mercoledì 8 giugno 2011

Movida: se disturbi troppo, paghi!

"Basta urtare la normale sensibilità e tollerabilità in un determinato contesto socio ambientale" per incorrere nella violazione della quiete pubblica di cui all'art. 659 del Codice Penale: è quanto affermano i giudici della Corte di Cassazione secondo i quali non è necessario superare i decibel di norma per incorrere in violazioni.
Ma c'è di più: i giudici sostengono che  anche se una sola persona si è lamentata, il risarcimento scatta dal momento in cui le emissioni sonore rumorose siano potenzialmente idonee a disturbare il riposo e le occupazioni di un indeterminato numero di persone. 
E' certamente una novità il riconoscimento del danno morale da movida, consistente nel turbamento dello stato d'animo e questa volta  l'orientamento dei giudici  è sembrato chiaro: il diritto della persona al riposo e alle ordinarie occupazioni è superiore al diritto degli operatori economici.
Ovviamente non sarà un giudice a risolvere il problema fondamentale: il rispetto di se stessi e degli altri.Quello della movida è il tipico problema  che non può prescindere dalla cultura e dall'educazione. Troppo spesso 
ci si dimentica che se è vero che  il gestore di un locale pubblico deve poter esercitare la propria attività e consentire che i giovani hanno spazi " sicuri" nei quali trovarsi è altrettanto importante che i cittadini  residenti hanno diritto alla tranquillità.
Come contemperare questi interessi conflittuali? I diritti devono essere esercitati con buon senso, con il classico principio: il mio diritto finisce dove comincia il tuo. Se non può esistere il silenzio assoluto nell'esercizio di un'attività, è anche vero che esistono abusi dai quali derivano le storture. Dunque, le esigenze di chi svolge attività ricettiva devono essere contemperate con quelle di chi ha diritto al giusto riposo e va combattuto ogni tipo di eccesso.
Dalle nostre parti riusciamo ad essere tolleranti?

"Basta urtare la normale sensibilità e tollerabilità in un determinato contesto socio ambientale" per incorrere nella violazione della quiete pubblica di cui all'art. 659 del Codice Penale: è quanto affermano i giudici della Corte di Cassazione secondo i quali non è necessario superare i decibel di norma per incorrere in violazioni.
Ma c'è di più: i giudici sostengono che  anche se una sola persona si è lamentata, il risarcimento scatta dal momento in cui le emissioni sonore rumorose siano potenzialmente idonee a disturbare il riposo e le occupazioni di un indeterminato numero di persone. 
E' certamente una novità il riconoscimento del danno morale da movida, consistente nel turbamento dello stato d'animo e questa volta  l'orientamento dei giudici  è sembrato chiaro: il diritto della persona al riposo e alle ordinarie occupazioni è superiore al diritto degli operatori economici.
Ovviamente non sarà un giudice a risolvere il problema fondamentale: il rispetto di se stessi e degli altri.Quello della movida è il tipico problema  che non può prescindere dalla cultura e dall'educazione. Troppo spesso 
ci si dimentica che se è vero che  il gestore di un locale pubblico deve poter esercitare la propria attività e consentire che i giovani hanno spazi " sicuri" nei quali trovarsi è altrettanto importante che i cittadini  residenti hanno diritto alla tranquillità.
Come contemperare questi interessi conflittuali? I diritti devono essere esercitati con buon senso, con il classico principio: il mio diritto finisce dove comincia il tuo. Se non può esistere il silenzio assoluto nell'esercizio di un'attività, è anche vero che esistono abusi dai quali derivano le storture. Dunque, le esigenze di chi svolge attività ricettiva devono essere contemperate con quelle di chi ha diritto al giusto riposo e va combattuto ogni tipo di eccesso.
Dalle nostre parti riusciamo ad essere tolleranti?

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1 Comment:

mascia dice...

Argomento molto interessante,ed è pur vero che la libertà personale debba finire laddove inizia quella altrui,come il diritto e il rispetto.
Ci sono cose però molto più importanti di cui i giudici si dovrebbero interessare.....altri tipi di "movida",che si sviluppano in seno ad una città.....
se disturbi troppo.....paghi
se distruggi una città...paghi!!!
in prima persona senza sotterfugi o condoni.....ma purtroppo la legge italiana :" a' dò ved' e a' dò ceca!!"

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