Con sentenza del consiglio di Stato n° 100 del 14.1.14 è stato stabilito che la proroga della validità , per 3 anni,delle graduatorie dei concorsi pubblici non sia applicabile anche ai concorsi per l'ingresso nelle forze armate ed in quello delle polizia.
Ciò perchè, come già ribadito nell'adunanza plenaria n° 14/11, la stessa Corte ha ritenuto di dover convenire che la regola della proroga di validità delle graduatorie pubbliche non sia applicabile nei casi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza
periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di progressione
nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico”
(punto 51 della decisione), e, ancora, con ipotesi di fatto “in cui si
manifesta l’opportunità, se non la necessità, di procedere all’indizione
di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci”,
come nei casi di esigenza di stabilizzazione, attraverso le nuove
procedure concorsuali, del personale precario, di “intervenuta modifica
sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale,
rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace”, di
“rilevanti differenze di contenuto sostanziale tra i posti messi a
concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure” e, ancora, di
effettuazione di “una attenta e complessiva attività di ricognizione
delle vacanze in organico e di programmazione pluriennale delle
assunzioni".
Ovviamente, tutto ciò vale solo a significare che non ricorre l'obbligo, così come per le altre Amministrazioni pubbliche, di ricorrere a graduatorie di concorsi già espletati da parte delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, ma sicuramente esse, secondo le loro esigenze, possano liberamente seguire tale modalità di selezione ed assunzione del personale, come, ad esempio, stanno già facendo i Carabinieri.
Con sentenza del consiglio di Stato n° 100 del 14.1.14 è stato stabilito che la proroga della validità , per 3 anni,delle graduatorie dei concorsi pubblici non sia applicabile anche ai concorsi per l'ingresso nelle forze armate ed in quello delle polizia.
Ciò perchè, come già ribadito nell'adunanza plenaria n° 14/11, la stessa Corte ha ritenuto di dover convenire che la regola della proroga di validità delle graduatorie pubbliche non sia applicabile nei casi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza
periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di progressione
nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico”
(punto 51 della decisione), e, ancora, con ipotesi di fatto “in cui si
manifesta l’opportunità, se non la necessità, di procedere all’indizione
di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci”,
come nei casi di esigenza di stabilizzazione, attraverso le nuove
procedure concorsuali, del personale precario, di “intervenuta modifica
sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale,
rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace”, di
“rilevanti differenze di contenuto sostanziale tra i posti messi a
concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure” e, ancora, di
effettuazione di “una attenta e complessiva attività di ricognizione
delle vacanze in organico e di programmazione pluriennale delle
assunzioni".
Ovviamente, tutto ciò vale solo a significare che non ricorre l'obbligo, così come per le altre Amministrazioni pubbliche, di ricorrere a graduatorie di concorsi già espletati da parte delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, ma sicuramente esse, secondo le loro esigenze, possano liberamente seguire tale modalità di selezione ed assunzione del personale, come, ad esempio, stanno già facendo i Carabinieri.
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