venerdì 1 marzo 2013

Assicurazione auto: confermata la copertura di 15 giorni a fine contratto.

L'articolo 22 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, ha apportato modifiche al  decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2009 "codice delle assicurazioni private ",  introducendo l'articolo 170-bis riguardante l'esclusione del tacito rinnovo delle  polizze assicurative. 
La predetta norma stabilisce che le compagnie assicurative debbano stipulare  contratti di assicurazione obbligatoria R.C.A . dì durata annuale che si risolvono  automaticamente alla scadenza naturale e che non possono essere più tacitamente  rinnovati.
In proposito , viene precisato che l'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare  il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e nel  contempo a mantenere comunque operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fìno all"effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo  giorno successivo alla scadenza del contratto stesso. 
Poiché la norma prevede espressamente l'estensione della copertura assicurativa  alla scadenza annuale per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza,l'assicurato,in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale  periodo può continuare ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti. 
Pertanto, mentre la precedente condizione imponeva di verificare la continuità  tra la validità di una polizza e la successiva consentendo all'operatore di polizia, nei  casi di mancata copertura assicurativa, di orientare l'accertamento dell'illecito anche  sull'applicazione dell'articolo 193 del C.d. S., solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della polizza, la nuova previsione  normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel predetto periodo  di quindici giorni, rendendo di fatto ininfluente tale ulteriore controllo. 
Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli  180 e 181 del Cd.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente  contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza  dello stesso.

a cura del DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'articolo 22 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, ha apportato modifiche al  decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2009 "codice delle assicurazioni private ",  introducendo l'articolo 170-bis riguardante l'esclusione del tacito rinnovo delle  polizze assicurative. 
La predetta norma stabilisce che le compagnie assicurative debbano stipulare  contratti di assicurazione obbligatoria R.C.A . dì durata annuale che si risolvono  automaticamente alla scadenza naturale e che non possono essere più tacitamente  rinnovati.
In proposito , viene precisato che l'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare  il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e nel  contempo a mantenere comunque operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fìno all"effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo  giorno successivo alla scadenza del contratto stesso. 
Poiché la norma prevede espressamente l'estensione della copertura assicurativa  alla scadenza annuale per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza,l'assicurato,in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale  periodo può continuare ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti. 
Pertanto, mentre la precedente condizione imponeva di verificare la continuità  tra la validità di una polizza e la successiva consentendo all'operatore di polizia, nei  casi di mancata copertura assicurativa, di orientare l'accertamento dell'illecito anche  sull'applicazione dell'articolo 193 del C.d. S., solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della polizza, la nuova previsione  normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel predetto periodo  di quindici giorni, rendendo di fatto ininfluente tale ulteriore controllo. 
Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli  180 e 181 del Cd.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente  contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza  dello stesso.

a cura del DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA


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