anche se l'attribuzione di colpe specifiche, credo, andrà fatto solo nei casi di conclamata negligenza, quale anche quello di non aver organizzato un mirato controllo del territorio.

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1 Comment:

Anonimo dice...

Era ora!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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