lunedì 17 settembre 2012

Notifica mai effettuta per variazione residenza: multa non valida ( Cass. SS.UU. 11182/12)

Con sentenza 11182/2012 del 28 giugno 2012, la Corte di cassazione  ha ribadito il principio che, qualora il destinatario di una multa sia sconosciuto all’indirizzo risultante dalla banca dati della motorizzazione a causa del mancato aggiornamento dei registri automobilistici e della mancata comunicazione al Comune, da parte dell’intestatario del veicolo, della proprietà dei suoi mezzi, i 90 giorni di rito entro cui effettuare la notifica del verbale decorrono per la P.A. dal momento in cui la stessa abbia avuto cognizione del mutamento di indirizzo.
Tale principio ricalca l'orientamento già espresso dalla medesima Corte che, con sentenza Cass. SS: UU. 24851/10, aveva avuto modo di affermare che "nel caso in cui il destinatario di una contestazione di violazione al codice della strada abbia mutato residenza provvedendo a fare annotare la relativa variazione all’anagrafe comunale (indicando anche i dati dei veicoli di appartenenza ex art. 201, D. Lgs. 285/92), per verificare la tempestività della notifica del verbale di contestazione deve farsi riferimento alla data di tale annotazione, senza che rilevi la circostanza che il mutamento di residenza sia stato annotato anche nel pubblico registro automobilistico o nell’archivio nazionale veicoli”
Quindi, in estrema sintesi, il privato NON è tenuto a comunicare la variazione di residenza anche al PRA, laddove abbia provveduto a fornire al Comune un’informativa completa circa le coordinate del suo nuovo recapito e dei dati identificativi dei veicoli che gli appartengono.
Pertanto, se da un lato, ai fini della notifica del verbale di accertamento, è onere dell’amministrazione pubblica effettuare un “incrocio dei dati” complessivamente a sua disposizione, dall’altro il privato deve metterla in condizione di poter procedere in questo senso, effettuando sì, una sola ed unica comunicazione di variazione indirizzo, ma completa.
La sentenza in esame presenta un ulteriore profilo di interesse in relazione al contenuto del dispositivo che prevede l’annullamento dell’ingiunzione impugnata “unitamente agli atti ad essa prodromici o consequenziali”.
Atti prodromici all’ingiunzione annullata sono i verbali di accertamento dell’infrazione.
Detti verbali sono stati oggetto di specifica impugnazione nel ricorso sulla base un vizio attinente la notificazione eccepibile malgrado l’intervenuta decorrenza del termine di opposizione.
In particolare si è  provato che gli atti di accertamento non sono mai giunti nella sfera di conoscibilità del destinatario risultando, pertanto, nulli e/o inefficaci perché non notificati nel termine previsto ex lege.

Con sentenza 11182/2012 del 28 giugno 2012, la Corte di cassazione  ha ribadito il principio che, qualora il destinatario di una multa sia sconosciuto all’indirizzo risultante dalla banca dati della motorizzazione a causa del mancato aggiornamento dei registri automobilistici e della mancata comunicazione al Comune, da parte dell’intestatario del veicolo, della proprietà dei suoi mezzi, i 90 giorni di rito entro cui effettuare la notifica del verbale decorrono per la P.A. dal momento in cui la stessa abbia avuto cognizione del mutamento di indirizzo.
Tale principio ricalca l'orientamento già espresso dalla medesima Corte che, con sentenza Cass. SS: UU. 24851/10, aveva avuto modo di affermare che "nel caso in cui il destinatario di una contestazione di violazione al codice della strada abbia mutato residenza provvedendo a fare annotare la relativa variazione all’anagrafe comunale (indicando anche i dati dei veicoli di appartenenza ex art. 201, D. Lgs. 285/92), per verificare la tempestività della notifica del verbale di contestazione deve farsi riferimento alla data di tale annotazione, senza che rilevi la circostanza che il mutamento di residenza sia stato annotato anche nel pubblico registro automobilistico o nell’archivio nazionale veicoli”
Quindi, in estrema sintesi, il privato NON è tenuto a comunicare la variazione di residenza anche al PRA, laddove abbia provveduto a fornire al Comune un’informativa completa circa le coordinate del suo nuovo recapito e dei dati identificativi dei veicoli che gli appartengono.
Pertanto, se da un lato, ai fini della notifica del verbale di accertamento, è onere dell’amministrazione pubblica effettuare un “incrocio dei dati” complessivamente a sua disposizione, dall’altro il privato deve metterla in condizione di poter procedere in questo senso, effettuando sì, una sola ed unica comunicazione di variazione indirizzo, ma completa.
La sentenza in esame presenta un ulteriore profilo di interesse in relazione al contenuto del dispositivo che prevede l’annullamento dell’ingiunzione impugnata “unitamente agli atti ad essa prodromici o consequenziali”.
Atti prodromici all’ingiunzione annullata sono i verbali di accertamento dell’infrazione.
Detti verbali sono stati oggetto di specifica impugnazione nel ricorso sulla base un vizio attinente la notificazione eccepibile malgrado l’intervenuta decorrenza del termine di opposizione.
In particolare si è  provato che gli atti di accertamento non sono mai giunti nella sfera di conoscibilità del destinatario risultando, pertanto, nulli e/o inefficaci perché non notificati nel termine previsto ex lege.

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