domenica 25 settembre 2011

Cassazione n. 17904 del 31.08.11. Il Giudice di Pace non può aumentare la multa.


Con la sentenza n. 17904 del 31 agosto 2011 la Corte di cassazione, sez. II civ. ha stabilito che il giudice di pace non può decidere di aumentare l'importo della multa in caso di rigetto del ricorso stradale. Neppure se l'istanza è evidentemente temeraria e l'infrazione mette potenzialmente in grave pericolo la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, specifica il collegio, è strutturato di massima in conformità al processo civile ordinario ed è pertanto retto dal principio della domanda. In buona sostanza, prosegue la corte, la pubblica amministrazione è tenuta a formalizzare la propria pretesa attraverso l'adozione dell'atto punitivo. Ne consegue «che il giudice dell'opposizione, se può, in accoglimento dei rilievi svolti dall'opponente, ridurre la sanzione, non può per contro aumentarla, essendo vincolato in tale ambito dallo stesso atto amministrativo».
In buona sostanza, se ho ben capito, costituirebbe eccesso di potere del giudice, per vizio di ultrapetizione, l'aumento dell'importo della multa. Nel processo civile, il divieto di decidere ultra (od extra) petita partium (ossia al di là delle richieste delle parti) costituisce un limite posto al potere decisionale del giudice. Ai sensi all'art. 112 c.p.c. il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre (o fuori) i limiti di essa, in applicazione del principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.Più precisamente, per la giurisprudenza, il vizio di ultrapetizione (o extra-petizione) sussiste allorché il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni dedotte dalle parti, oppure su questioni non costituenti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuisce alle parti un bene non richiesto, cioè non compreso neppure implicitamente o virtualmente nella domanda proposta.


Con la sentenza n. 17904 del 31 agosto 2011 la Corte di cassazione, sez. II civ. ha stabilito che il giudice di pace non può decidere di aumentare l'importo della multa in caso di rigetto del ricorso stradale. Neppure se l'istanza è evidentemente temeraria e l'infrazione mette potenzialmente in grave pericolo la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, specifica il collegio, è strutturato di massima in conformità al processo civile ordinario ed è pertanto retto dal principio della domanda. In buona sostanza, prosegue la corte, la pubblica amministrazione è tenuta a formalizzare la propria pretesa attraverso l'adozione dell'atto punitivo. Ne consegue «che il giudice dell'opposizione, se può, in accoglimento dei rilievi svolti dall'opponente, ridurre la sanzione, non può per contro aumentarla, essendo vincolato in tale ambito dallo stesso atto amministrativo».
In buona sostanza, se ho ben capito, costituirebbe eccesso di potere del giudice, per vizio di ultrapetizione, l'aumento dell'importo della multa. Nel processo civile, il divieto di decidere ultra (od extra) petita partium (ossia al di là delle richieste delle parti) costituisce un limite posto al potere decisionale del giudice. Ai sensi all'art. 112 c.p.c. il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre (o fuori) i limiti di essa, in applicazione del principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.Più precisamente, per la giurisprudenza, il vizio di ultrapetizione (o extra-petizione) sussiste allorché il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni dedotte dalle parti, oppure su questioni non costituenti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuisce alle parti un bene non richiesto, cioè non compreso neppure implicitamente o virtualmente nella domanda proposta.

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1 Comment:

Anonimo dice...

Saggia decisione.
Ora..abolire il contributo unificato.

Per non dimenticarli!

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