sabato 1 dicembre 2012

Utilizzo auto altrui. Nuove norme regolamentari: introdotto l'art. 247 bis.

Da qualche tempo gira voce che occorra dichiarare alla motorizzazione l'uso di una macchina di altrui proprietà ma della quale disponiamo da più di 30 giorni. Ovviamente non è proprio così o, almeno, è vero solo in alcuni casi particolari. La comunicazione alla motorizzazione civile del reale utilizzatore sarà obbligatoria solo se la disponibilità di un mezzo di cui non si ha la proprietà deriva da un atto e se tale disponibilità è superiore a 30 giorni. Quindi, tanto per capirsi, se si utilizza un veicolo a noleggio a lungo termine oppure in comodato d'uso. Lo prevede l'art. 247 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ( D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) di attuazione del comma 4bis dell'articolo 94 del codice della strada, introdotto con la legge 120/2010, la cosiddetta riforma del codice entrata in vigore nell'estate di due anni fa, al fine di contrastare l'intestazione fittizia dei veicoli e "assicurare certezza nella individuazione del responsabile della circolazione dei veicoli, in funzione dell'applicazione delle sanzioni per le violazioni al codice della strada con particolare riferimento alla decurtazione dei punti patente". In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione. Per semplificare si riportano le possibili situazioni suscettibili di intervento dell'art. 247 bis del D.P.R. 495/92. 1. Comodato (al di fuori del caso di utilizzo di un medesimo veicolo da parte dei componenti del nucleo familiare convivente, il prestito d'uso che si protrae per periodi superiori ai trenta giorni impone la necessità dell'annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del comodatario-sulla carta di circolazione e' annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario); 2. Custodia giudiziale (agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato e a enti pubblici non economici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale in attesa della loro confisca); 3. Locazione senza conducente (mediante annotazione all'Archivio nazionale dei veicoli del nominativo del locatario e della scadenza del relativo contratto); 4. Locazione senza conducente di veicoli in dotazione della Polizia locale (in questo caso, dato lo speciale sistema di targatura e gli allestimenti speciali dei quali i veicoli sono dotati l'intervento non si limita all'aggiornamento della carta di circolazione bensì prevede l'immatricolazione ex novo); 5. Veicoli immatricolati a nome di soggetti incapaci (sulla carta di circolazione dovranno essere annotati i dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo).

Da qualche tempo gira voce che occorra dichiarare alla motorizzazione l'uso di una macchina di altrui proprietà ma della quale disponiamo da più di 30 giorni. Ovviamente non è proprio così o, almeno, è vero solo in alcuni casi particolari. La comunicazione alla motorizzazione civile del reale utilizzatore sarà obbligatoria solo se la disponibilità di un mezzo di cui non si ha la proprietà deriva da un atto e se tale disponibilità è superiore a 30 giorni. Quindi, tanto per capirsi, se si utilizza un veicolo a noleggio a lungo termine oppure in comodato d'uso. Lo prevede l'art. 247 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ( D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) di attuazione del comma 4bis dell'articolo 94 del codice della strada, introdotto con la legge 120/2010, la cosiddetta riforma del codice entrata in vigore nell'estate di due anni fa, al fine di contrastare l'intestazione fittizia dei veicoli e "assicurare certezza nella individuazione del responsabile della circolazione dei veicoli, in funzione dell'applicazione delle sanzioni per le violazioni al codice della strada con particolare riferimento alla decurtazione dei punti patente". In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione. Per semplificare si riportano le possibili situazioni suscettibili di intervento dell'art. 247 bis del D.P.R. 495/92. 1. Comodato (al di fuori del caso di utilizzo di un medesimo veicolo da parte dei componenti del nucleo familiare convivente, il prestito d'uso che si protrae per periodi superiori ai trenta giorni impone la necessità dell'annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del comodatario-sulla carta di circolazione e' annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario); 2. Custodia giudiziale (agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato e a enti pubblici non economici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale in attesa della loro confisca); 3. Locazione senza conducente (mediante annotazione all'Archivio nazionale dei veicoli del nominativo del locatario e della scadenza del relativo contratto); 4. Locazione senza conducente di veicoli in dotazione della Polizia locale (in questo caso, dato lo speciale sistema di targatura e gli allestimenti speciali dei quali i veicoli sono dotati l'intervento non si limita all'aggiornamento della carta di circolazione bensì prevede l'immatricolazione ex novo); 5. Veicoli immatricolati a nome di soggetti incapaci (sulla carta di circolazione dovranno essere annotati i dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo).

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